Circolare INAIL n. 57 del 04 novembre 1988
Compenso ai medici generici per la certificazione medico legale, anni 1986, 1987 e 1988.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna, per effetto di direttive ministeriali, la disciplina economica e normativa dei rapporti con i medici generici che redigono certificazioni medico-legali per invalidi del lavoro e tecnopatici. Viene fissato il compenso di L. 20.000 per la trattazione completa del caso, con decorrenza dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1988, e sono precisate le riduzioni per certificazioni parziali, le modalità di liquidazione, gli obblighi di utilizzo della modulistica INAIL, il regime contributivo ENPAM e la ritenuta IRPEF. La circolare disciplina inoltre l’applicazione ai sanitari del SSN, la regolarizzazione delle posizioni pendenti e le istruzioni contabili per la registrazione delle somme e dei contributi.
Compenso ai medici generici per la certificazione medico-legale (anni 1986-1988)
Compenso ai medici generici per la certificazione medico-legale (anni 1986-1988)
La circolare aggiorna la disciplina economica applicabile ai medici generici che redigono certificazioni medico-legali per invalidi del lavoro e tecnopatici. L’intervento recepisce le direttive ministeriali e stabilisce importi, modalità di liquidazione, obblighi contributivi e istruzioni contabili per il periodo 1° gennaio 1986 - 31 dicembre 1988.
Aggiornamento della disciplina e periodo di efficacia
Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28 giugno 1988, ha adottato la delibera richiamata dalla circolare, in conformità alle direttive del Ministero del tesoro e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La nuova disciplina ha efficacia retroattiva e trova applicazione per tutte le certificazioni medico-legali prodotte dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1988.
Tariffa per la trattazione completa del caso
La tariffa stabilita per la trattazione completa di un caso, comprensiva di:
- primo certificato,
- certificato definitivo,
- eventuali certificati continuativi,
è fissata in L. 20.000.
La misura deriva dall’adeguamento della tariffa vigente nel 1981, pari a L. 12.000, applicando i tassi di inflazione programmati per gli anni 1982, 1983, 1984, 1985 e 1986, nel rispetto dei vincoli posti dal Ministero del tesoro.
Certificazioni parziali e casi particolari
Per le certificazioni non complete la tariffa è ridotta in questi termini:
- 40% della tariffa intera per la prima certificazione;
- 60% della tariffa intera per le certificazioni successive, continuative e definitive.
Se nella redazione dei certificati continuativi e del definitivo intervengono più medici, la percentuale viene ridotta proporzionalmente. La circolare precisa che il compenso è stabilito per caso e non per singola certificazione, con il limite massimo di L. 20.000 per ciascuna fattispecie completa.
Per i casi definiti in franchigia spetta il compenso previsto per il primo certificato, cioè il 40% della tariffa.
Liquidazione dei compensi e modulistica
I compensi devono essere liquidati entro trenta giorni dalla data della richiesta. Inoltre, le certificazioni devono essere redatte su modulistica INAIL, che l’Istituto deve fornire appositamente.
Applicazione ai sanitari del Servizio Sanitario Nazionale
La disciplina si applica anche alle certificazioni redatte dai sanitari operanti nelle strutture del Servizio Sanitario Nazionale. In tali ipotesi il compenso deve essere corrisposto alla competente U.S.L., secondo un indirizzo già affermato nelle circolari nn. 4 e 38 del 1982.
Obblighi contributivi e fiscali
Sui compensi devono essere applicati:
- il contributo ENPAM complessivo del 20% ai sensi dell’art. 34, lettera e), del D.P.R. 16 ottobre 1984, n. 882, di cui il 13% a carico dell’INAIL e il 7% a carico del medico;
- la ritenuta d’acconto IRPEF del 18%.
I compensi risultano invece esenti ai fini IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18, del D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni.
Regolarizzazione delle posizioni pregresse
La circolare invita le competenti Unità operative a regolarizzare le situazioni economiche rimaste sospese sul mod. 44/bis SS a partire dal 1° gennaio 1986, in attesa della definizione dei nuovi importi. I rapporti economici relativi al periodo 1° gennaio 1982 - 31 dicembre 1985 devono considerarsi definitivamente chiusi e non più suscettibili di rivalutazione.
Istruzioni contabili
Le operazioni conseguenti alla liquidazione dei compensi e ai versamenti delle contribuzioni e ritenute devono essere contabilizzate come segue:
- compensi ai medici generici: S/conto 331.01;
- contributo ENPAM a carico dell’Istituto (13%): S/conto 331.02;
- contributo ENPAM a carico dei medici (7%): S/conto 206.03 per la ritenuta e S/conto 806.03 per il versamento;
- ritenuta d’acconto IRPEF (18%): S/conto 203.07.
Il versamento del contributo a carico del medico continua a essere curato dalla Direzione Generale, previa comunicazione dell’Unità interessata tramite l’Ispettorato regionale.
Copertura di bilancio e registrazioni
Le spese indicate ai punti relativi ai compensi e al contributo ENPAM a carico dell’Istituto, comprensive delle regolazioni dei compensi per gli esercizi 1986 e 1987, devono essere registrate nella competenza dell’esercizio in corso mediante le integrazioni straordinarie degli stanziamenti di competenza e di cassa sul capitolo 331 del bilancio di previsione 1988, già approvate con la delibera menzionata.
Le variazioni delle assegnazioni saranno inserite nella contabilità generale dalla Direzione Generale - servizio ragioneria, insieme alle variazioni necessarie per l’assestamento del bilancio di previsione 1988.
Punti principali
Aggiornamento della disciplina economica
Il Consiglio di Amministrazione, su direttive del Ministero del tesoro condivise dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, aggiorna la disciplina dei rapporti economici e normativi con i medici generici che redigono la certificazione medico-legale per invalidi del lavoro e tecnopatici. L’aggiornamento ha efficacia dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1988, in conformità a quanto disposto ministerialmente.
Tariffa per la trattazione completa del caso
La tariffa per la trattazione completa di un caso, comprensiva di primo certificato, certificato definitivo ed eventuali certificati continuativi, è fissata in L. 20.000 per il periodo 1° gennaio 1986 - 31 dicembre 1988. L’importo deriva dall’adeguamento della tariffa 1981 di L. 12.000 ai tassi di inflazione programmati per gli anni 1982, 1983, 1984, 1985 e 1986, entro i vincoli ministeriali.
Riduzioni per certificazioni parziali
In caso di certificazione parziale il compenso è ridotto come segue: 40% della tariffa per la prima certificazione; 60% per le certificazioni successive, continuative e definitive. Se intervengono più medici nella redazione dei certificati continuativi e del definitivo, la percentuale viene ridotta proporzionalmente. La misura del compenso è stabilita per caso e non per singola certificazione, con il limite massimo di L. 20.000 per ogni fattispecie completa. Per i casi definiti in franchigia spetta il 40% previsto per il primo certificato.
Termini di liquidazione e modulistica
I compensi devono essere liquidati entro trenta giorni dalla data della richiesta. Le certificazioni devono essere redatte sulla modulistica INAIL, che deve essere appositamente fornita dall’Istituto.
Applicazione ai sanitari del SSN
La disciplina si applica anche alle certificazioni redatte dai sanitari operanti nelle strutture del Servizio Sanitario Nazionale. In tali casi il compenso deve essere corrisposto alla competente U.S.L., secondo l’indirizzo già adottato con le circolari nn. 4 e 38 del 1982.
Obblighi contributivi e fiscali
Sui compensi si applica il contributo ENPAM nella misura complessiva del 20% ai sensi dell’art. 34, lettera e), del D.P.R. 16 ottobre 1984, n. 882: 13% a carico dell’INAIL e 7% a carico del medico. I compensi sono inoltre soggetti alla ritenuta d’acconto IRPEF del 18% e sono esenti IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18, del D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni.
Efficacia temporale e regolarizzazione delle posizioni pendenti
La disciplina vale dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1988 e si applica a tutte le certificazioni medico-legali prodotte a partire dal 1° gennaio 1986. Le Unità operative sono invitate a regolarizzare le situazioni economiche sospese sul mod. 44/bis SS. I rapporti economici dal 1° gennaio 1982 al 31 dicembre 1985 devono considerarsi definiti e non più rivalutabili.
Istruzioni contabili
Le operazioni relative alla liquidazione dei compensi e ai versamenti di contributi e ritenute devono essere contabilizzate nei seguenti sottoconti: compensi ai medici generici, S/conto 331.01; contributo ENPAM a carico dell’Istituto (13%), S/conto 331.02; contributo ENPAM a carico dei medici (7%), S/conto 206.03 per la ritenuta e S/conto 806.03 per il versamento; ritenuta d’acconto IRPEF (18%), S/conto 203.07. Il versamento del contributo a carico del medico continua a essere effettuato dalla Direzione Generale, previa comunicazione dell’Unità interessata tramite l’Ispettorato regionale.
Copertura di bilancio
Le spese di cui ai punti a) e b), comprensive delle regolazioni dei compensi relativi agli esercizi 1986 e 1987, devono essere registrate nella competenza dell’esercizio in corso mediante le integrazioni straordinarie degli stanziamenti di competenza e di cassa sul cap. 331 del bilancio di previsione 1988, approvate con la delibera richiamata. Le variazioni delle rispettive assegnazioni saranno inserite in contabilità generale dalla Direzione Generale - servizio ragioneria, insieme alle variazioni richieste per l’assestamento del bilancio di previsione 1988.
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