Circolare INAIL n. 59 del 07 novembre 1988
Inesigibilita dei crediti versi i datori di lavoro per premi ed accessori. Articolo 52 del Regolamento approvato con D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna i criteri per dichiarare l’inesigibilità dei crediti contributivi INAIL, modificando parzialmente la precedente deliberazione del 1980. Vengono indicati i controlli da svolgere nei casi di irreperibilità del debitore e di insolvenza, con particolare attenzione alle verifiche anagrafiche, patrimoniali ed economiche, anche nei confronti del coniuge o degli eredi nei casi previsti. Le pratiche già pendenti devono essere riesaminate secondo i nuovi criteri, mentre per le altre ipotesi restano validi i criteri delle circolari e del notiziario richiamati.
Inesigibilità dei crediti verso i datori di lavoro per premi e accessori
Inesigibilità dei crediti verso i datori di lavoro per premi e accessori
La circolare INAIL n. 59 del 7 novembre 1988 interviene sui criteri di dichiarazione di inesigibilità dei crediti contributivi verso i datori di lavoro, ai sensi dell’art. 52 del regolamento approvato con D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696. Il provvedimento nasce da una parziale modifica della precedente deliberazione del 19 maggio 1980 e introduce indicazioni operative più puntuali per le ipotesi di irreperibilità e insolvenza del debitore.
Irreperibilità del debitore
In caso di irreperibilità, l’ente deve attivare subito ricerche presso:
- il comune di residenza del debitore;
- il comune in cui il debitore risulti eventualmente trasferito;
- il comune di eventuale solo domicilio, anche se all’estero, tramite i consolati.
La proposta di abbandono del credito può essere formulata solo quando all’irreperibilità si aggiunga l’accertata inesistenza di beni comunque perseguibili. La circolare, dunque, non considera sufficiente la sola mancata reperibilità del debitore, richiedendo anche l’esito negativo delle verifiche patrimoniali.
Insolvenza del debitore
Quando risulti un esito negativo o solo parziale dell’azione esecutiva, e in particolare nei casi di:
- pignoramento negativo;
- pignoramento insufficiente;
- vendita insufficiente, devono essere effettuati accertamenti sullo stato e sulle condizioni economiche del debitore.
Tali accertamenti devono essere estesi anche al coniuge del debitore, in coerenza con la normativa vigente sul regime patrimoniale della famiglia, salvo che sia accertata la separazione dei beni tra i coniugi. Se il debitore è deceduto, le verifiche devono essere svolte nei confronti degli eredi che non abbiano rinunciato all’eredità.
La proposta di abbandono del credito può essere avanzata solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
- le condizioni economiche risultino totalmente negative o nulle;
- l’attività sia definitivamente cessata;
- secondo il motivato apprezzamento del dirigente dell’unità, non vi sia una verosimile previsione di ripresa.
Valutazione prospettica e rinnovo degli accertamenti
La circolare precisa che, quando l’età, il mestiere, la professione o altra attività del soggetto facciano prevedere ragionevolmente una ripresa dell’attività o una futura solvibilità, il dirigente deve decidere tempi e modalità per il rinnovo degli accertamenti. È quindi richiesta una valutazione non soltanto della situazione attuale, ma anche delle prospettive di recupero futuro del credito.
Riesame delle pratiche pendenti e criteri residui
Tutte le pratiche già giacenti presso le sedi o le direzioni d’ispettorato devono essere riesaminate alla luce dei nuovi criteri indicati dalla circolare. Per le altre ipotesi di inesigibilità non disciplinate espressamente nel provvedimento, restano validi i criteri stabiliti dalle circolari n. 35/1980 e n. 13/1984, nonché dal notiziario n. 36 del 28 febbraio 1986.
Punti principali
Aggiornamento dei criteri per l’inesigibilità
Il Consiglio di amministrazione, con deliberazione del 20 luglio 1988, ha parzialmente modificato la deliberazione n. 127 del 19 maggio 1980. L’obiettivo è fissare criteri operativi per la dichiarazione di inesigibilità dei crediti contributivi relativi a premi e accessori, ai sensi dell’articolo 52 del regolamento approvato con D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696.
Irreperibilità del debitore
In caso di irreperibilità del debitore, devono essere avviate immediatamente ricerche presso il comune di residenza oppure presso il comune in cui il debitore risulti eventualmente trasferito o solo domiciliato, anche all’estero tramite i consolati. La proposta di abbandono del credito può essere formulata solo quando, oltre all’irreperibilità, sia accertata l’inesistenza di beni comunque perseguibili.
Insolvenza del debitore e verifiche patrimoniali
Quando l’azione esecutiva abbia avuto esito negativo o solo parziale, come nel caso di pignoramento negativo o insufficiente o di vendita insufficiente, devono essere svolti accertamenti sullo stato e sulle condizioni economiche del debitore. Le verifiche devono comprendere anche l’eventuale coniuge, in conformità al regime patrimoniale della famiglia, salvo il caso di separazione dei beni.
Decesso del debitore e posizione degli eredi
Se il debitore è deceduto, gli accertamenti devono essere eseguiti nei confronti degli eredi che non abbiano rinunciato all’eredità. La proposta di abbandono può essere avanzata solo se le condizioni economiche risultano totalmente negative o nulle, l’attività sia definitivamente cessata e, secondo il motivato apprezzamento del dirigente dell’unità, non vi sia una verosimile previsione di ripresa.
Rinnovo degli accertamenti e riesame delle pratiche pendenti
Quando, per età, mestiere, professione o altra attività, sia ragionevole prevedere una ripresa dell’attività o una futura solvibilità del debitore, il dirigente stabilisce tempi e modalità di rinnovo degli accertamenti. Le pratiche già giacenti presso le sedi o le direzioni d’ispettorato devono essere riesaminate alla luce dei nuovi criteri.
Criteri residui per altre ipotesi
Per le altre ipotesi di inesigibilità dei crediti restano applicabili i criteri già fissati con le circolari n. 35/1980 e n. 13/1984, nonché con il notiziario n. 36 del 28 febbraio 1986.
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