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Circolare

Circolare INAIL n. 55 del 02 novembre 1988

Legge febbraio 1988, n. 48, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 1987, n. 536 articolo4. Nuovo sistema sanzionatorio.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce istruzioni operative sul nuovo sistema sanzionatorio introdotto dall’art. 4 della legge n. 48/1988 e chiarisce l’ambito di applicazione delle sanzioni civili per omissioni, ritardi ed evasioni contributive. Illustra inoltre le agevolazioni transitorie per la regolarizzazione dei debiti pregressi, i termini per aderirvi, gli effetti della rateazione e le conseguenze del mancato rispetto delle scadenze. Vengono anche precisati alcuni effetti estintivi su sanzioni amministrative e reati, nonché chiariti casi particolari relativi a denunce spontanee, procedure concorsuali e amministrazione controllata o straordinaria.

Nuovo sistema sanzionatorio e agevolazioni per la regolarizzazione dei debiti contributivi ex legge n. 48/1988

Legge n. 48/1988 e nuovo sistema sanzionatorio in materia contributiva

La circolare INAIL n. 55 del 2 novembre 1988 fornisce istruzioni definitive sul nuovo sistema sanzionatorio introdotto dall’art. 4 della legge 29 febbraio 1988, n. 48, di conversione del decreto-legge n. 536/1987. Il documento sostituisce le precedenti indicazioni provvisorie e integra chiarimenti operativi su sanzioni civili, regolarizzazioni agevolate dei debiti pregressi ed effetti estintivi delle sanatorie.

Ambito di applicazione e decorrenza

La disciplina ordinaria si applica a tutte le inadempienze in materia di contributi o premi, con efficacia dal 31 dicembre 1987, data di pubblicazione del decreto-legge n. 536/1987. La norma opera anche per premi scaduti anteriormente, salvo i casi già definiti con pagamento delle sanzioni allora vigenti. Restano abrogate le disposizioni incompatibili della normativa precedente, in particolare quelle della legge n. 11/1986 e le regole precedenti di riduzione e graduazione delle penalità.

Disciplina ordinaria delle sanzioni

L’art. 4, commi 1 e 2, prevede una somma aggiuntiva a titolo di sanzione civile, commisurata agli importi non versati entro il termine e graduata in funzione della durata del ritardo e della tipologia dell’inadempienza. Il criterio base richiama il tasso di interesse di rateazione, con maggiorazioni o misure differenti nei casi specifici. Per la concreta individuazione del termine rilevante ai fini dell’inadempienza, la circolare rinvia a un prospetto riassuntivo allegato.

Tardato pagamento dei premi

Per il tardato pagamento dei premi si applica una somma aggiuntiva annua pari al tasso di interesse di rateazione aumentato di cinque punti. Ai fini del calcolo rileva il tasso vigente al momento del pagamento effettuato in ritardo.

Incertezze oggettive sull’obbligo contributivo

Quando il ritardo dipende da oggettive incertezze connesse a orientamenti giurisprudenziali o amministrativi contrastanti sulla sussistenza dell’obbligo contributivo, la somma aggiuntiva corrisponde al solo tasso di interesse di rateazione, senza maggiorazione. Ciò vale però soltanto se l’obbligo è poi riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa e se il versamento avviene nel termine fissato dall’Istituto; in caso di mancato rispetto del termine torna applicabile la misura ordinaria maggiorata di cinque punti.

Evasione assicurativa e evasione contributiva spontaneamente denunciata

Per l’evasione assicurativa derivante da registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, riconducibile alle ipotesi richiamate dall’art. 50 del testo unico, la sanzione è pari al 50% dei premi evasi, su base annua.

Per l’evasione contributiva denunciata spontaneamente prima di contestazioni o richieste e comunque entro dodici mesi dal termine di pagamento, si applica la misura ordinaria del tasso di interesse di rateazione maggiorato di cinque punti, sempre che il pagamento avvenga entro il termine fissato dall’Istituto. Se il termine non viene rispettato, la sanzione è pari al 50% annuo.

La circolare fornisce esempi applicativi sia per le denunce riferite al 2° comma dell’art. 50 del testo unico, sia per quelle riferite al 4° comma, distinguendo tra denunce presentate entro o oltre dodici mesi dal termine di pagamento e, nel caso delle retribuzioni, anche in relazione all’anno di erogazione.

Limite massimo della sanzione e interessi

La somma aggiuntiva complessivamente addebitabile non può superare il 200% del premio non versato. Una volta raggiunto tale limite, sull’intero debito, comprensivo di premi e somme aggiuntive, decorrono gli interessi legali del 5% dal giorno successivo. Rimangono ferme le sanzioni amministrative e penali previste dalle altre disposizioni.

Il mancato pagamento della somma aggiuntiva entro il termine fissato comporta inoltre l’applicazione degli interessi legali del 5% dal giorno successivo alla scadenza.

Nozione di premi ai fini della regolarità contributiva

Ai fini della verifica della regolarità nei versamenti, la circolare precisa che per "premi" devono intendersi non solo i premi assicurativi in senso stretto, ma anche le addizionali, il sovrappremio di rateazione e gli interessi di rateazione o di dilazione.

Rateazioni e decadenza dal beneficio

La rateazione è ammessa solo a condizione che vengano rispettate puntualmente le scadenze e gli importi fissati, così da soddisfare integralmente il credito.

Per i debiti correnti, il ritardo nel pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’applicazione della somma aggiuntiva ordinaria dalla scadenza originaria del titolo fino al pagamento, con esclusione dell’acconto se versato nei termini.

Per i debiti pregressi, il mancato rispetto di una rata determina la decadenza dal beneficio e il ricalcolo delle somme aggiuntive e degli eventuali interessi legali dalla scadenza originaria di ciascun titolo oggetto di rateazione. In entrambi i casi non sono dovuti gli interessi di rateazione.

Disciplina speciale: procedure concorsuali ed enti non profit

L’art. 4 prevede riduzioni speciali della somma aggiuntiva per due sole ipotesi:

  • imprese in stato di procedura concorsuale, a condizione dell’integrale pagamento di premi e spese;
  • enti, associazioni e fondazioni senza fine di lucro, quando omissione o ritardo siano collegati alla documentata tardiva erogazione di contributi o finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione.

La riduzione non può in ogni caso scendere sotto il tasso legale del 5%. I criteri e le aliquote di riduzione dovranno essere deliberati dal consiglio di amministrazione; la circolare rinvia quindi a successive istruzioni.

Regolarizzazione agevolata dei debiti pregressi

La disciplina transitoria prevista dai commi 6, 7, 8, 8-bis, 12 e 13 riguarda i debiti relativi a premi con scadenza entro il 30 novembre 1987 e non ancora definiti. L’agevolazione consente la regolarizzazione entro il 15 gennaio 1988, poi prorogata al 16 marzo 1988 dal comma 8-bis.

In tali casi, le sanzioni precedentemente dovute sono sostituite da una somma aggiuntiva pari al prime rate vigente al 31 dicembre 1987, indicato nella circolare nel 13% annuo, con limite massimo del 100% dei premi. La regolarizzazione poteva avvenire anche a rate, previa istanza: inizialmente in tre rate bimestrali uguali e consecutive, poi, dopo la modifica introdotta dalla legge di conversione, in due rate bimestrali uguali e consecutive, con prima scadenza entro il 31 marzo 1988.

Per il periodo di pagamento rateale non sono dovuti interessi o somme aggiuntive.

Decadenza dall’agevolazione e effetti della regolarizzazione

Il mancato o parziale versamento nei termini, anche di una sola rata, comporta la decadenza dal beneficio e l’applicazione della sanzione ordinaria relativa alla specifica inadempienza, nel limite massimo del 200%, oltre agli eventuali interessi legali.

La regolarizzazione compiuta secondo le norme agevolative estingue anche il reato, le sanzioni amministrative e ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e al versamento dei premi, inclusa la sanzione prevista dall’art. 51 del testo unico. Restano dovute le eventuali spese legali.

Convalida dei precedenti condoni e casi particolari

Il comma 11 dell’art. 4 convalida il condono previsto dalla legge n. 638/1983, e quindi anche la disciplina delle leggi n. 155/1981 e n. 251/1982, pure quando la regolarizzazione non sia stata completa. Sul debito residuo si applica la sanzione agevolata, purché il pagamento sia effettuato entro i termini e con le modalità previste dai commi 6, 7 e 8-bis.

La circolare precisa inoltre che vanno considerate valide, nella logica del nuovo sistema sanzionatorio, le regolarizzazioni che in passato erano state formalmente ritenute non idonee ai fini del condono.

Imprese in amministrazione controllata o straordinaria

Per le imprese che al 31 dicembre 1987 si trovavano in amministrazione controllata o straordinaria, il termine per le regolarizzazioni agevolate della situazione debitoria consolidata al 30 novembre 1987 è fissato all’ultimo giorno del mese successivo a quello di cessazione della procedura. È possibile anche il pagamento in tre rate bimestrali uguali e consecutive, previa domanda. In caso di mancato o parziale versamento si applicano le regole generali sulla decadenza dall’agevolazione.

Chiarimenti operativi su denunce spontanee e sanzioni formali

Le spontanee denunce di esercizio tardive presentate entro il 16 marzo 1988, se non accompagnate dal versamento dei relativi premi, possono beneficiare delle agevolazioni solo se il pagamento viene effettuato entro il termine fissato dall’Istituto; in mancanza, si applicano le somme aggiuntive in misura piena.

Infine, le sanzioni amministrative per omessa o irregolare presentazione della dichiarazione delle retribuzioni, quando riferite a periodi interessati dall’agevolazione, si considerano estinte in seguito alla regolarizzazione effettuata ai sensi dei commi 6, 7 e 8-bis dell’art. 4. La circolare conclude rinviando a successive istruzioni per le modalità pratiche di applicazione della nuova disciplina e invitando le sedi a continuare a operare secondo la procedura meccanografica vigente, tenendo conto della periodicità del pagamento per individuare correttamente la decorrenza delle inadempienze.

Punti principali

Nuovo sistema sanzionatorio: ambito e decorrenza

L’art. 4 della legge n. 48/1988 introduce una disciplina ordinaria nuova e più rigorosa in materia di contributi o premi, applicabile a tutti gli istituti previdenziali e assistenziali. La normativa entra in vigore il 31 dicembre 1987 e si applica a tutte le inadempienze, anche relative a premi scaduti prima di tale data, salvo le situazioni già definite con il pagamento delle sanzioni previgenti. Sono abrogate le precedenti norme incompatibili, in particolare quelle della legge n. 11/1986 e le disposizioni sulla riduzione e graduazione delle penalità.

Tipologie di inadempienza e misura delle sanzioni

La circolare distingue diverse fattispecie: tardato pagamento dei premi, tardato pagamento dovuto a oggettive incertezze giurisprudenziali o amministrative, evasione assicurativa per omissioni o dichiarazioni non veritiere, ed evasione contributiva denunciata spontaneamente. La sanzione ordinaria per il ritardo consiste in una somma aggiuntiva commisurata al tasso di interesse di rateazione aumentato di cinque punti; per l’evasione assicurativa la misura è pari al 50% dei premi evasi annui. Per le denunce spontanee effettuate entro dodici mesi dal termine di pagamento si applica la misura ordinaria, mentre oltre tale termine si applica il 50% annuo.

Limiti massimi, interessi e regolarità dei versamenti

La somma aggiuntiva non può superare il 200% del premio non versato; superato tale limite, sull’intero debito iniziano a decorrere gli interessi legali del 5%. Il mancato pagamento della sanzione entro il termine fissato comporta ulteriori interessi legali del 5% dal giorno successivo alla scadenza. Ai fini della regolarità contributiva, per "premi" devono intendersi anche addizionali, sovrappremio di rateazione e interessi di rateazione o dilazione.

Rateazione e decadenza dal beneficio

Se il debitore non rispetta una scadenza di un piano di rateazione, decade dal beneficio. Per i debiti correnti, il ritardo di una sola rata comporta l’applicazione della sanzione ordinaria dalla scadenza originaria fino al pagamento; per i debiti pregressi si procede al ricalcolo delle somme aggiuntive e degli eventuali interessi legali dalla scadenza originaria di ciascun titolo. In entrambi i casi non sono dovuti gli interessi di rateazione.

Disciplina speciale per procedure concorsuali ed enti senza scopo di lucro

La legge prevede riduzioni speciali della somma aggiuntiva per due sole ipotesi: imprese in procedura concorsuale, subordinatamente all’integrale pagamento di premi e spese, ed enti, associazioni e fondazioni non profit quando ritardi o omissioni dipendano da documentata tardiva erogazione di contributi o finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione. La somma aggiuntiva ridotta non può comunque essere inferiore al tasso legale del 5%. I criteri e le aliquote di riduzione devono essere definiti dal consiglio di amministrazione.

Regolarizzazione agevolata dei debiti pregressi

Per i premi con scadenza entro il 30 novembre 1987 e non ancora definiti, l’art. 4 prevede una disciplina transitoria agevolata per la regolarizzazione entro il 15 gennaio 1988, poi spostata al 16 marzo 1988 dal comma 8-bis. La sanzione sostitutiva è pari al prime rate vigente al 31 dicembre 1987, cioè il 13% annuo, entro il limite massimo del 100% dei premi. È possibile il pagamento rateale: inizialmente in tre rate bimestrali con prima scadenza entro il 31 gennaio 1988, poi in due rate bimestrali uguali e consecutive con prima scadenza entro il 31 marzo 1988. Durante il periodo rateale non sono dovuti interessi o somme aggiuntive.

Effetti della regolarizzazione agevolata

Il mancato o parziale versamento, anche di una sola rata, comporta la decadenza dal beneficio e l’applicazione della sanzione ordinaria prevista per la specifica inadempienza, con il limite massimo del 200% e gli eventuali interessi legali. La regolarizzazione effettuata ai sensi delle norme agevolative estingue anche il reato, le obbligazioni per sanzioni amministrative e ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e al versamento dei premi, compresa la sanzione di cui all’art. 51 del testo unico. Restano dovute le eventuali spese legali.

Convalida dei precedenti condoni e imprese in amministrazione controllata o straordinaria

Il comma 11 convalida il condono previsto dalla legge n. 638/1983, e quindi anche quello delle leggi n. 155/1981 e n. 251/1982, pure in caso di regolarizzazione non completa. Sul residuo debito si applica la sanzione agevolata, purché il pagamento avvenga nei termini e con le modalità dei commi 6, 7 e 8-bis. Per le imprese in amministrazione controllata o straordinaria al 31 dicembre 1987, il termine per la regolarizzazione agevolata della situazione debitoria consolidata al 30 novembre 1987 è fissato all’ultimo giorno del mese successivo alla cessazione della procedura; la regolarizzazione può avvenire anche in tre rate bimestrali, previa domanda.

Chiarimenti su denunce spontanee e sanzioni amministrative formali

Le spontanee denunce di esercizio tardive presentate entro il 16 marzo 1988, se non accompagnate dal versamento dei relativi premi, possono beneficiare delle agevolazioni contributive solo se il pagamento avviene entro il termine fissato dall’Istituto; in caso contrario si applicano le somme aggiuntive nella misura intera. La circolare chiarisce inoltre che le sanzioni amministrative per omessa o irregolare presentazione della dichiarazione delle retribuzioni, se riferite a periodi compresi nell’agevolazione, si considerano estinte quando la regolarizzazione sia effettuata ai sensi dei commi 6, 7 e 8-bis dell’art. 4.

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