Circolare INAIL n. 64 del 22 novembre 1988
D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602. Riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che l’agevolazione previdenziale prevista dal D.P.R. n. 602/1970 per l’attività di trasporto svolta personalmente dai soci può essere estesa anche alle cooperative di trasporto in cui i mezzi siano in proprietà indivisa o in comproprietà. Il Ministero del lavoro, dopo un iniziale orientamento restrittivo, ha rivalutato la questione alla luce dell’evoluzione delle forme cooperative, ritenendo applicabile la disciplina anche quando i soci non siano proprietari o affittuari esclusivi del mezzo, purché vi sia una comunione di proprietà dei mezzi utilizzati.
Applicazione del D.P.R. n. 602/1970 alle cooperative di trasporto con mezzi in proprietà indivisa o comproprietà
D.P.R. n. 602/1970 e cooperative di trasporto
La circolare affronta il tema dell’applicazione della disciplina previdenziale e assistenziale prevista dal D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, con particolare riferimento alle cooperative di trasporto. L’intervento nasce da difficoltà operative segnalate da alcune Unità operative in relazione a cooperative nelle quali il trasporto è svolto personalmente dai soci, ma i soci stessi non risultano proprietari esclusivi né affittuari degli automezzi.
Quadro normativo richiamato
La circolare ricorda che, nell’allegato al D.P.R. n. 602/1970, al punto 2, tra le attività cui applicare la disciplina è indicato il trasporto, purché l’esercizio sia effettuato personalmente dai soci proprietari o affittuari del mezzo. Il dato normativo ha generato il problema interpretativo circa l’ammissibilità del beneficio nei casi in cui il mezzo non sia nella titolarità individuale del socio.
Prime valutazioni del Ministero del lavoro
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, inizialmente interessato alla questione, aveva espresso un orientamento restrittivo, ritenendo non estendibile la disciplina previdenziale ai soci privi del diritto di proprietà o di affitto del mezzo impiegato nell’attività lavorativa. Tale interpretazione escludeva, quindi, le cooperative di trasporto in cui i soci svolgessero l’attività senza una titolarità esclusiva sull’automezzo.
Riesame della questione e mutamento del contesto cooperativo
Successivamente, su ulteriore richiesta dell’Istituto, il Ministero ha riesaminato la materia tenendo conto dell’evoluzione delle condizioni economiche delle forme associative. In particolare, è stato considerato il fenomeno, sempre più frequente, di cooperative nelle quali la proprietà dei mezzi di produzione è collettiva e gli associati sono titolari di quote di proprietà dei mezzi di trasporto.
Principio giuridico applicato
Il Ministero ha richiamato il principio secondo cui il diritto di ciascun partecipante alla comunione si riferisce a ogni bene nella sua interezza. In base a tale impostazione, la comproprietà o la proprietà indivisa dei mezzi di trasporto viene considerata sufficiente ai fini dell’applicazione della disciplina previdenziale prevista dal decreto.
Conclusione operativa
La circolare dà quindi atto dell’avviso ministeriale secondo cui la disciplina previdenziale in parola può trovare applicazione anche nei confronti delle cooperative di trasporto nei casi di proprietà indivisa ovvero di comproprietà dei mezzi utilizzati. Ne deriva un’estensione dell’ambito applicativo rispetto all’interpretazione inizialmente restrittiva, con rilevanza pratica per le cooperative che operano con assetti proprietari collettivi.
Punti principali
Oggetto della circolare e problema applicativo
La circolare riguarda il riassetto previdenziale e assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, ai sensi del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602. L’Istituto segnala difficoltà applicative rispetto alle cooperative di trasporto, soprattutto nei casi in cui l’attività sia svolta personalmente da soci che non siano né proprietari né affittuari degli automezzi.
Regola originaria richiamata dal D.P.R. n. 602/1970
Nell’allegato al D.P.R. n. 602/1970, al punto 2, tra le attività agevolate figura il trasporto, purché l’esercizio sia effettuato personalmente dai soci proprietari o affittuari del mezzo. Su questo dato normativo si è innestato il dubbio interpretativo circa l’estensione del beneficio alle cooperative con assetti proprietari collettivi.
Evoluzione dell’interpretazione ministeriale
In un primo momento il Ministero del lavoro e della previdenza sociale aveva espresso un parere restrittivo, escludendo l’applicazione della disciplina previdenziale ai soci privi di un diritto di proprietà o di affitto sul mezzo utilizzato. Successivamente, su ulteriore richiesta dell’Istituto, il Ministero ha riesaminato il caso tenendo conto del mutamento delle condizioni economiche e organizzative delle cooperative di trasporto, nelle quali i mezzi di produzione possono essere di proprietà collettiva.
Principio giuridico richiamato
Il Ministero ha ritenuto non controverso il principio secondo cui il diritto di ciascun partecipante alla comunione si riferisce ad ogni bene nella sua interezza. Su questa base, la presenza di proprietà indivisa o di comproprietà dei mezzi è stata considerata idonea a soddisfare il requisito richiesto dalla disciplina agevolativa.
Conclusione sull’ambito di applicazione
Alla luce di tale interpretazione, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha espresso l’avviso che la disciplina previdenziale prevista dal D.P.R. n. 602/1970 possa applicarsi anche alle cooperative di trasporto nei casi di proprietà indivisa o di comproprietà dei mezzi utilizzati.
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