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Circolare

Circolare INAIL n. 54 del 02 novembre 1988

Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori italiani operanti all estero nei paesi extra comunitari.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce le istruzioni operative INAIL sulla tutela contro infortuni e malattie professionali dei lavoratori italiani impiegati all’estero in Paesi extra comunitari senza accordi di sicurezza sociale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 369/1985 e della legge n. 398/1987. Vengono chiariti ambito di applicazione, soggetti assicurati e datori di lavoro obbligati, criteri di determinazione dei premi, competenze territoriali, regolarizzazione dei premi 1986-1988 e modalità di liquidazione delle prestazioni. La circolare affronta anche i rapporti antecedenti al 9 gennaio 1986, le trasferte e alcune fattispecie particolari, come i lavoratori stranieri alle dipendenze di imprese straniere operanti in Italia.

Assicurazione INAIL per lavoratori italiani all'estero in Paesi extra UE e disciplina contributiva/prestazioni

Assicurazione contro infortuni e malattie professionali dei lavoratori italiani all’estero

La circolare interviene per definire in modo organico la tutela INAIL dei lavoratori italiani impiegati in Paesi extra comunitari privi di accordi di sicurezza sociale, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 369 del 19 dicembre 1985 e della legge n. 398 del 1987. Il documento integra le istruzioni transitorie già fornite e disciplina sia gli aspetti sostanziali dell’obbligo assicurativo sia le modalità operative di gestione, contributo e prestazione.

Quadro normativo e decorrenza

La circolare ricorda che la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di alcune disposizioni nella parte in cui non prevedevano le assicurazioni obbligatorie a favore del lavoratore italiano operante all’estero alle dipendenze di impresa italiana. Successivamente la legge n. 398/1987 ha dato una disciplina compiuta alla materia, cui si sono aggiunti ulteriori interventi normativi nel contesto della fiscalizzazione degli oneri sociali e delle successive leggi di conversione.

Ai fini applicativi, la disciplina speciale decorre dal 9 gennaio 1986, in base all’articolo 4, comma 1, della legge n. 398/1987. La circolare evidenzia però che la sentenza costituzionale esplica effetti anche sui rapporti giuridici pregressi non esauriti e non coperti da giudicato, nei limiti della prescrizione ordinaria. Per i rapporti anteriori a tale data vengono quindi richiamati criteri specifici, mentre alcune indicazioni operative sono rinviate a ulteriori chiarimenti.

Campo di applicazione e soggetti assicurati

La tutela riguarda i lavoratori italiani dipendenti dai datori di lavoro indicati dalla legge, assunti in Italia o all’estero oppure trasferiti per operare in Paesi extra comunitari con i quali non vigono convenzioni di sicurezza sociale. La circolare precisa che la disciplina non si applica ai lavoratori occupati in Italia e inviati in trasferta all’estero per esigenze dell’impresa.

Sono inoltre esclusi dalla particolare tutela, per espressa previsione normativa:

  • i lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera;
  • gli appartenenti al personale di volo alle dipendenze dei datori di lavoro interessati.

Per tali categorie continua a valere il Testo unico n. 1124/1965. È esclusa anche l’applicazione ai dipendenti della Pubblica amministrazione, per i quali opera il sistema della gestione per conto dello Stato ai sensi dell’articolo 127 del Testo unico e del D.M. 10 ottobre 1985.

Datori di lavoro obbligati

La circolare individua puntualmente i soggetti tenuti all’obbligo assicurativo ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge n. 398/1987:

  • i datori di lavoro residenti, domiciliati o aventi sede, anche secondaria, nel territorio nazionale;
  • le società costituite all’estero con partecipazione italiana di controllo ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, c.c.;
  • le società costituite all’estero nelle quali persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana partecipano, direttamente o tramite società da esse controllate, in misura complessivamente superiore a un quinto del capitale;
  • i datori di lavoro stranieri.

La norma, quindi, estende l’obbligo anche a soggetti non stabiliti in Italia, con l’obiettivo di coprire le situazioni di lavoro all’estero rese rilevanti dalla nuova disciplina.

Determinazione dei premi e retribuzioni base

Sul piano contributivo, l’articolo 4, comma 2, lettera c), prevede una tariffa speciale approvata con decreto ministeriale su delibera dell’Istituto. In attesa della tariffa definitiva, i premi devono essere calcolati in base ai valori medi dei sottogruppi previsti dalla tariffa ordinaria. La circolare richiama la tariffa provvisoria deliberata dal Consiglio di amministrazione il 21 dicembre 1987 e approvata con decreto ministeriale 2 febbraio 1988.

Le retribuzioni da porre a base per il calcolo dei premi sono fissate annualmente con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero del tesoro. Per gli anni 1986, 1987 e 1988, tali retribuzioni risultano stabilite dai decreti ministeriali del 22 ottobre 1987 e del 9 febbraio 1988.

È inoltre previsto che, se nello Stato estero sia obbligatoria un’assicurazione contro infortuni e malattie professionali e il datore di lavoro dimostri di avervi adempiuto, i valori di tariffa siano ridotti in misura corrispondente mediante apposito decreto ministeriale.

Gestione dei rapporti assicurativi e competenza territoriale

Poiché le lavorazioni si svolgono fuori dal territorio nazionale, la circolare esclude l’applicazione dei criteri ordinari di competenza territoriale. La gestione dei rapporti assicurativi è quindi affidata all’Unità operativa nella cui circoscrizione il datore di lavoro italiano o straniero abbia residenza, domicilio o sede, anche secondaria.

Al di fuori di tali ipotesi, la posizione assicurativa è attribuita alla sede di Roma 1, salvo diversa sede autorizzata dalla Direzione generale – servizio rischi, su richiesta motivata del datore di lavoro.

Per semplificare la gestione, quando vi siano più lavorazioni svolte in località diverse all’interno dello stesso Paese extra comunitario e riferibili alla medesima voce di tariffa, le Unità operative devono istituire un’unica posizione assicurativa. Le sedi, verificata la propria competenza, devono emettere le posizioni relative alle denunce di esercizio già registrate nell’apposito protocollo evidenza, utilizzando il prefisso 916, destinato a valere anche per il futuro. Tale numerazione serve anche per le rilevazioni statistiche e attuariali utili alla tariffa definitiva.

Regolarizzazione dei premi per il 1986, 1987 e rata anticipata 1988

Per la regolarizzazione contributiva, le Unità operative devono acquisire dai datori di lavoro il numero dei dipendenti e l’ammontare complessivo delle retribuzioni convenzionali relative agli anni 1986 e 1987. La circolare precisa che tali retribuzioni si considerano frazionabili in 25 o 26 giornate lavorative al mese, oppure in 300 giornate all’anno; non è invece ammesso il frazionamento in base alle ore effettivamente lavorate.

I premi assicurativi vanno calcolati sulle effettive giornate di presenza al lavoro, includendo anche le giornate retribuite per legge o contratto benché il lavoratore non sia fisicamente presente. Sono richiamati come esempi le ferie, le festività riconosciute e i permessi retribuiti, entro il limite massimo di 25 o 26 giornate mensili.

La rata di premio anticipata per il 1988 è determinata, di regola, sulle retribuzioni denunciate per il 1987, salvo diverso importo dichiarato dal datore di lavoro con istanza motivata. Sulla base degli elementi acquisiti, le Unità operative provvedono alla qualificazione a consuntivo dei premi 1986 e 1987 nonché del premio anticipato 1988 e richiedono i pagamenti in un’unica soluzione.

Per l’anagrafica e la classificazione, la circolare richiama l’uso del mod. 1-SM, della scheda SK 04 per i dati classificativi e del mod. 8-SM per la comunicazione delle retribuzioni assunte a base per il calcolo della regolazione premio.

Prestazioni, istruttoria e liquidazione

Per l’istruttoria dei casi di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, le sedi possono avvalersi della collaborazione delle autorità diplomatiche e consolari operanti nel Paese estero interessato, al fine di svolgere ogni accertamento utile alla decisione sulle prestazioni richieste. La corrispondenza deve essere inviata in doppia busta all’ufficio accettazione corrieri del Ministero degli affari esteri di Roma, con indicazione nella busta interna dell’ufficio diplomatico o consolare destinatario.

Le prestazioni devono essere liquidate sulla base delle retribuzioni convenzionali afferenti agli anni di competenza. La circolare dispone la riliquidazione di tutte le prestazioni finora erogate in via provvisoria secondo le disposizioni precedenti.

L’indennità per inabilità temporanea assoluta è anticipata dal datore di lavoro, che viene rimborsato trimestralmente dall’Istituto. Per le rendite, oltre all’eventuale riliquidazione, va verificata l’eventuale riduzione nei casi di doppio indennizzo prevista dall’articolo 3, comma 3. A tal fine la sede deve acquisire dal datore di lavoro la denominazione e l’indirizzo dell’ente straniero presso il quale il lavoratore è stato obbligatoriamente iscritto, chiedendo i dati necessari e liquidando nel frattempo la rendita in via provvisoria.

L’interessato deve essere informato della provvisorietà della liquidazione e della possibilità di recupero delle somme percepite in eccedenza; deve inoltre sottoscrivere un impegno formale alla restituzione di eventuali importi indebitamente riscossi. La pratica, con i dati ottenuti dall’ente estero, va trasmessa alla Direzione generale – servizio prestazioni assicurative per le istruzioni del caso.

La circolare richiama infine l’esigenza di verificare se talune denunce classificate come malattie professionali non debbano invece essere trattate come infortuni, citando le malattie infettive tipiche di alcuni Paesi, come l’infezione malarica, che per la natura violenta dell’agente patogeno possono essere ricondotte all’infortunio.

Rapporti antecedenti il 9 gennaio 1986

Per i rapporti anteriori alla data di decorrenza generale, la circolare precisa che l’obbligo assicurativo, secondo la sentenza costituzionale, grava esclusivamente sui datori di lavoro italiani; per i datori stranieri l’obbligo è stato introdotto solo dalla legge n. 398/1987.

È inoltre richiamato l’articolo 2, comma 6-bis, della legge n. 160/1988, che esonera i datori di lavoro per contratti stipulati e obbligazioni assunte anteriormente al 9 gennaio 1986, quando i lavoratori siano assicurati con compagnie private, purché non operino clausole di revisione o aggiornamento del prezzo che trasferiscano al committente i maggiori oneri sopravvenuti e purché la copertura sia complessivamente non inferiore a quella obbligatoria. Le fattispecie dubbie devono essere sottoposte alla Direzione generale con gli elementi necessari di valutazione.

Trasferte e lavoratori stranieri in Italia

La circolare osserva che la disciplina dell’articolo 5, comma 1, originariamente prevista per le trasferte, è stata modificata dal decreto-legge n. 536/1987, convertito nella legge n. 48/1988, nel senso di riferirla ai lavoratori italiani occupati in Italia e inviati in missione all’estero per esigenze dell’impresa. Trattandosi di disciplina generale, viene annunciata una normativa specifica sull’argomento.

Infine, per i lavoratori stranieri alle dipendenze di imprese straniere operanti in Italia, viene richiamato l’esonero dal versamento dei contributi in presenza di reciprocità, da stabilire con decreto ministeriale. In attesa di ulteriori istruzioni, le eventuali richieste dei datori di lavoro stranieri devono essere trasmesse dalle Unità operative alla Direzione generale – servizio rischi.

Punti principali

Quadro normativo e decorrenza

La circolare si colloca nel nuovo quadro derivante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 369 del 19 dicembre 1985 e dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398. La disciplina si applica dal 9 gennaio 1986, ma la sentenza produce effetti anche sui rapporti giuridici pregressi non esauriti e non coperti da giudicato, nei limiti della prescrizione ordinaria.

Ambito di applicazione e soggetti assicurati

Sono assicurati i lavoratori italiani dipendenti da datori di lavoro individuati dalla legge, assunti in Italia o all’estero ovvero trasferiti per operare in Paesi extra comunitari privi di convenzioni di sicurezza sociale. Restano esclusi i lavoratori inviati dall’Italia in trasferta, i marittimi italiani imbarcati su navi estere, il personale di volo e i dipendenti della Pubblica amministrazione soggetti alla gestione per conto dello Stato.

Datori di lavoro obbligati

L’obbligo assicurativo riguarda i datori di lavoro residenti, domiciliati o con sede nel territorio nazionale, le società costituite all’estero con partecipazione italiana di controllo ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, c.c., le società estere con partecipazione italiana complessivamente superiore a un quinto del capitale e i datori di lavoro stranieri.

Premi, tariffe e retribuzioni convenzionali

In attesa della tariffa definitiva, i premi sono determinati sulla base dei valori medi dei sottogruppi della tariffa ordinaria; viene richiamata la tariffa provvisoria approvata con decreto ministeriale 2 febbraio 1988. Le retribuzioni base sono fissate annualmente con decreto ministeriale: per gli anni 1986, 1987 e 1988 valgono i decreti 22 ottobre 1987 e 9 febbraio 1988. Se nello Stato estero esiste un’assicurazione obbligatoria analoga e il datore di lavoro dimostra di avervi adempiuto, i valori di tariffa sono ridotti in misura corrispondente.

Gestione dei rapporti assicurativi

La competenza territoriale è attribuita all’Unità operativa nella cui circoscrizione il datore di lavoro ha residenza, domicilio o sede, anche secondaria; in via residuale opera la sede di Roma 1, salvo diversa autorizzazione della Direzione generale. Per lavorazioni multiple in diverse località dello stesso Paese può essere aperta un’unica posizione assicurativa. Le posizioni sono numerate con il prefisso 916.

Regolarizzazione dei premi 1986, 1987 e rata anticipata 1988

Le Unità operative devono acquisire il numero dei dipendenti e l’ammontare delle retribuzioni convenzionali per il 1986 e 1987. Le retribuzioni convenzionali si computano su base giornaliera e non oraria: 25 o 26 giornate mensili, 300 annuali. I premi sono calcolati sulle giornate di effettiva presenza, includendo anche quelle retribuite per legge o contratto, come ferie, festività e permessi. La rata anticipata 1988 è calcolata sulle retribuzioni denunciate per il 1987, salvo diversa istanza motivata.

Prestazioni e istruttoria dei casi

Per gli accertamenti su infortuni e malattie professionali le sedi possono avvalersi delle autorità diplomatiche e consolari. Le prestazioni vanno liquidate sulle retribuzioni convenzionali degli anni di competenza, riliquidando quelle già erogate in via provvisoria. L’indennità per inabilità temporanea assoluta è anticipata dal datore di lavoro e rimborsata trimestralmente dall’Istituto. Per le rendite va verificata l’eventuale riduzione in caso di doppio indennizzo; la sede deve acquisire i dati dell’ente estero, liquidare provvisoriamente e ottenere un impegno alla restituzione delle somme indebitamente percepite.

Rapporti antecedenti il 9 gennaio 1986

Per i rapporti anteriori al 9 gennaio 1986 l’obbligo assicurativo grava solo sui datori di lavoro italiani, mentre quello per i datori stranieri è stato introdotto dalla legge n. 398/1987. È richiamata inoltre la disciplina di esonero per contratti stipulati prima del 9 gennaio 1986, quando i lavoratori siano coperti da assicurazione privata con prestazioni complessivamente non inferiori a quelle obbligatorie e senza clausole di rivalsa del maggior onere. Le fattispecie dubbie devono essere sottoposte alla Direzione generale.

Trasferte e lavoratori stranieri in Italia

La disciplina originaria sulle trasferte viene ricondotta ai lavoratori italiani occupati in Italia e inviati in missione all’estero per esigenze dell’impresa; su tale materia è annunciata una normativa specifica. Per i lavoratori stranieri dipendenti da imprese straniere operanti in Italia, l’esonero contributivo è possibile in caso di reciprocità con decreto ministeriale; in attesa di istruzioni, eventuali richieste devono essere trasmesse alla Direzione generale.

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