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Circolare

Circolare INAIL n. 60 del 09 novembre 1988

Legge 30 dicembre 1986, n. 943 norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine. Legge 16 marzo 1988, n. 81 proroga dei termini per la regolarizzazione dei lavoratori clandesti

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra gli effetti della legge n. 81/1988 sulla sanatoria già prevista dalla legge n. 943/1986 per i lavoratori extracomunitari occupati clandestinamente. La proroga estende la regolarizzazione anche ai premi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, con pagamento senza maggiorazioni entro il 31 dicembre 1988. Sono indicati i soggetti esclusi, i limiti temporali di applicazione, le modalità di determinazione dei premi e gli adempimenti delle Unità operative.

Proroga della regolarizzazione contributiva dei lavoratori extracomunitari clandestini anche per l'assicurazione INAIL

Proroga della regolarizzazione contributiva dei lavoratori extracomunitari clandestini e applicazione all'INAIL

La circolare informa dell'estensione, disposta dalla legge 16 marzo 1988, n. 81, della sanatoria per la regolarizzazione dei rapporti di lavoro clandestini dei lavoratori extracomunitari anche ai premi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'intervento si innesta sulla disciplina introdotta dalla legge n. 943/1986 e chiarisce ambito soggettivo, periodo interessato, modalità di calcolo dei premi e adempimenti operativi per le strutture INAIL.

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge n. 81/1988, che all'articolo 4 estende all'assicurazione INAIL la regolarizzazione contributiva delle situazioni lavorative pregresse dei lavoratori extracomunitari impiegati clandestinamente. La sanatoria era già prevista, per i contributi dovuti alle assicurazioni generali obbligatorie per invalidità, vecchiaia, superstiti e disoccupazione involontaria, dall'articolo 16, 8° comma, della legge n. 943/1986.

Ambito soggettivo ed esclusioni

La disciplina non si applica a diverse categorie di stranieri e lavoratori, espressamente escluse dalla legge e quindi dalla sanatoria contributiva. In particolare, risultano esclusi:

  • i lavoratori frontalieri;
  • gli stranieri ospiti per motivi di studio o di formazione professionale;
  • gli stranieri occupati temporaneamente in Italia, su domanda del datore di lavoro, per svolgere funzioni o compiti specifici per un periodo limitato e determinato, con obbligo di lasciare il Paese al termine;
  • gli stranieri occupati in istituzioni di diritto internazionale;
  • gli artisti e i lavoratori dello spettacolo;
  • i marittimi.

La legge non si applica inoltre ai cittadini degli Stati membri della CEE e ai lavoratori extracomunitari per i quali siano previste norme particolari più favorevoli, anche in attuazione di accordi internazionali, secondo quanto richiamato dall'articolo 14, commi 2° e 3° della legge n. 943/1986.

Periodo oggetto di regolarizzazione

La regolarizzazione riguarda l'attività lavorativa svolta in periodi anteriori alla scadenza del termine fissato per la sanatoria. Tale termine, dopo numerose proroghe, è stato stabilito al 30 settembre 1988 dall'articolo 1, 1° comma, della legge n. 81/1988. La circolare precisa che la regolarizzazione può riguardare solo periodi lavorativi non prescritti.

Calcolo dei premi e condizioni di versamento

I premi dell'assicurazione devono essere determinati sulla base dei minimali di legge. Il pagamento deve essere effettuato dal datore di lavoro senza applicazione delle maggiorazioni previste per il tardivo versamento. Il termine per eseguire il pagamento dei premi così calcolati è stato differito al 31 dicembre 1988, ai sensi dell'articolo 4, 2° comma, della legge n. 81/1988.

Adempimenti interni e gestione delle sanzioni

Le Unità operative devono mantenere un'apposita evidenza dei casi rientranti nella disciplina, così da consentire il successivo annullamento delle sanzioni qualora la regolarizzazione venga effettuata entro il 31 dicembre 1988. In sede di segnalazione alla Direzione Generale - servizio meccanizzazione - tramite mod. 1 SM (SK 07), le Unità devono distinguere, in presenza di più omissioni, quelle attinenti alla materia trattata da quelle di altra natura.

Regime ordinario per i periodi successivi

Per i periodi lavorativi successivi al 30 settembre 1988 non opera la sanatoria. Per tali periodi i premi assicurativi restano dovuti secondo le regole ordinarie e alle scadenze previste per la generalità dei lavoratori.

Punti principali

Estensione della sanatoria all'assicurazione INAIL

La legge 16 marzo 1988, n. 81, all'articolo 4, estende anche all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali la sanatoria per la regolarizzazione contributiva delle posizioni lavorative pregresse dei lavoratori extracomunitari impiegati clandestinamente. La misura richiama la sanatoria già prevista dall'articolo 16, 8° comma, della legge n. 943/1986 per i contributi delle assicurazioni generali obbligatorie.

Soggetti esclusi dalla disciplina

Sono esclusi dal campo di applicazione della legge, e quindi dalla sanatoria contributiva, i lavoratori frontalieri, gli stranieri ospiti per motivi di studio o formazione professionale, gli stranieri ammessi temporaneamente per funzioni o compiti specifici su domanda del datore di lavoro, gli stranieri occupati in istituzioni di diritto internazionale, gli artisti e i lavoratori dello spettacolo e i marittimi. La legge non si applica inoltre ai cittadini degli Stati membri della CEE e ai lavoratori extracomunitari per i quali siano previste norme particolari più favorevoli, anche in attuazione di accordi internazionali.

Periodo regolarizzabile

La regolarizzazione riguarda l'attività lavorativa prestata nei periodi anteriori alla scadenza del termine previsto dall'articolo 16, 1° comma, della legge n. 943/1986, termine che, dopo varie proroghe, è stato fissato al 30 settembre 1988 dall'articolo 1, 1° comma, della legge n. 81/1988. La sanatoria opera soltanto per periodi lavorativi non prescritti.

Determinazione dei premi e scadenza di pagamento

I premi assicurativi devono essere calcolati sulla base dei minimali di legge e versati dai datori di lavoro senza le maggiorazioni previste per il tardivo pagamento. Il termine per effettuare il versamento dei premi così determinati è differito al 31 dicembre 1988, ai sensi dell'articolo 4, 2° comma, della legge n. 81/1988.

Adempimenti delle Unità operative

Le Unità operative devono tenere apposita evidenza dei casi interessati, ai fini del successivo annullamento delle sanzioni qualora la regolarizzazione avvenga entro il 31 dicembre 1988. Ai fini della segnalazione alla Direzione Generale - servizio meccanizzazione - mediante mod. 1 SM (SK 07), occorre distinguere, in presenza di più omissioni, quelle relative alla materia in esame da quelle di altra natura.

Regime per i periodi successivi al 30 settembre 1988

Per i periodi lavorativi successivi al 30 settembre 1988 i premi dell'assicurazione sono dovuti secondo le norme ordinarie e alle scadenze previste per la generalità dei lavoratori.

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