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Sentenza

Sentenza n. 279/2026 - Potenza, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600088

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria della procedura per soli titoli di progressione verticale dall’Area dei Collaboratori all’Area dei Funzionari, nonché il diniego dell’istanza di autotutela e le clausole dell’art. 6 del bando

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, collocato all’ottavo posto nella graduatoria relativa a sei posti, ha impugnato il decreto di approvazione della graduatoria, il verbale con cui la commissione aveva respinto l’istanza di autotutela e alcune previsioni dell’art. 6 del bando. Ha sostenuto, da un lato, che l’attribuzione di 2 punti per anno per gli incarichi di responsabilità di laboratori dovesse essere riferita complessivamente all’anno, senza possibilità di cumulare il punteggio per più laboratori gestiti contemporaneamente, chiedendo la riduzione dei punteggi attribuiti a vari candidati collocati in posizione utile. Ha dedotto, dall’altro, il diritto a 2 punti per un corso di perfezionamento post laurea frequentato nell’anno accademico 2000-2001, ritenendolo equiparabile a un Master di II livello, e a 3 punti per l’abilitazione alla professione di Agronomo Forestale, ritenuta attinente all’attività lavorativa. In via subordinata ha contestato l’art. 6 del bando, sostenendo che fosse illegittimo o comunque oscuro nella parte relativa al cumulo degli incarichi di laboratorio, alla mancata valutazione dei titoli post laurea anteriori all’introduzione dei CFU e alla valutazione delle abilitazioni professionali solo se attinenti all’attività lavorativa svolta.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha interpretato la previsione del bando di 2 punti per anno come riferita a ciascun laboratorio, sicché è legittimo attribuire il punteggio per più incarichi di responsabilità svolti contemporaneamente. Il limite temporale degli ultimi cinque anni riguarda il periodo di svolgimento degli incarichi, mentre l’ulteriore limite generale riguarda il punteggio massimo di 22,5 punti per l’intera categoria delle competenze professionali; non è invece previsto un tetto di 2 punti per anno indipendentemente dal numero dei laboratori. Il giudice ha ritenuto ragionevole valorizzare la gestione di più laboratori, perché essa può comportare una maggiore esperienza e competenza professionale, e ha rilevato che il ricorrente non aveva dimostrato né l’impossibilità di svolgere più incarichi nell’orario di lavoro né una diversa complessità dei laboratori. Ha inoltre escluso il difetto di interesse rispetto alla censura sulla diversa complessità dei laboratori, poiché il ricorrente non aveva dichiarato titoli relativi a incarichi di responsabilità di laboratori. Quanto al corso di perfezionamento, il ricorrente non aveva provato la durata minima di un anno e il carico formativo minimo di 60 CFU, equivalenti a 1.500 ore, necessari per l’equiparazione al Master di II livello prevista dal bando. Il corso di perfezionamento, inoltre, si concludeva con un attestato di frequenza privo del valore legale di titolo di studio. L’abilitazione di Agronomo Forestale non è stata ritenuta attinente all’attività svolta nell’Ufficio Patrimonio e Economato, relativa all’approvvigionamento di forniture e servizi dell’Università. Il TAR ha infine ritenuto intellegibile e concretamente applicabile la clausola del bando che limitava la valutazione delle abilitazioni a quelle attinenti all’attività lavorativa. È stata disposta la compensazione delle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 6 del bando di concorso

    La previsione è stata interpretata nel senso che il punteggio di 2 punti per anno si riferisce a ciascun laboratorio oggetto di incarico, consentendo il cumulo per più laboratori gestiti contemporaneamente, entro il limite temporale degli ultimi cinque anni e il tetto complessivo di 22,5 punti per le competenze professionali.

  • art. 8, comma 3, del bando di concorso

    Prevede il criterio della maggiore anzianità di servizio presso l’Università quale criterio di preferenza a parità di punteggio.

  • art. 1, comma 2, lett. c), d.P.R. 162/1982

    rispondere ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o riqualificazione professionale e di educazione permanente

    Descrive la finalità dei corsi di perfezionamento, distinti dai Master quanto a natura e requisiti.

  • art. 16, comma 1, d.P.R. 162/1982

    È richiamato per evidenziare che i corsi di perfezionamento non sono soggetti ai requisiti minimi di durata e di carico formativo propri dei Master.

  • art. 17, comma 3, d.P.R. 162/1982

    a conclusione dei corsi di perfezionamento, agli iscritti che a giudizio del consiglio hanno svolto le attività e adempiuto agli obblighi previsti, è rilasciato dal direttore del corso un attestato di frequenza non valutabile nell’esercizio degli uffici e delle professioni

    Il corso di perfezionamento si conclude con un attestato di frequenza che, in assenza di ulteriori elementi, non equivale a un titolo di studio valutabile come Master.

Massime di principio

  • Quando una lex specialis attribuisce un punteggio «per anno» agli incarichi riferiti a singole unità organizzative, senza stabilire espressamente un limite annuale complessivo, la previsione può essere interpretata come riferita a ciascuna unità oggetto dell’incarico; il cumulo per più unità contemporaneamente gestite è legittimo se resta entro i limiti temporali e il tetto complessivo previsti dal bando.
  • Le amministrazioni dispongono di ampia discrezionalità nell’individuazione dei titoli valutabili e nella ponderazione dei relativi punteggi nelle procedure concorsuali; il sindacato giurisdizionale può censurare tali scelte soltanto quando risultino manifestamente illogiche o irragionevoli.
  • L’equiparazione di un corso di perfezionamento post laurea a un Master ai fini concorsuali richiede la prova della sostanziale corrispondenza dei requisiti stabiliti dalla lex specialis, inclusi durata minima e carico formativo; la mera anteriorità all’introduzione dei CFU non dimostra tale equivalenza.
  • Una clausola del bando che attribuisce punteggio alle abilitazioni professionali soltanto quando siano attinenti all’attività lavorativa svolta è sufficientemente determinata se consente alla commissione di verificare il concreto collegamento tra abilitazione e mansioni del candidato.
  • Il candidato non può contestare in astratto i criteri di valorizzazione di una tipologia di titolo se non possiede né ha dichiarato titoli appartenenti a quella tipologia, mancando un interesse concreto e attuale alla censura.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrere

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