Sentenza n. 1018/2026 - Bari, Sezione 1
per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio - diniego formatosi sull’istanza di accesso del 31 ottobre 2025; e per la condanna del Comune all’ostensione dei documenti richiesti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso agli atti del 30 ottobre 2025 relativa alla procedura comunale di esecuzione coattiva per la messa in sicurezza di un immobile
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, proprietari di diversi immobili ubicati nel complesso interessato dall'intervento, apprendevano da una comunicazione comunale del 28 ottobre 2025 l'esistenza di una procedura coattiva per la messa in sicurezza primaria dell'immobile, affidata a un'impresa esecutrice. Con istanza del 30 ottobre 2025 chiedevano al Comune, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/1990, di prendere visione ed estrarre copia degli atti della procedura, tra cui determine dirigenziali, ordine di servizio, progetto esecutivo, elaborati grafici, quadro economico, nota della Soprintendenza e documentazione relativa alla quantificazione dei lavori. L'amministrazione non forniva riscontro, determinando la formazione del silenzio-diniego. I ricorrenti deducevano l'illegittimità del diniego tacito e chiedevano l'accertamento del diritto di accesso e la condanna del Comune all'ostensione dei documenti.
La decisione
Il TAR accoglie il ricorso. Ritiene sussistente un interesse qualificato dei ricorrenti, in quanto proprietari degli immobili coinvolti, ad accedere alla documentazione richiesta, evidentemente necessaria per valutare la legittimità e la stessa sussistenza dei presupposti dell'esecuzione coattiva intrapresa dal Comune in loro danno. Annulla il silenzio-diniego formatosi sull'istanza, accerta il diritto dei ricorrenti a ottenere copia della documentazione richiesta e condanna il Comune di Vieste all'ostensione entro 15 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Il Comune è inoltre condannato alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 22 l. 241/1990
La disposizione è richiamata quale base del diritto dei ricorrenti a prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi; il TAR riconosce la sussistenza di un interesse qualificato, concreto e collegato alla verifica della legittimità dell'esecuzione coattiva comunale.
Massime di principio
- Il proprietario di immobili direttamente interessati da un intervento comunale eseguito coattivamente vanta un interesse qualificato ad accedere agli atti della relativa procedura, quando la documentazione sia necessaria per verificare la legittimità e i presupposti dell'intervento.
- Il silenzio dell'amministrazione su un'istanza di accesso documentale legittimamente proposta può essere impugnato e, accertata la sussistenza dell'interesse qualificato, il giudice amministrativo può annullare il diniego tacito e ordinare l'ostensione della documentazione entro un termine assegnato.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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