Ordinanza del 25/09/2017 n. 22320 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’avv. P.A. contro la sentenza del Tribunale di Lecco che aveva respinto le opposizioni ex art. 617 c.p.c. relative a precetti notificati via PEC con allegati in formato .p7m. La Corte ha ritenuto legittimo porre a carico del destinatario, avvocato, l’onere di dotarsi degli strumenti necessari per leggere o decodificare i documenti informatici notificati secondo le regole tecniche, escludendo violazioni degli artt. 3 e 24 Cost. Ha inoltre escluso la violazione dei doveri di lealtà e probità e ha condannato il ricorrente alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Rigetto del ricorso sulla validità delle notifiche telematiche di precetti con allegati CAdES/P7M
Validità delle notifiche telematiche di precetti in formato P7M
La pronuncia esamina il ricorso dell’avv. P.A. contro la sentenza n. 423 del 14 giugno 2016 del Tribunale di Lecco, notificata il 16 giugno 2016. Il Tribunale aveva rigettato le opposizioni agli atti esecutivi proposte ai sensi dell’art. 617 c.p.c. mediante citazioni notificate il 28 gennaio 2015, aventi a oggetto notifiche telematiche eseguite il 22 gennaio 2015 dall’avv. C.R. Le notifiche riguardavano precetti fondati sulle sentenze n. 361/2014 del Giudice di pace di Lecco e n. 861/2014 del Tribunale di Lecco.
La contestazione principale riguardava l’illeggibilità degli allegati recanti l’estensione ".p7m", propria dei documenti firmati digitalmente secondo il formato CAdES. L’avv. C.R. ha resistito con controricorso.
Deposito della sentenza notificata e procedibilità del ricorso
La Corte rileva preliminarmente che il ricorrente aveva dichiarato nel ricorso che la sentenza impugnata gli era stata notificata il 16 giugno 2016, ma non aveva depositato ritualmente la relativa copia notificata entro il termine previsto dall’art. 369, comma 1, c.p.c.
La copia completa della relata di notifica era stata prodotta soltanto dopo il 7 giugno 2017, mediante deposito di documenti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., quindi tardivamente rispetto al termine di venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso. La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui tale omissione determina, in via generale, l’improcedibilità del ricorso quando il ricorrente deduca che la sentenza gli sia stata notificata. È ammesso il deposito tardivo ai sensi dell’art. 372 c.p.c., ma solo se effettuato entro il medesimo termine di venti giorni previsto a pena di improcedibilità.
La Corte precisa tuttavia che, nella fattispecie, il ricorso era stato notificato prima del decorso di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata. Per tale ragione, l’evidente tardività del deposito della copia notificata della sentenza non ha prodotto conseguenze decisive, secondo il principio richiamato da Cass. 10 luglio 2013, n. 17066.
La dedotta difficoltà di scaricare o leggere il documento informatico non è stata ritenuta rilevante. Inoltre, il ricorrente non aveva formulato una rituale istanza di rimessione in termini né dimostrato i relativi presupposti. La Corte osserva che il professionista destinatario di una notifica PEC deve comunque disporre degli strumenti informatici minimi necessari per leggere e decodificare le notifiche delle controparti e le comunicazioni della cancelleria.
Primo motivo: dedotta violazione degli artt. 3 e 24 Cost.
Con il primo motivo il ricorrente denunciava la violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione. La censura riguardava l’individuazione del soggetto cui imputare la mancata lettura di documenti sottoscritti, o formati, in modalità CAdES: secondo il ricorrente, non avrebbe dovuto gravare sul destinatario l’onere di dotarsi degli strumenti per decodificare i file con estensione ".p7m".
Il ricorrente prospettava inoltre una disparità di trattamento rispetto alle notifiche cartacee, sostenendo che queste ultime garantirebbero una conoscenza o conoscibilità più immediata dell’atto. A suo avviso, non esisterebbe una normativa idonea a imporre al destinatario di munirsi di programmi specifici per la lettura dei file P7M e tale onere sarebbe eccezionale e non esigibile.
La Corte considera il motivo manifestamente infondato, anche se ritiene superabile la carenza di precisa indicazione degli atti e dei passaggi processuali nei quali la questione sarebbe stata sottoposta ai giudici di merito. Viene comunque rilevato che il ricorso non indicava puntualmente la sede processuale di formulazione della doglianza, in violazione dei principi derivanti dall’art. 366, nn. 3 e 6, c.p.c.
Questioni non riproposte e lasciate impregiudicate
La Corte precisa che non sono state adeguatamente riproposte in Cassazione altre questioni esaminate e respinte dal Tribunale di Lecco. Restano pertanto impregiudicate:
- la legittimità della notifica diretta effettuata da un avvocato, ai sensi dell’art. 3-bis della L. n. 53/1994, a mezzo PEC nei confronti di un altro avvocato destinatario di un atto di precetto;
- la riconducibilità del precetto alla categoria degli atti processuali formati come documento informatico, ossia dei cosiddetti documenti informatici nativi.
La decisione di legittimità si concentra quindi esclusivamente sull’onere del destinatario di disporre degli strumenti tecnici per leggere i documenti informatici notificati in conformità alle regole applicabili.
Quadro normativo e tecnico del documento informatico
La Corte ricostruisce il quadro normativo del processo telematico, rilevando che il corpus delle disposizioni, comprese quelle tecniche e di rango secondario, ha reso possibile e in alcuni casi indispensabile l’utilizzo di strumenti hardware e software per la formazione e la notificazione degli atti processuali.
Per la fattispecie viene richiamato l’art. 12 del Provvedimento del 28 dicembre 2015 del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia, adottato in forza dell’art. 11 del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44. Quest’ultimo costituisce il regolamento sulle regole tecniche per l’adozione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nel processo civile e penale, in attuazione del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nonché dell’art. 4, commi 1 e 2, del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24.
L’art. 12 del Provvedimento DGSIA stabilisce che la struttura del documento firmato è PAdES-BES, o PAdES Part 3, oppure CAdES-BES, e che il certificato di firma è inserito nella busta crittografica. Nel caso del formato CAdES, il file generato presenta un’unica estensione ".p7m".
La Corte chiarisce, in termini descrittivi, che:
- il formato PAdES consente normalmente di mantenere l’estensione PDF;
- il formato CAdES genera invece un file con estensione P7M;
- l’estensione P7M assicura l’apposizione della firma digitale al file e la garanzia di autenticità del documento informatico originario, quando questo sia stato creato in un formato diverso dal PDF.
Sono inoltre richiamati gli artt. 13, lett. a), e 19-bis del Provvedimento DGSIA. L’art. 13, lett. a), consente la notificazione, insieme all’atto processuale in forma di documento informatico, di un allegato in formato PDF. Se il documento è firmato digitalmente, esso deve recare l’estensione P7M in applicazione dell’art. 12, comma 2. L’art. 19-bis prevede che, nelle notificazioni eseguite direttamente dall’avvocato, qualora il documento informatico sia sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata, si applichi quanto previsto dall’art. 12, comma 2.
Onere del destinatario di dotarsi degli strumenti di lettura
Secondo la Corte, l’autorizzazione all’uso della notificazione telematica, purché siano rispettati i requisiti tecnici prescritti, implica necessariamente che il destinatario si doti degli strumenti minimi per leggere una notifica validamente eseguita.
Diversamente, si arriverebbe alla conclusione irragionevole che il notificante possa compiere un’attività processuale formalmente lecita ma concretamente inutilizzabile, lasciandone l’efficacia alla mera disponibilità o discrezionalità del destinatario. Tale risultato contrasterebbe con i principi generali del processo e con la stessa funzione della notificazione.
Per un professionista legale, l’utilizzo di programmi e strumenti idonei a leggere i file notificati secondo gli standard tecnici del processo telematico non costituisce un onere eccezionale o eccessivamente gravoso. Si tratta, piuttosto, di un complemento necessario degli strumenti ordinariamente impiegati nell’attività professionale, considerata la possibilità permanente e quotidiana di ricevere o inviare notifiche telematiche di atti processuali.
Resta salva la possibilità per il destinatario di allegare e provare, con il necessario rigore, un caso fortuito o un malfunzionamento del tutto incolpevole, imprevedibile e non imputabile neppure a titolo di colpa professionale.
Esclusione della violazione degli artt. 3 e 24 Cost.
La Corte esclude che l’onere di dotarsi degli strumenti per leggere o decodificare i messaggi PEC e i file P7M violi gli artt. 3 e 24 Cost. La normativa sulle notifiche telematiche viene interpretata come evoluzione della disciplina delle notificazioni tradizionali e adeguamento della stessa al mutato contesto tecnologico nel quale opera il professionista legale.
L’onere imposto al destinatario è considerato implicitamente necessario al funzionamento della notificazione telematica e proporzionato agli standard tecnici minimi, diffusi e pubblicizzati, previsti dalla normativa.
Nel caso concreto, il Tribunale aveva accertato in fatto che la notifica eseguita dall’avv. C.R. era stata effettuata correttamente in applicazione della normativa, anche secondaria, sulla notificazione via PEC da parte dell’avvocato. Tale accertamento non è stato validamente censurato in Cassazione e, in quanto accertamento di fatto, non è stato ritenuto ulteriormente sindacabile.
Secondo motivo: doveri di lealtà e probità e compensazione delle spese
Con il secondo motivo il ricorrente contestava, in sostanza, la condotta del notificante sotto il profilo dei doveri di lealtà e probità e lamentava la mancata compensazione delle spese.
La Corte ritiene evidente che non possa integrare violazione dei doveri di lealtà e probità una condotta pienamente conforme alla normativa, anche regolamentare, sulle notificazioni telematiche. Il mancato accesso o la mancata lettura dell’atto derivavano dal mancato assolvimento, da parte del professionista destinatario, dell’onere di dotarsi degli strumenti necessari per interagire con il sistema di notificazioni telematiche.
Quanto alle spese, la Corte ribadisce che il soccombente totale non ha un diritto alla compensazione. Anche in presenza di novità della questione, la compensazione rimane rimessa alla valutazione discrezionale del giudice.
Esito del giudizio e conseguenze economiche
Il ricorso è stato rigettato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidate come segue:
- Euro 900,00 per compensi professionali;
- spese forfettarie nella misura del 15%;
- Euro 200,00 per esborsi;
- accessori di legge.
La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, in relazione al comma 1-bis dello stesso art. 13.
La decisione è stata assunta a Roma il 27 giugno 2017 e depositata in cancelleria il 25 settembre 2017.
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