Ordinanza del 26/09/2017 n. 1356 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IRAP - Legge della Regione Lazio 13 dicembre 2001 n. 34 - Aumento di un punto relativo ai settori bancario, finanziario e assicurativo - Contrasto con l'art. 117 della Costituzione - Questione di legittimità costituzionale non manifestatamente infondata - Sussiste - Trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione tributaria regionale dubita della legittimità costituzionale dell’art. 5 della legge regionale Lazio n. 34/2001 e della tabella A allegata, nella parte in cui aumentano dell’1% l’aliquota IRAP per le attività di intermediazione monetaria e finanziaria. Poiché per il 2002 l’aliquota statale transitoria applicabile era del 4,75% e la facoltà regionale prevista dall’art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 446/1997 sembrerebbe riferita soltanto all’aliquota ordinaria, la questione è ritenuta rilevante e non manifestamente infondata per possibile contrasto con l’art. 117, comma 2, lettera e), Cost. Il giudizio viene sospeso e gli atti sono trasmessi alla Corte costituzionale; resta sospesa anche la domanda risarcitoria connessa al rimborso IRAP.
IRAP 2002 per banche e intermediari finanziari: rimessione alla Corte costituzionale della maggiorazione regionale dell’1% prevista dalla Regione Lazio
IRAP 2002 e maggiorazione regionale per il settore finanziario
L’ordinanza riguarda la debenza dell’IRAP versata per l’anno d’imposta 2002 da istituti operanti nel settore dell’intermediazione monetaria e finanziaria. Il contenzioso nasce dall’applicazione dell’aliquota del 5,75%, risultante dall’aliquota transitoria nazionale del 4,75% maggiorata di un punto percentuale in forza della legge della Regione Lazio 13 dicembre 2001 n. 34.
La Commissione tributaria regionale è chiamata a stabilire se la maggiorazione regionale fosse legittimamente applicabile e, a tal fine, rimette alla Corte costituzionale la questione relativa all’art. 5 della legge regionale n. 34/2001 e alla tabella A allegata.
Svolgimento del giudizio e posizioni delle parti
L’Agenzia delle Entrate ha proposto appello contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma, Sezione 7, 26 settembre 2016 n. 21092/7/16, che aveva accolto parzialmente il ricorso dei contribuenti contro il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso della maggiore IRAP versata per il 2002.
La sentenza di primo grado aveva riconosciuto il diritto al rimborso, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 177/2014, che aveva dichiarato illegittima un’analoga maggiorazione prevista dalla Regione Lombardia. La CTP aveva invece dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario sulla domanda risarcitoria, richiamando Cass., Sezioni Unite, 15 dicembre 1999 n. 722 e 4 gennaio 2007 n. 15.
L’Agenzia delle Entrate ha sostenuto che l’aliquota applicabile fosse pari al 5,25%, chiedendo quindi di limitare il rimborso allo 0,50% rispetto all’aliquota del 5,75% effettivamente applicata.
Le contribuenti, società successivamente interessate da incorporazione, hanno eccepito:
- la formazione del giudicato sui capi della sentenza relativi ai rimborsi riguardanti le Regioni Lombardia, Marche e Sicilia;
- l’acquiescenza dell’Agenzia almeno sulla spettanza di un rimborso dello 0,50%;
- l’applicabilità, per il 2002, dell’aliquota del 4,75%;
- in subordine, la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della normativa regionale laziale;
- la sussistenza della giurisdizione tributaria anche sulla domanda risarcitoria.
Le contribuenti hanno inoltre chiesto il risarcimento della differenza tra il tasso degli interessi legali e quello dei titoli di Stato a breve termine, nonché del lucro derivante dal mancato impiego presso la clientela delle somme versate in eccedenza.
Aliquote applicabili e normativa nazionale
L’art. 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 stabiliva, per banche, enti e società finanziarie, un regime transitorio di aliquote. Per il periodo d’imposta 2002 l’aliquota era fissata al 4,75%.
L’art. 16, comma 3, del medesimo decreto legislativo prevedeva che, a decorrere dal terzo anno successivo all’emanazione del decreto, le Regioni potessero variare fino a un punto percentuale l’aliquota prevista dal comma 1, anche differenziandola per settori di attività e categorie di soggetti passivi.
L’Agenzia delle Entrate ha sostenuto che tale facoltà, unitamente alle successive disposizioni statali, legittimasse l’aliquota del 5,25% per il 2002. In particolare, ha richiamato:
- l’art. 16 del d.lgs. n. 446/1997;
- la sospensione delle maggiorazioni regionali prevista dalla legge finanziaria n. 289/2002;
- l’art. 1, commi 61, 174 e 175, della legge n. 311/2004, che consentiva, in determinate condizioni finanziarie e sanitarie, l’inizio o la ripresa degli effetti degli aumenti dell’addizionale IRAP;
- il decreto-legge 7 giugno 2006 n. 206, relativo alla maggiorazione dell’1% finalizzata alla copertura dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale.
Il Collegio ha escluso che il decreto-legge n. 206/2006 potesse incidere sull’anno d’imposta 2002. Le norme sopravvenute, infatti, sono prive di efficacia retroattiva e si riferiscono a situazioni finanziarie e sanitarie successive. Inoltre, l’art. 1, comma 174, della legge n. 311/2004 stabiliva che le maggiorazioni operassero con riferimento agli anni 2006 e successivi, mentre l’art. 1, comma 1-bis, del d.l. n. 206/2006 collegava l’aumento al mancato accordo con il Governo entro il 30 giugno 2006.
Inapplicabilità delle disposizioni statali sopravvenute
Secondo la Commissione, la normativa statale invocata dall’Agenzia non può costituire il fondamento della pretesa impositiva relativa al 2002. La disciplina successiva era stata adottata per fronteggiare disavanzi di gestione riferiti a periodi successivi e non poteva modificare retroattivamente il carico fiscale di un periodo d’imposta già definito.
È stata inoltre respinta l’interpretazione secondo cui l’art. 1, comma 175, della legge n. 311/2004 avrebbe ripristinato l’efficacia della maggiorazione laziale. La sospensione prevista dall’art. 3, comma 1, lettera a), della legge n. 289/2002 riguardava le maggiorazioni deliberate successivamente al 29 settembre 2002, mentre l’aumento della Regione Lazio era stato deliberato nel 2001 e, pertanto, non rientrava nell’ambito applicativo della disposizione successiva.
Contenuto della normativa regionale laziale
L’art. 5 della legge della Regione Lazio 13 dicembre 2001 n. 34, unitamente alla tabella A allegata, prevedeva per il cosiddetto “Quinto gruppo” un aumento dell’1% dell’aliquota IRAP per le attività individuate dal codice ISTAT 65, vale a dire l’“intermediazione monetaria e finanziaria, escluse le assicurazioni e i fondi pensione”.
Applicando tale incremento all’aliquota transitoria statale del 4,75%, si otteneva l’aliquota del 5,75% effettivamente utilizzata dai contribuenti in via prudenziale.
Il testo regionale è stato ritenuto chiaro e non suscettibile di un’interpretazione alternativa. Di conseguenza, il Collegio ha ritenuto necessario verificare direttamente la compatibilità costituzionale della disposizione, non potendo risolvere la controversia attraverso una lettura costituzionalmente orientata.
Parametro costituzionale e ragioni della questione
La questione è stata sollevata con riferimento all’art. 117, comma 2, lettera e), della Costituzione, che attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia del sistema tributario e contabile dello Stato, secondo il richiamo operato dalla giurisprudenza costituzionale in tema di IRAP.
La Commissione ha valorizzato i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza 18 giugno 2014 n. 177, relativa alla legge della Regione Lombardia 18 dicembre 2001 n. 27. Tale sentenza aveva dichiarato illegittima una disposizione analoga, che fissava al 5,75% l’aliquota IRAP per gli istituti di credito.
Il dubbio di costituzionalità nasce dall’interpretazione dell’art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 446/1997. Il Collegio ha osservato che la disposizione consente alle Regioni di variare soltanto “l’aliquota di cui al comma 1”, espressione riferita all’aliquota generale e non alle aliquote speciali o transitorie previste dall’art. 45.
A sostegno di tale interpretazione sono stati richiamati:
- il dato letterale dell’art. 16, comma 3, che individua una sola aliquota, quella del comma 1;
- la relazione allo schema del d.lgs. n. 446/1997, nella quale la facoltà regionale di maggiorazione è riferita all’aliquota base del 4,25%;
- la diversa funzione dell’art. 45, qualificato come disciplina transitoria per particolari soggetti;
- la sentenza della Corte costituzionale n. 357/2010, secondo cui le Regioni possono variare soltanto l’aliquota base e non quelle speciali, compresa quella prevista dall’art. 45;
- la sentenza della Corte costituzionale n. 21/2005, che aveva riconosciuto la ragionevolezza della differenziazione transitoria delle aliquote per il settore finanziario sulla base dei dati economici e contabili considerati al momento dell’introduzione dell’IRAP.
Rilevanza e non manifesta infondatezza
La questione è stata ritenuta rilevante perché la disposizione regionale, se valida, giustificherebbe l’aliquota del 5,75%; se invece fosse dichiarata incostituzionale, troverebbe applicazione l’aliquota transitoria statale del 4,75%.
Il Collegio ha inoltre ritenuto la questione non manifestamente infondata, poiché la Regione Lazio avrebbe esercitato la facoltà di variazione non sull’aliquota ordinaria di cui all’art. 16, comma 1, ma sull’aliquota speciale e transitoria prevista per banche, enti e società finanziarie dall’art. 45 del d.lgs. n. 446/1997.
Decisione e conseguenze processuali
Con ordinanza pronunciata il 26 giugno e il 25 settembre 2017, la Commissione tributaria regionale ha:
- dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 della legge regionale Lazio n. 34/2001 e della tabella A allegata;
- individuato quale parametro costituzionale l’art. 117 della Costituzione;
- sospeso il giudizio principale;
- ordinato l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
- disposto la notificazione dell’ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri;
- disposto la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
La sospensione riguarda anche la domanda risarcitoria proposta con appello incidentale dalle contribuenti, poiché la sua eventuale quantificazione dipende dalla determinazione dell’importo IRAP effettivamente dovuto e, quindi, dalla decisione sulla validità della maggiorazione regionale.
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