Ordinanza del 25/09/2017 n. 1415 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PROCESSO - Provvedimento distrazione spese - Revoca - Proposizione con le forme della correzione - Ammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione Tributaria Regionale di Milano ha accolto l’istanza del contribuente vittorioso, che aveva pagato direttamente il compenso al proprio difensore dopo la sentenza di appello. Ritenuti integrati i presupposti dell’art. 93, comma 2, c.p.c., il Collegio ha revocato la distrazione delle spese disposta in favore del difensore e ha ordinato l’annotazione del provvedimento a margine della sentenza originaria, con allegazione all’originale.
Revoca della distrazione delle spese processuali mediante procedimento di correzione, per avvenuto pagamento del difensore antistatario.
Revoca della distrazione delle spese per pagamento del difensore
Il provvedimento riguarda l’ammissibilità dell’istanza, proposta nelle forme previste dagli artt. 93 e 288 c.p.c., diretta a ottenere la revoca della distrazione delle spese processuali disposta in favore del difensore della parte vittoriosa. La revoca è stata richiesta dal contribuente dopo aver soddisfatto autonomamente il credito del proprio difensore.
Svolgimento del processo
La controversia è stata trattata in pubblica udienza, con relazione del giudice relatore al Collegio e successiva discussione delle parti costituite presenti. Esaurita la discussione, il Collegio si è ritirato in camera di consiglio e ha posto l’istanza in decisione.
L’oggetto del procedimento era l’istanza proposta ai sensi degli artt. 93 e 288 c.p.c. dal contribuente appellato e vittorioso nella sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 6951/1/2016, depositata il 16 dicembre 2016. Con tale sentenza Equitalia Nord S.p.A., quale appellante soccombente, era stata condannata al pagamento in favore del contribuente B. L. delle spese di lite del grado, liquidate complessivamente in euro 4.288,00, oltre:
- esborsi, diritti e onorari al lordo degli oneri previdenziali e fiscali;
- 15% per spese generali;
- IVA come per legge;
- 4% per contributo previdenziale;
- contributo unificato tributario effettivamente già pagato;
- restituzione di quanto eventualmente riscosso in pendenza del giudizio, con gli interessi di legge.
La sentenza aveva disposto che le spese fossero distratte in favore dell’avvocato G. B., difensore dichiaratosi anticipatario.
Pagamento del compenso al difensore
A sostegno dell’istanza, il contribuente ha dichiarato che la sentenza non era stata eseguita dall’avvocato B. e che, successivamente alla pronuncia d’appello, aveva provveduto personalmente a pagare il compenso spettante al difensore.
L’avvenuto pagamento è stato documentato mediante dichiarazione liberatoria rilasciata dall’avvocato G. B. con lettera del 25 maggio 2017, riferita al giudizio di secondo grado. L’istanza di revoca era stata depositata il 15 giugno 2017, con protocollo S-14165.
Presupposti giuridici della distrazione
Il Collegio ha richiamato l’art. 93 c.p.c., secondo cui è antistatario il difensore che dichiari di aver anticipato le spese del giudizio e di aver assistito il cliente senza aver riscosso gli onorari.
Il difensore della parte vittoriosa che abbia reso tale dichiarazione può chiedere la distrazione delle spese direttamente in proprio favore. Per effetto della distrazione, egli diviene titolare di un autonomo rapporto con la parte soccombente condannata al pagamento delle spese, come affermato da Cass. n. 17157/2012.
La richiesta di distrazione è autonoma rispetto all’oggetto principale del giudizio. Secondo Cass. n. 412/2006, non sussiste quindi la necessità di instaurare il contraddittorio con la controparte per la decisione sulla distrazione, non avendo quest’ultima interesse a contrastarla.
Revoca della distrazione e forme della correzione
L’art. 93, comma 2, c.p.c. consente alla parte vittoriosa di chiedere la revoca della distrazione quando dimostri di aver soddisfatto il credito del proprio difensore relativo agli onorari e alle spese anticipate.
La revoca è possibile finché il difensore non abbia conseguito il rimborso attribuitogli dalla sentenza. Essa deve essere richiesta al giudice con le forme stabilite per la correzione delle sentenze, ai sensi dell’art. 288 c.p.c.
Il Collegio ha ritenuto che il pagamento diretto effettuato dal contribuente, comprovato dalla dichiarazione liberatoria del difensore, integrasse il presupposto sostanziale per la revoca della distrazione.
Notifica dell’istanza e soggetti interessati
La revoca incide sia sulla posizione della parte soccombente, obbligata al pagamento delle spese, sia su quella della parte vittoriosa nei cui confronti il difensore distrattario aveva prestato assistenza.
Per tale ragione, l’istanza deve essere notificata a entrambi i soggetti interessati, secondo il principio richiamato da Cass. n. 15346/2011. Il Collegio ha ritenuto che l’istanza esaminata rispettasse la normativa applicabile e i relativi requisiti procedurali.
Decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sezione I, ha:
- accolto l’istanza depositata il 15 giugno 2017;
- revocato la distrazione delle spese disposta in favore del difensore antistatario;
- ordinato che l’ordinanza fosse annotata a margine dell’originale della sentenza n. 6951/1/2016, depositata il 16 dicembre 2016;
- disposto l’allegazione dell’ordinanza in originale alla sentenza, quale pubblica integrazione.
La decisione è stata assunta nella camera di consiglio del 25 settembre 2017, a Milano.
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