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Ordinanza

Ordinanza del 25/09/2017 n. 22243 - Corte di Cassazione

Contenzioso - ricorso e introduzione - Notifica dell'appello a mezzo posta - Costituzione dell'appellante - Deposito dell'avviso di ricevimento in luogo dell'avviso di spedizione - Inammissibilità dell'appello - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte conferma l’inammissibilità dell’appello, ma corregge la motivazione: la costituzione dell’appellante era tempestiva perché il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della raccomandata. Tuttavia, l’avviso di ricevimento prodotto non provava validamente la data di spedizione, non essendo questa asseverata dall’ufficio postale. La ricezione, inoltre, era avvenuta dopo la scadenza del termine lungo per impugnare la sentenza. Ricorso rigettato e spese integralmente compensate.

Notifica postale dell’appello tributario e deposito dell’avviso di ricevimento in luogo della ricevuta di spedizione

Notifica postale dell’appello tributario e prova della data di spedizione

La decisione riguarda l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate in relazione a un avviso di accertamento Irpef, Irap e Iva relativo all’anno d’imposta 2003. La controversia concerne gli effetti del deposito dell’avviso di ricevimento, anziché della ricevuta di spedizione, al momento della costituzione dell’appellante nel processo tributario.

La Corte richiama i principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza 29 maggio 2017, n. 13452, precisando quando l’avviso di ricevimento possa assolvere la funzione probatoria normalmente attribuita alla ricevuta di spedizione e quali siano le conseguenze della mancata prova della tempestività della notificazione.

Decisione del giudice tributario e motivi del ricorso

Il giudice a quo aveva dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate ritenendo necessario, ai fini della rituale costituzione in giudizio, il deposito entro trenta giorni della ricevuta di spedizione della raccomandata.

Secondo il giudice, la mancata produzione di tale documento determinava l’inammissibilità dell’impugnazione, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado e non sanabile mediante la costituzione della controparte. Era stata inoltre respinta la richiesta dell’appellante di ottenere un termine per depositare successivamente la ricevuta di spedizione.

L’Amministrazione ha impugnato la decisione deducendo:

  • la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 22 e 53, sostenendo che l’avviso di ricevimento, recante anche la data di spedizione, potesse fornire una prova equivalente a quella della ricevuta di spedizione;
  • la tempestività della costituzione, effettuata entro trenta giorni dalla ricezione dell’atto di appello da parte dell’appellata;
  • la violazione dell’art. 182 c.p.c., per non avere il giudice concesso un termine per documentare la data di avvio della procedura notificatoria.

Termine per la costituzione dell’appellante

Le Sezioni Unite hanno stabilito che, nel processo tributario, quando il ricorrente o l’appellante utilizza il servizio postale universale, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio decorre dalla ricezione del plico da parte del destinatario, o dall’evento legalmente equipollente, e non dalla data di spedizione della raccomandata.

Il principio si applica al termine previsto dal combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, e art. 22, comma 1. Tale termine è perentorio, poiché previsto a pena di improcedibilità.

Nel caso concreto, la costituzione dell’appellante, avvenuta il 16 febbraio 2011, doveva considerarsi tempestiva rispetto alla ricezione della raccomandata, pacificamente avvenuta il 10 febbraio 2011. La Corte ha quindi corretto la motivazione della sentenza impugnata, escludendo che la costituzione fosse tardiva.

Deposito dell’avviso di ricevimento in luogo della ricevuta di spedizione

La Corte ribadisce che il deposito dell’avviso di ricevimento, invece della ricevuta di spedizione, non determina automaticamente l’inammissibilità del ricorso o dell’appello notificato a mezzo posta.

L’avviso di ricevimento può infatti assolvere la stessa funzione probatoria della ricevuta di spedizione quando la data di spedizione riportata sul documento sia asseverata dall’ufficio postale mediante:

  • stampigliatura meccanografica;
  • timbro datario dell’ufficio postale.

In assenza di tali elementi, la semplice indicazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione non è sufficiente a dimostrare la tempestività della notificazione.

La carenza probatoria può essere superata soltanto se l’agente postale certifica che la ricezione del plico da parte del destinatario è avvenuta entro il termine di decadenza previsto per l’impugnazione dell’atto o della sentenza.

Applicazione dei principi al caso concreto

Al momento della costituzione, l’appellante aveva prodotto l’avviso di ricevimento recante la data di spedizione del 7 febbraio 2013, ma tale data non risultava asseverata dall’ufficio postale mediante stampigliatura meccanografica o apposito timbro datario.

Di conseguenza, l’avviso di ricevimento non era idoneo a svolgere la funzione probatoria attribuita dalla legge alla ricevuta di spedizione, che non era stata tempestivamente prodotta.

La ricezione della raccomandata il 10 febbraio 2011 non consentiva di superare tale carenza. La Corte ha infatti ritenuto tale ricezione giuridicamente irrilevante perché intervenuta quando era già scaduto il termine lungo per impugnare la sentenza di primo grado, depositata il 24 dicembre 2009 e non notificata, ai sensi dell’art. 327 c.p.c.

Pertanto, pur essendo tempestiva la costituzione in giudizio, mancava la prova della tempestività della notificazione dell’appello entro il termine utile per l’impugnazione della sentenza. L’inammissibilità dell’appello è stata quindi confermata, ma sulla base di una motivazione parzialmente corretta.

Esito del giudizio e spese

La Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate, confermando la dichiarazione di inammissibilità dell’appello previa correzione della motivazione relativa alla tempestività della costituzione.

Le spese processuali sono state integralmente compensate, in considerazione della recente epoca dell’intervento nomofilattico delle Sezioni Unite sulla questione.

La Corte ha inoltre escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, relativo al raddoppio del contributo unificato, poiché la parte soccombente era un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato.

Principio ricavabile

La notifica postale del ricorso o dell’appello non diventa inammissibile per il solo fatto che, al momento della costituzione, sia depositato l’avviso di ricevimento anziché la ricevuta di spedizione. L’avviso è però probatoriamente valido soltanto quando la data di spedizione sia certificata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica o timbro datario, oppure quando la ricezione del plico sia certificata entro il termine di decadenza per l’impugnazione. Nel caso esaminato, tali condizioni non ricorrevano e l’appello è rimasto inammissibile per mancata prova della tempestività della notificazione.

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