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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11427/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero generici e apparenti, perché sostanzialmente riproponevano le stesse doglianze già esaminate dalla Corte d'appello senza confrontarsi in modo critico con la motivazione della sentenza impugnata. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di merito)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna per tentato furto pluriaggravato e per il delitto previsto dall'art. 75 del d.lgs. n. 159/2011. In ricorso ha contestato, in sostanza, la sussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose e dell'esposizione del bene alla pubblica fede, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel valorizzare il "violento calcio" dato al manubrio del motorino come strumentale alla rimozione dei presidi di custodia, nonché nell'escludere rilievo a dispositivi di bloccaggio e sistemi antifurto installati dal proprietario. La Corte di cassazione ha ritenuto tali censure generiche e meramente reiterative dei motivi già esaminati e disattesi in appello, quindi non specifiche in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 75 d.lgs. n. 159/2011

    Richiamato come norma incriminatrice per il delitto contestato all'imputato, insieme al tentato furto pluriaggravato già oggetto di conferma in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma implicitamente applicata per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il ricorso deve contenere censure specifiche e argomentate contro la motivazione della sentenza impugnata; non sono ammissibili doglianze generiche o meramente apparenti.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riproporre pedissequamente questioni già dedotte in appello e già puntualmente disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi con la relativa motivazione.
  • La censura sulla configurabilità di aggravanti del furto, come la violenza sulle cose o l'esposizione del bene alla pubblica fede, non può risolversi in una mera contestazione assertiva quando la motivazione di merito abbia già dato risposta congrua e coerente agli stessi rilievi.
  • La presenza di dispositivi di bloccaggio o antifurto apposti dal proprietario del bene non è, di per sé, incompatibile con l'esposizione del bene alla pubblica fede, se il bene è normalmente affidato alla fiducia dei consociati.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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