Ordinanza n. 978/2026 - Lecce, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inerzia del Comune di Ostuni successivo all'annullamento giurisdizionale del precedente diniego
Esito
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del silenzio-inadempimento del Comune di Ostuni nel procedimento amministrativo n. 197/2022, nonché l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di adottare un provvedimento espresso e il risarcimento dei danni. Ha dedotto che il precedente diniego opposto dal Comune era stato annullato con sentenza del TAR Lecce n. 1311/2023, notificata il 2 dicembre 2024, non impugnata e passata in giudicato. In sede di esame del ricorso, il Collegio ha rilevato d'ufficio che la notificazione del ricorso introduttivo al Comune era stata eseguita presso un indirizzo PEC risultante dal registro IPA, anziché presso il diverso indirizzo dell'Avvocatura comunale indicato nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, sezione PP.AA., gestito dal Ministero della Giustizia. Poiché il Comune non si è costituito, la notificazione è stata ritenuta nulla.
La decisione
Il TAR ha rilevato la nullità della notificazione del ricorso introduttivo nei confronti del Comune di Ostuni e, non essendo l'amministrazione intimata costituita, ha disposto la rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a. Ha assegnato al ricorrente il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza per rinnovare la notificazione, imponendo inoltre il deposito della prova dell'attività compiuta entro il termine perentorio di 30 giorni dal perfezionamento della notifica. La trattazione dell'istanza cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 22 febbraio 2027. Non è stata ancora decisa nel merito la domanda avverso il silenzio né quella risarcitoria.
Norme richiamate
art. 44, comma 4, c.p.a.
In caso di nullità della notificazione e di mancata costituzione della parte intimata, il giudice dispone la rinnovazione della notificazione entro un termine perentorio, con prosecuzione del giudizio dopo l'adempimento.
Massime di principio
- Quando il ricorso amministrativo è notificato a un'amministrazione presso un indirizzo PEC diverso da quello risultante dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, sezione delle pubbliche amministrazioni, la notificazione può essere dichiarata nulla, ove l'amministrazione non si sia costituita in giudizio.
- Accertata la nullità della notificazione del ricorso nei confronti di una parte intimata non costituita, il giudice deve disporre la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a., assegnando un termine perentorio per l'adempimento e un ulteriore termine perentorio per il deposito della relativa prova.
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