Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22562/2024 del 04/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Zinco ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Roma che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone che aveva dichiarato l'improcedibilità dell'azione penale per estinzione per prescrizione dei reati a lui ascritti (artt. 615-ter, secondo comma, e 326 c.p.). Con unico motivo in cassazione ha denunciato inosservanza o erronea applicazione degli artt. 615-ter e 326 c.p. e insufficienza e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che l'atto d'appello conteneva prove incontestabili a discarico (foglio di servizio attestante attività di servizio esterno presso AUSL, testimonianze e elementi tecnici relativi agli accessi alla banca dati "Serpico Profilato" e alle registrazioni informatiche e telefoniche) che escluderebbero la possibilità che egli avesse commesso i fatti. Ha altresì contestato il computo della prescrizione tenuto conto di cause di sospensione/interruzione e lamentato la mancata fissazione dell'udienza di appello a garanzia del contraddittorio (richiamando artt. 591, 598-bis e 127 c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo corretta l'applicazione da parte della Corte d'appello del principio consolidato secondo cui, quando nel giudizio di primo grado è stata dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione, l'appello del difensore che non abbia rinunciato alla prescrizione è ammissibile solo se contiene elementi specifici e incontrovertibili che escludano l'esistenza del fatto, la sua commissione da parte dell'imputato o la rilevanza penale, elementi che devono emergere dagli atti in modo tale da consentire una mera "constatazione" e non un approfondimento. Nel caso di specie l'atto d'appello proponeva una lettura alternativa delle prove e richiedeva accertamenti ulteriori, perciò era inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 615-ter c.p.

    Norma sostanziale relativa al delitto contestato; la Corte non entra nel merito dell'accertamento di tale fattispecie perché la questione centrale è l'inammissibilità dell'appello per mancanza di prove incontrovertibili che escludano la commissione del fatto

  • art. 326 c.p.

    Norma sostanziale relativa al delitto contestato; richiamata tra i reati dichiarati estinti per prescrizione in primo grado

  • art. 581 lett. d) c.p.p.

    Norma che disciplina i casi di inammissibilità dell'appello; la Corte d'appello ha fatto riferimento al combinato disposto con l'art. 591 c.p.p. per dichiarare inammissibile l'impugnazione

  • art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Prevede l'inammissibilità dell'appello quando l'atto non contiene motivi specifici tali da escludere in modo evidente la sussistenza del fatto o la responsabilità dell'imputato; applicata dalla Corte d'appello e confermata dalla Corte di Cassazione

  • art. 129, comma 2, c.p.p.

    Consente al giudice di assolvere allorché riscontri l'esistenza di elementi che escludono il fatto o la responsabilità dell'imputato; la Corte ricorda che tali elementi devono emergere dagli atti in modo assolutamente non contestabile

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Norme che regolano i motivi di impugnazione in cassazione invocati dal ricorrente (vizio di motivazione e inosservanza/erronea applicazione della legge penale); richiamate nel ricorso ma ritenute inidonee ad evitare l'inammissibilità

  • artt. 591, 598-bis e 127 c.p.p.

    Articoli richiamati dal ricorrente in relazione alla presunta violazione del diritto al contraddittorio e alla mancata fissazione dell'udienza di appello; la Corte non ha ritenuto tali doglianze sufficienti a mutare l'esito dell'inammissibilità

  • art. 616 c.p.p.

    Stabilisce le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma a favore della cassa delle ammende

  • Sentenza Corte Cost. n. 186/2000

    Richiamata per escludere la colpa nella proposizione del ricorso da parte della parte, ma senza impedire l'applicazione delle conseguenze economiche previste per l'inammissibilità

Massime di principio

  • Se in primo grado è stata dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione, l'appello del difensore che non rinuncia alla prescrizione è ammissibile solo se contiene elementi specifici, oggettivi e incontestabili che escludano l'esistenza del fatto, la sua commissione da parte dell'imputato o la rilevanza penale; semplici letture alternative delle prove non sono sufficienti
  • La prova di alibi o di impossibilità materiale a commettere il reato deve emergere dagli atti in modo chiaro e tale da non richiedere ulteriori accertamenti tecnici o istruttori (dev'essere idonea a una 'constatazione' e non a un approfondimento probatorio)
  • Questioni tecniche (es. accessi a banche dati, log informatici, verifiche su postazioni) che richiedono accertamenti specialistici non possono normalmente costituire prova "incontestabile" ai fini dell'ammissione dell'appello senza la loro preventiva e chiara dimostrazione documentale
  • Contestazioni sul calcolo della prescrizione (sospensioni/interruzioni) devono essere svolte con chiara e precisa indicazione degli elementi di fatto e di diritto che dimostrino l'errore, poiché la mera allegazione non impedisce l'inammissibilità se richiede approfondimenti
  • Il difensore che intende ottenere la cognizione piena in appello, quando ritiene probanti fatti che escludono la responsabilità, dovrebbe valutare la possibilità di rinunciare alla prescrizione per evitare il filtro di ammissibilità basato su prove "ictu oculi"
  • La declaratoria di inammissibilità comporta conseguenze economiche (spese processuali e, salvo casi di colpa esclusa dalla giurisprudenza, il versamento di una somma alla cassa delle ammende); il rischio va valutato nelle strategie difensive

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.