Cassazione Penale, Sentenza n. 22562/2024 del 04/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Zinco ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Roma che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone che aveva dichiarato l'improcedibilità dell'azione penale per estinzione per prescrizione dei reati a lui ascritti (artt. 615-ter, secondo comma, e 326 c.p.). Con unico motivo in cassazione ha denunciato inosservanza o erronea applicazione degli artt. 615-ter e 326 c.p. e insufficienza e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che l'atto d'appello conteneva prove incontestabili a discarico (foglio di servizio attestante attività di servizio esterno presso AUSL, testimonianze e elementi tecnici relativi agli accessi alla banca dati "Serpico Profilato" e alle registrazioni informatiche e telefoniche) che escluderebbero la possibilità che egli avesse commesso i fatti. Ha altresì contestato il computo della prescrizione tenuto conto di cause di sospensione/interruzione e lamentato la mancata fissazione dell'udienza di appello a garanzia del contraddittorio (richiamando artt. 591, 598-bis e 127 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo corretta l'applicazione da parte della Corte d'appello del principio consolidato secondo cui, quando nel giudizio di primo grado è stata dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione, l'appello del difensore che non abbia rinunciato alla prescrizione è ammissibile solo se contiene elementi specifici e incontrovertibili che escludano l'esistenza del fatto, la sua commissione da parte dell'imputato o la rilevanza penale, elementi che devono emergere dagli atti in modo tale da consentire una mera "constatazione" e non un approfondimento. Nel caso di specie l'atto d'appello proponeva una lettura alternativa delle prove e richiedeva accertamenti ulteriori, perciò era inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 615-ter c.p.
Norma sostanziale relativa al delitto contestato; la Corte non entra nel merito dell'accertamento di tale fattispecie perché la questione centrale è l'inammissibilità dell'appello per mancanza di prove incontrovertibili che escludano la commissione del fatto
art. 326 c.p.
Norma sostanziale relativa al delitto contestato; richiamata tra i reati dichiarati estinti per prescrizione in primo grado
art. 581 lett. d) c.p.p.
Norma che disciplina i casi di inammissibilità dell'appello; la Corte d'appello ha fatto riferimento al combinato disposto con l'art. 591 c.p.p. per dichiarare inammissibile l'impugnazione
art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Prevede l'inammissibilità dell'appello quando l'atto non contiene motivi specifici tali da escludere in modo evidente la sussistenza del fatto o la responsabilità dell'imputato; applicata dalla Corte d'appello e confermata dalla Corte di Cassazione
art. 129, comma 2, c.p.p.
Consente al giudice di assolvere allorché riscontri l'esistenza di elementi che escludono il fatto o la responsabilità dell'imputato; la Corte ricorda che tali elementi devono emergere dagli atti in modo assolutamente non contestabile
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Norme che regolano i motivi di impugnazione in cassazione invocati dal ricorrente (vizio di motivazione e inosservanza/erronea applicazione della legge penale); richiamate nel ricorso ma ritenute inidonee ad evitare l'inammissibilità
artt. 591, 598-bis e 127 c.p.p.
Articoli richiamati dal ricorrente in relazione alla presunta violazione del diritto al contraddittorio e alla mancata fissazione dell'udienza di appello; la Corte non ha ritenuto tali doglianze sufficienti a mutare l'esito dell'inammissibilità
art. 616 c.p.p.
Stabilisce le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma a favore della cassa delle ammende
Sentenza Corte Cost. n. 186/2000
Richiamata per escludere la colpa nella proposizione del ricorso da parte della parte, ma senza impedire l'applicazione delle conseguenze economiche previste per l'inammissibilità
Massime di principio
- Se in primo grado è stata dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione, l'appello del difensore che non rinuncia alla prescrizione è ammissibile solo se contiene elementi specifici, oggettivi e incontestabili che escludano l'esistenza del fatto, la sua commissione da parte dell'imputato o la rilevanza penale; semplici letture alternative delle prove non sono sufficienti
- La prova di alibi o di impossibilità materiale a commettere il reato deve emergere dagli atti in modo chiaro e tale da non richiedere ulteriori accertamenti tecnici o istruttori (dev'essere idonea a una 'constatazione' e non a un approfondimento probatorio)
- Questioni tecniche (es. accessi a banche dati, log informatici, verifiche su postazioni) che richiedono accertamenti specialistici non possono normalmente costituire prova "incontestabile" ai fini dell'ammissione dell'appello senza la loro preventiva e chiara dimostrazione documentale
- Contestazioni sul calcolo della prescrizione (sospensioni/interruzioni) devono essere svolte con chiara e precisa indicazione degli elementi di fatto e di diritto che dimostrino l'errore, poiché la mera allegazione non impedisce l'inammissibilità se richiede approfondimenti
- Il difensore che intende ottenere la cognizione piena in appello, quando ritiene probanti fatti che escludono la responsabilità, dovrebbe valutare la possibilità di rinunciare alla prescrizione per evitare il filtro di ammissibilità basato su prove "ictu oculi"
- La declaratoria di inammissibilità comporta conseguenze economiche (spese processuali e, salvo casi di colpa esclusa dalla giurisprudenza, il versamento di una somma alla cassa delle ammende); il rischio va valutato nelle strategie difensive
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