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Sentenza

Sentenza n. 4063/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento del decreto di revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, emesso dalla Questura di Caserta in data 30 Maggio 2022 con protocollo n. 133 ma notificato in data 14.09.2025, nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale se comunque lesivo per gli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202505319

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo fondato su una segnalazione di inammissibilità Schengen delle autorità francesi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Questura di Caserta aveva revocato il suo permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, deducendo la violazione dell’art. 9 del d.lgs. 286/1998, nonché difetto di istruttoria e di motivazione. In particolare, ha contestato che il provvedimento si fosse limitato a richiamare l’esistenza di una segnalazione Schengen a suo carico, senza specificarne i presupposti, senza acquisire o esaminare la relativa documentazione e senza svolgere le valutazioni richieste dall’art. 9 del d.lgs. 286/1998 in considerazione della particolare natura del titolo di soggiorno di lungo periodo. L’amministrazione ha sostenuto la legittimità dell’atto nella memoria difensiva, richiamando i presupposti della segnalazione Schengen.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato, salvi gli esiti dell’ulteriore istruttoria amministrativa. Ha ritenuto fondato il difetto di motivazione perché il decreto, pur riguardando un titolare di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, si limitava a richiamare la segnalazione Schengen senza specificarne gli elementi e senza indicare le valutazioni richieste dall’art. 9 del d.lgs. 286/1998 per la revoca del titolo. Il giudice ha inoltre escluso che le spiegazioni fornite dall’amministrazione soltanto nella memoria difensiva potessero integrare la motivazione dell’atto, trattandosi di integrazione postuma inammissibile. La carenza era aggravata dal mancato deposito della documentazione relativa alla segnalazione Schengen. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 9 d.lgs. 286/1998

    La revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo richiede una motivazione che dia conto degli specifici elementi e delle valutazioni previste dalla disposizione, non potendo fondarsi sul mero richiamo a una segnalazione Schengen non ulteriormente illustrata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi delle parti.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • La revoca di un permesso UE per soggiornanti di lungo periodo deve essere motivata con riferimento agli specifici presupposti e alle valutazioni richieste dall’art. 9 del d.lgs. 286/1998; il mero richiamo all’esistenza di una segnalazione Schengen non è sufficiente.
  • Quando il provvedimento di revoca si fonda su una segnalazione Schengen, l’amministrazione deve indicare nella motivazione gli elementi rilevanti della segnalazione e svolgere un’autonoma valutazione della loro incidenza sul titolo di soggiorno di lungo periodo.
  • Le ragioni poste a fondamento della revoca non possono essere introdotte per la prima volta nella memoria difensiva dell’amministrazione, poiché ciò costituisce un’inammissibile integrazione postuma della motivazione del provvedimento.
  • La mancata produzione in giudizio della documentazione relativa alla segnalazione Schengen impedisce di colmare la carenza motivazionale dell’atto e di verificare la legittimità della revoca.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomateriePermesso UE per soggiornanti di lungo periodo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

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