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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17201/2024 del 24/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del 6/07/2023 del Tribunale di Bari che ha rigettato l'istanza di riesame contro la misura della custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per il delitto di omicidio aggravato (e reati connessi). Il ricorso per cassazione è articolato in quattro motivi: (1) vizio di motivazione e violazione di legge sulla sussistenza della gravità indiziaria (in particolare contestazione della valutazione delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia e di altri elementi investigativi); (2) vizio di motivazione in relazione alla configurabilità dell'aggravante del metodo e dell'agevolazione mafiosa (art. 416-bis, comma 1 c.p.); (3) vizio di motivazione in relazione all'aggravante della premeditazione; (4) vizio di motivazione e illegittimità nella valutazione delle esigenze cautelari e nella scelta della misura (custodia in carcere).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: per il primo motivo la Corte ha ritenuto precluso in questa sede il riesame di fatto e della diversa ricostruzione dei dati probatori, potendo la Corte di legittimità verificare soltanto l'adeguatezza logico-giuridica della motivazione del giudice del merito; per i secondi due motivi (aggravanti) ha ritenuto l'impugnazione priva di interesse concreto perché la valutazione sulle aggravanti non incide sulla legittimità né sulla durata della misura cautelare impugnata; per il quarto motivo ha ritenuto la doglianza inammissibile perché riproduceva argomentazioni già formulate e respinte in riesame senza un confronto critico con le ragioni del provvedimento impugnato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende; è disposto altresì l'invio del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis, comma 1, cod. pen.

    La presenza o meno delle aggravanti (metodo e agevolazione mafiosa) è stata ritenuta irrilevante ai fini della legittimità della misura cautelare in questa sede; pertanto la loro censura è inammissibile per carenza di interesse se non incide su an o quomodo della cautela.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma a favore della Cassa delle ammende.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione che impone la trasmissione del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ove il soggetto è ristretto.

  • Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 2 n. 27866 del 17/06/2019; Sez. 6 n. 5465 del 04/11/2020; Sez. 3 n. 20891 del 18/06/2020)

    Principi richiamati: la Cassazione nel giudizio sulle misure cautelari verifica solo l'adeguatezza logico-giuridica della motivazione del giudice di merito e non può rivedere la valutazione di fatto; è inammissibile impugnare questioni che non incidono sulla legittimità della misura per assenza di interesse; sono inammissibili i motivi che riproducono argomentazioni già esaminate senza confronto critico.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti de libertate è limitato: la Corte verifica l'adeguatezza logico-giuridica della motivazione, non può rinnovare la valutazione di fatto né imporre una diversa ricostruzione probatoria.
  • Le censure sulle aggravanti (es. 416-bis) sono inefficaci in cassazione se la loro accertabilità non incide sulla legittimità, durata o natura della misura cautelare; in tal caso manca l'interesse ad impugnare.
  • Riproporre in cassazione argomentazioni già esaminate e respinte in sede di merito senza un serio confronto critico con le ragioni del provvedimento impugnato conduce all'inammissibilità.
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia e altri elementi investigativi possono essere valutati nel loro complesso dal giudice del merito: la Corte di legittimità verifica soltanto se la motivazione è complessivamente logica e conforme ai principi di diritto.
  • Esiste il rischio di sanzioni pecuniarie e condanna alle spese per ricorsi ritenuti manifestamente inammissibili o reiterativi; valutare la strategia impugnativa prima di proporre ricorso in cassazione.

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