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Sentenza

Sentenza del 09/08/2016 n. 16734 - Corte di Cassazione

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE - Presupposti - Attività economica - Nozione - Sfruttamento del bene - Percezione di un corrispettivo - Necessità - Redditività dell'attività - Irrilevanza - Fattispecie.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava la sentenza della CTR Toscana che aveva annullato il recupero dell'IVA detratta dal Comune. Secondo l'Amministrazione, la concessione alla G. S.p.A. della rete comunale di distribuzione del gas non costituiva sfruttamento economico imponibile, poiché il Comune non erogava direttamente il gas agli utenti e agiva, a suo avviso, nell'esercizio di poteri pubblicistici. Il Comune, con ricorso incidentale, contestava invece la compensazione delle spese di lite, ritenendola immotivata.

La decisione

La Corte Suprema di Cassazione ha respinto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che il Comune, concedendo in uso esclusivo la rete del gas dietro pagamento di un canone annuo stabile, esercitasse un'attività economica rilevante ai fini IVA mediante sfruttamento del bene. Non è necessario che l'attività sia redditizia né che l'ente pubblico gestisca direttamente il servizio: è sufficiente la percezione stabile di un corrispettivo. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del Comune per difetto del necessario momento di sintesi nella censura motivazionale. Le spese del giudizio sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, comma 2

    Richiamato nel quadro delle disposizioni che individuano le operazioni rilevanti ai fini IVA; la concessione della rete, in quanto prestazione economicamente remunerata, è stata considerata imponibile.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4, comma 5

    Gli enti pubblici non sono normalmente soggetti passivi per le attività svolte quali pubbliche autorità, ma lo diventano per le attività economiche, inclusa l'erogazione di gas e, secondo la sentenza, lo sfruttamento remunerato della rete mediante concessione.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 17

    Richiamato dall'Agenzia delle Entrate in relazione al regime soggettivo e applicativo dell'imposta.

  • Art. 4, paragrafi 2 e 5, direttiva 77/388/CEE (Sesta direttiva IVA)

    È considerata attività economica un'operazione che comporti lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità.

    La nozione di attività economica è ampia e oggettiva: rileva lo sfruttamento stabile del bene dietro corrispettivo, indipendentemente dagli scopi perseguiti o dai risultati economici conseguiti. Gli enti pubblici sono esclusi solo quando agiscono in veste autoritativa, salvo distorsioni concorrenziali rilevanti.

  • Art. 9 e art. 13 della direttiva 2006/112/CE

    La direttiva rifusa ha sostituito le disposizioni della Sesta direttiva senza modificare, per quanto rileva, i criteri di attività economica e di esclusione degli enti pubblici che agiscono come pubbliche autorità.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il ricorso incidentale del Comune è stato dichiarato inammissibile perché la censura sulla motivazione della compensazione delle spese non conteneva un adeguato momento di sintesi.

  • Art. 360-bis c.p.c.

    La Corte ha richiamato l'esigenza che le censure siano formulate in modo specifico e sintetico, consentendo di individuare immediatamente il vizio denunciato e la sua rilevanza causale.

  • Artt. 1362 e 1363 c.c.

    Richiamati dall'Agenzia in relazione all'interpretazione della convenzione; le relative doglianze sono state respinte perché non pertinenti rispetto all'atto negoziale effettivamente rilevante ai fini dell'accertamento IVA.

Massime di principio

  • Un ente pubblico è soggetto passivo IVA quando sfrutta un bene di sua proprietà concedendolo a terzi dietro un corrispettivo stabile, anche se non svolge direttamente il servizio finale.
  • Per integrare un'attività economica non occorre che l'operazione produca un utile o sia concretamente redditizia: è sufficiente la stabile percezione di un corrispettivo.
  • La distinzione decisiva è tra attività svolta in posizione autoritativa e attività svolta mediante un rapporto negoziale paritetico. Una concessione regolata contrattualmente e remunerata tende a essere qualificata come attività economica imponibile.
  • Ai fini IVA occorre esaminare l'atto specifico che realizza l'operazione remunerata, distinguendolo dalla convenzione generale che disciplina il servizio pubblico e che può essere fiscalmente neutra.
  • Quando si impugna una sentenza per vizio di motivazione in Cassazione, la censura deve indicare con precisione il fatto decisivo non esaminato e contenere una sintesi chiara del vizio; in mancanza, il ricorso può essere dichiarato inammissibile.

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