Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14916/2023 del 07/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso articolato in cinque motivi contro la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e bancarotta impropria da operazioni dolose. Si contestava: 1) la qualificazione e la prova della distrazione degli emolumenti autoliquidati dall'imputato, ritenuti congrui dall'imputato e giustificati da apporti personali; 2) la qualificazione delle omissioni fiscali e contributive come operazioni dolose, sostenendo che si trattò di misure di "autofinanziamento" per tentare di salvare l'impresa dopo la perdita del cliente principale; 3) la mancata riqualificazione dei fatti, ai sensi dell'art. 217 legge fall., come bancarotta colposa/operazioni imprudenti in funzione di un tentativo di risanamento; 4) la qualificazione come bancarotta documentale (art. 216) invece che come fatto riconducibile all'art. 217 comma 2; 5) la mancata derubricazione dei prelievi degli emolumenti in bancarotta preferenziale. Si deducevano altresì inaffidabilità delle schede contabili, recupero dei veicoli da parte del curatore e natura leasing di alcuni beni.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la decisione della Corte d'appello. Ha ritenuto che i motivi proposti fossero in gran parte mera riedizione di censures già devolute e adeguatamente confutate dalla sentenza impugnata, o manifestamente generici. In particolare, il giudice ha condiviso la valutazione che: non esisteva documentazione societaria a giustificare gli emolumenti e l'imputato si era in pratica autoliquidato; le presunzioni di distrazione erano corroborate dalle schede contabili e dai movimenti bancari; la circostanza che il curatore abbia poi rinvenuto e venduto alcuni veicoli non elimina la precedente distrazione; l'omissione sistematica dei versamenti fiscali e contributivi per lungo periodo aveva causato un debito rilevantissimo verso l'Erario (pari a circa i due terzi del passivo) e dimostrava consapevolezza dell'aggravamento del dissesto, configurando così operazioni dolose. Ha altresì ritenuto inammissibile la richiesta di riqualificazione ai sensi dell'art. 217 in assenza di argomentazione nuova e confrontata con la motivazione impugnata. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 216 legge fallimentare (bancarotta documentale)

    La Corte ha ritenuto sussistente il dolo per la bancarotta documentale, ritenendo che la perdita/occultamento della contabilità non fosse giustificata e che la condotta dell'amministratore integrasse gli elementi del reato così contestato

  • art. 217 legge fallimentare (bancarotta colposa / riqualificazione)

    La Corte ha escluso la riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 217, ritenendo che le condotte contestate non fossero meramente imprudenti o colpose ma dolose; la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta sufficiente a escludere la diversa qualificazione

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna alle spese e al versamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso

  • Principio giurisprudenziale (Cass. Sez. 5, Sent. n. 8260/2015)

    Riaffermato il principio per cui la prova della distrazione si può desumere dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione delle somme prelevate; non è sufficiente una generica asserzione che i prelievi siano stati assorbiti da costi gestionali se non dettagliatamente documentati

Massime di principio

  • L'amministratore deve documentare in modo preciso e riconoscibile la natura e la congruità degli emolumenti: la mera affermazione di congruità o l'evocazione di apporti personali non documentati non escludono la responsabilità
  • Prelievi o movimentazioni non giustificati, se riscontrabili anche sui movimenti bancari, possono essere presunti come distrazione di beni della società; l'onere probatorio ricade sull'amministratore per dimostrarne la destinazione societaria
  • Il recupero successivo di beni da parte del curatore non annulla automaticamente la precedente condotta distrattiva: rileva l'antecedente sottrazione/occultamento e la disponibilità dell'amministratore
  • L'omissione sistematica di versamenti fiscali e contributivi che aggravi notevolmente il dissesto può integrare l'elemento psicologico del dolo e giustificare l'accusa di operazioni dolose, anche se l'imputato sostiene intenti di salvataggio aziendale; il giudice valuta la persistenza e la rilevanza quantitativa del debito
  • La richiesta di riqualificazione del fatto (es. art. 217 legge fall.) richiede argomentazioni nuove e un confronto specifico con la motivazione già fornita: la mera riproposizione delle stesse ragioni già rigettate non è sufficiente

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.