Cassazione Penale, Sentenza n. 14916/2023 del 07/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in cinque motivi contro la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e bancarotta impropria da operazioni dolose. Si contestava: 1) la qualificazione e la prova della distrazione degli emolumenti autoliquidati dall'imputato, ritenuti congrui dall'imputato e giustificati da apporti personali; 2) la qualificazione delle omissioni fiscali e contributive come operazioni dolose, sostenendo che si trattò di misure di "autofinanziamento" per tentare di salvare l'impresa dopo la perdita del cliente principale; 3) la mancata riqualificazione dei fatti, ai sensi dell'art. 217 legge fall., come bancarotta colposa/operazioni imprudenti in funzione di un tentativo di risanamento; 4) la qualificazione come bancarotta documentale (art. 216) invece che come fatto riconducibile all'art. 217 comma 2; 5) la mancata derubricazione dei prelievi degli emolumenti in bancarotta preferenziale. Si deducevano altresì inaffidabilità delle schede contabili, recupero dei veicoli da parte del curatore e natura leasing di alcuni beni.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la decisione della Corte d'appello. Ha ritenuto che i motivi proposti fossero in gran parte mera riedizione di censures già devolute e adeguatamente confutate dalla sentenza impugnata, o manifestamente generici. In particolare, il giudice ha condiviso la valutazione che: non esisteva documentazione societaria a giustificare gli emolumenti e l'imputato si era in pratica autoliquidato; le presunzioni di distrazione erano corroborate dalle schede contabili e dai movimenti bancari; la circostanza che il curatore abbia poi rinvenuto e venduto alcuni veicoli non elimina la precedente distrazione; l'omissione sistematica dei versamenti fiscali e contributivi per lungo periodo aveva causato un debito rilevantissimo verso l'Erario (pari a circa i due terzi del passivo) e dimostrava consapevolezza dell'aggravamento del dissesto, configurando così operazioni dolose. Ha altresì ritenuto inammissibile la richiesta di riqualificazione ai sensi dell'art. 217 in assenza di argomentazione nuova e confrontata con la motivazione impugnata. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 216 legge fallimentare (bancarotta documentale)
La Corte ha ritenuto sussistente il dolo per la bancarotta documentale, ritenendo che la perdita/occultamento della contabilità non fosse giustificata e che la condotta dell'amministratore integrasse gli elementi del reato così contestato
art. 217 legge fallimentare (bancarotta colposa / riqualificazione)
La Corte ha escluso la riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 217, ritenendo che le condotte contestate non fossero meramente imprudenti o colpose ma dolose; la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta sufficiente a escludere la diversa qualificazione
art. 616 c.p.p.
Applicato per la condanna alle spese e al versamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso
Principio giurisprudenziale (Cass. Sez. 5, Sent. n. 8260/2015)
Riaffermato il principio per cui la prova della distrazione si può desumere dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione delle somme prelevate; non è sufficiente una generica asserzione che i prelievi siano stati assorbiti da costi gestionali se non dettagliatamente documentati
Massime di principio
- L'amministratore deve documentare in modo preciso e riconoscibile la natura e la congruità degli emolumenti: la mera affermazione di congruità o l'evocazione di apporti personali non documentati non escludono la responsabilità
- Prelievi o movimentazioni non giustificati, se riscontrabili anche sui movimenti bancari, possono essere presunti come distrazione di beni della società; l'onere probatorio ricade sull'amministratore per dimostrarne la destinazione societaria
- Il recupero successivo di beni da parte del curatore non annulla automaticamente la precedente condotta distrattiva: rileva l'antecedente sottrazione/occultamento e la disponibilità dell'amministratore
- L'omissione sistematica di versamenti fiscali e contributivi che aggravi notevolmente il dissesto può integrare l'elemento psicologico del dolo e giustificare l'accusa di operazioni dolose, anche se l'imputato sostiene intenti di salvataggio aziendale; il giudice valuta la persistenza e la rilevanza quantitativa del debito
- La richiesta di riqualificazione del fatto (es. art. 217 legge fall.) richiede argomentazioni nuove e un confronto specifico con la motivazione già fornita: la mera riproposizione delle stesse ragioni già rigettate non è sufficiente
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