Corte di giustizia, Sentenza C-46/18
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'11 settembre 2019. — Caseificio Sociale San Rocco Soc. coop. arl e altri contro Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) e Regione Veneto. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. — Rinvio pregiudiziale – Settore del latte e dei latticini – Quote – Prelievo supplementare – Regolamento (CEE) n. 3950/92 – Articolo 2 – Riscossione del prelievo da parte dell’acquirente – Consegne che superano il quantitativo di riferimento disponibile del produttore – Importo del prezzo del latte – Applicazione obbligatoria di una trattenuta – Rimborso dell’importo del prelievo in eccesso – Regolamento (CE) n. 1392/2001 – Articolo 9 – Acquirente – Inosservanza dell’obbligo di effettuare il prelievo supplementare – Produttori – Inosservanza dell’obbligo di versamento mensile – Tutela del legittimo affidamento. — Causa C-46/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte affronta una controversia italiana sulle quote latte e sul prelievo supplementare per il periodo 2003-2004. Stabilisce che l’illegittimità della disciplina nazionale sulla trattenuta mensile da parte dell’acquirente non elimina il debito dei produttori verso il prelievo UE. Inoltre, respinge la priorità di rimborso accordata dalla normativa italiana ai produttori in regola con un obbligo interno incompatibile con il diritto dell’Unione e chiarisce che il legittimo affidamento non impedisce il ricalcolo degli importi dovuti.
Prelievo supplementare latte: l’incompatibilità della disciplina nazionale sulle trattenute e sui rimborsi non fa venir meno il debito dei produttori, né consente di privilegiare chi ha rispettato un obbligo nazionale incompatibile con il diritto UE.
La questione giuridica
Il giudice nazionale chiede: 1) se l’incompatibilità con il regolamento n. 3950/92 della disciplina italiana che imponeva all’acquirente la trattenuta e il versamento mensili del prelievo supplementare comporti l’estinzione del debito dei produttori; 2) se il principio di tutela del legittimo affidamento osti al ricalcolo del prelievo dovuto dai produttori che non hanno rispettato tale disciplina nazionale; 3) se l’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento n. 3950/92 e l’articolo 9 del regolamento n. 1392/2001 ostino a una normativa nazionale che riconosce priorità di rimborso ai produttori che hanno adempiuto un obbligo nazionale poi risultato contrario al diritto UE.
Principio di diritto
L’incompatibilità del diritto nazionale con l’articolo 2 del regolamento n. 3950/92, quanto alle modalità di riscossione del prelievo supplementare da parte dell’acquirente, non libera i produttori dal debito del prelievo, che resta dovuto in base al regolamento UE. Inoltre, l’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento n. 3950/92, letto con l’articolo 9 del regolamento n. 1392/2001, osta a una disciplina nazionale che attribuisca priorità di rimborso ai produttori che abbiano rispettato un obbligo mensile previsto da una norma interna incompatibile con il diritto UE; il principio di tutela del legittimo affidamento non impedisce il ricalcolo del prelievo dovuto e la disapplicazione delle norme nazionali incompatibili.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CEE) n. 3950/92
- Regolamento (CE) n. 1256/1999
- Regolamento (CE) n. 1392/2001
- Legge italiana n. 119/2003
- Decreto-legge italiano n. 157/2004
Prelievo supplementare nel settore del latte: effetti dell’incompatibilità della disciplina nazionale
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato italiano in materia di quote latte e prelievo supplementare per il periodo di commercializzazione 1° aprile 2003 - 31 marzo 2004. La Corte è chiamata a interpretare l’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3950/92 e l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1392/2001 alla luce di una disciplina italiana che imponeva all’acquirente la trattenuta mensile del prelievo e prevedeva un sistema di rimborso prioritario a favore dei produttori che avevano rispettato tale obbligo.
Fatti e procedimento principale
Nel procedimento principale il Caseificio Sociale San Rocco e alcuni produttori di latte impugnano una comunicazione AGEA relativa al prelievo supplementare dovuto per il periodo di riferimento. Secondo la normativa italiana, l’acquirente doveva trattenere mensilmente il prelievo sul prezzo del latte e riversarlo all’AGEA; in caso di eccedenza riscossa, il rimborso seguiva criteri di priorità che favorivano i produttori in regola con i versamenti. Il Consiglio di Stato, avendo già rilevato la non compatibilità della disciplina nazionale sulla trattenuta mensile con l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 3950/92, chiede alla Corte quali effetti tale incompatibilità produca sui debiti dei produttori e sul sistema dei rimborsi.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento (CEE) n. 3950/92, in specie l’articolo 1 e l’articolo 2, paragrafi 1, 2 e 4;
- il regolamento (CE) n. 1392/2001, in particolare l’articolo 9 e il considerando 6;
- la legge italiana n. 119/2003, articoli 5 e 9;
- il decreto-legge italiano n. 157/2004, articolo 2, comma 3.
Dal regolamento n. 3950/92 emerge la distinzione tra vendite dirette e consegne a un acquirente: nelle consegne, l’acquirente è tenuto al versamento del prelievo, ma il prelievo resta a carico dei produttori che hanno superato il loro quantitativo di riferimento. Il regolamento n. 1392/2001 disciplina inoltre in modo tassativo i criteri per individuare le categorie prioritarie che possono beneficiare del rimborso dell’eccedenza.
Prima questione: persistenza del debito dei produttori
La Corte afferma che l’incompatibilità della normativa nazionale che regola le modalità di riscossione del prelievo da parte dell’acquirente non fa venir meno il debito dei produttori. Il ragionamento si fonda sull’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 3950/92, secondo cui il prelievo è ripartito tra i produttori che hanno contribuito al superamento dei quantitativi di riferimento. La disciplina sulle trattenute dell’acquirente riguarda solo le modalità di riscossione; se essa è incompatibile con il diritto UE, deve essere disapplicata, ma non elimina l’obbligazione sostanziale dei produttori. L’acquirente, in tal caso, può riscuotere gli importi con ogni mezzo appropriato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2.
Terza questione: criteri di priorità per il rimborso dell’eccedenza
La Corte esamina poi la compatibilità della normativa italiana che dava priorità, nel rimborso del prelievo versato in eccesso, ai produttori che avevano rispettato l’obbligo di versamento mensile. Richiamando l’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento n. 3950/92 e l’articolo 9 del regolamento n. 1392/2001, la Corte osserva che i criteri di priorità previsti da tale ultimo articolo sono tassativi. Poiché il rispetto di un obbligo nazionale di versamento mensile non figura tra tali criteri, uno Stato membro non può introdurlo come criterio autonomo di priorità, salvo l’ipotesi residuale dell’articolo 9, paragrafo 2, che consente criteri ulteriori solo se quelli tassativi non esauriscono il finanziamento disponibile e previa consultazione della Commissione.
La Corte esclude inoltre che i produttori in regola possano essere considerati, per ciò solo, parte di una categoria prioritaria fondata su una “situazione eccezionale” ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4. La disciplina italiana, pertanto, è incompatibile con il diritto UE nella parte in cui altera l’ordine dei rimborsi in base al rispetto di una regola nazionale a sua volta contraria al regolamento n. 3950/92.
Seconda questione: tutela del legittimo affidamento
Quanto al legittimo affidamento, la Corte precisa che tale principio non impedisce alle autorità nazionali di ricalcolare il prelievo dovuto dai produttori che non avevano adempiuto l’obbligo mensile previsto dalla normativa interna incompatibile con il diritto UE. In altri termini, non può essere invocato per mantenere in vita decisioni nazionali illegittime o per impedire la disapplicazione delle norme interne contrastanti con i regolamenti UE. La correzione delle posizioni dei produttori deve avvenire mediante la disapplicazione delle disposizioni nazionali incompatibili e la nuova determinazione degli importi dovuti.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che:
- l’incompatibilità della disciplina nazionale sulle modalità di riscossione del prelievo non elimina il debito dei produttori;
- l’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento n. 3950/92, in combinato con l’articolo 9 del regolamento n. 1392/2001, osta a una priorità di rimborso fondata sul rispetto di un obbligo nazionale incompatibile con il diritto UE;
- il principio di tutela del legittimo affidamento non impedisce il ricalcolo del prelievo dovuto.
Principi pratici per il professionista
La pronuncia conferma che, nei regimi UE di prelievo o imposizione di settore, la violazione della disciplina nazionale sulle modalità di riscossione non incide automaticamente sull’obbligazione sostanziale prevista dal regolamento. Inoltre, gli Stati membri non possono introdurre criteri di riparto o rimborso non previsti in modo tassativo dalla normativa UE di applicazione, specie se ciò premia il rispetto di una norma interna illegittima. Per gli operatori, ciò comporta che la disapplicazione della norma nazionale incompatibile può determinare una rielaborazione delle posizioni debitorie e creditorie, senza che il legittimo affidamento possa impedire l’adeguamento al diritto dell’Unione.
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