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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-545/18

Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) dell'11 settembre 2019. — YL contro Commissione europea. — Funzione pubblica – Funzionari – Promozione – Esercizio di promozione 2017 – Decisione di non promuovere il ricorrente al grado AD 7 con effetto al 1° gennaio 2017 – Articolo 45 dello Statuto – Articolo 9, paragrafo 3, dell’allegato IX dello Statuto – Sviamento di potere – Sanzione disciplinare. — Causa T-545/18

Giurisprudenza europea62018TJ0545

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di un funzionario della Commissione che contestava il mancato avanzamento al grado AD 7 per il 2017. Ha ritenuto legittimo che l’autorità di nomina considerasse, nell’esame dei meriti, una precedente sanzione disciplinare irrogata nel 2016, escludendo che ciò comportasse una doppia punizione. In mancanza di prova di uno sviamento di potere o di una finalità sanzionatoria, il diniego di promozione è stato confermato e il ricorso è stato integralmente respinto.

Promozione dei funzionari UE: legittimità del diniego di promozione fondato anche su una precedente sanzione disciplinare, senza violare il ne bis in idem.

La questione giuridica

Se, nell’ambito dell’esame comparativo dei meriti ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto, l’autorità che ha il potere di nomina possa prendere in considerazione una precedente decisione sanzionatoria disciplinare già irrogata al funzionario, oppure se ciò integri una seconda sanzione per gli stessi fatti, in violazione dell’articolo 9, paragrafo 3, dell’allegato IX dello Statuto, del principio del ne bis in idem e/o configuri sviamento di potere o di procedura.

Principio di diritto

Il Tribunale ha stabilito che, nell’esame comparativo dei meriti per la promozione ex articolo 45 dello Statuto, l’autorità che ha il potere di nomina può tenere conto di una precedente sanzione disciplinare o dei fatti che l’hanno giustificata, poiché il diniego di promozione non costituisce di per sé una nuova sanzione ma una valutazione dei meriti; non vi è violazione del ne bis in idem né sviamento di potere se non è dimostrato che il diniego sia stato adottato con finalità punitiva e non sulla base del confronto comparativo dei meriti.

Norme richiamate

  • articolo 270 TFUE
  • articolo 45 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • articolo 44 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • articolo 43 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • articolo 9, paragrafo 1, dell’allegato IX dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • articolo 9, paragrafo 3, dell’allegato IX dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • articolo 5, paragrafo 7, della decisione C(2013) 8968 final della Commissione, del 16 dicembre 2013, recante disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 45 dello Statuto
  • articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Promozione dei funzionari UE: diniego di promozione e precedente sanzione disciplinare

La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 270 TFUE proposto da un funzionario della Commissione europea contro la decisione di non promuoverlo al grado AD 7 nell’esercizio di promozione 2017. Il Tribunale affronta il problema della compatibilità tra valutazione comparativa dei meriti ai fini della promozione e considerazione di una precedente sanzione disciplinare.

Fatti e procedimento principale

Il ricorrente, funzionario della Commissione, era inquadrato nel grado AD 6 e aveva beneficiato in precedenza di un’aspettativa per motivi personali. Con decisione del 23 marzo 2016 l’autorità che ha il potere di nomina gli aveva inflitto una sanzione di retrocessione di scatto per diversi comportamenti ritenuti contrari agli obblighi statutari, tra cui attività politica durante un congedo di malattia, pubblicazione di un articolo polemico senza previa informazione all’APN, contatti con giornalisti idonei a danneggiare la reputazione della Commissione, omessa comunicazione di una funzione pubblica assunta durante l’aspettativa e svolgimento di un’attività esterna senza autorizzazione.

Nel novembre 2017 il direttore generale della DG competente aveva informato il ricorrente che sarebbe stato promosso secondo le raccomandazioni del comitato paritetico di promozione; tuttavia, l’elenco pubblicato il 13 novembre 2017 non includeva il suo nome. Dopo reclamo respinto il 8 giugno 2018, il funzionario ha adito il Tribunale chiedendo l’annullamento della decisione di mancata promozione, la promozione stessa e il risarcimento del danno.

Questioni giuridiche sottoposte al Tribunale

La censura sostanziale del ricorrente era unica: l’APN avrebbe violato l’articolo 45 dello Statuto e l’articolo 9, paragrafo 3, dell’allegato IX, oltre al principio del ne bis in idem, prendendo in considerazione la sanzione del 2016 nel valutare i meriti per la promozione 2017. Secondo il ricorrente, tale considerazione avrebbe avuto l’effetto di punirlo una seconda volta per gli stessi fatti e costituirebbe anche uno sviamento di potere e di procedura.

Normativa e quadro giurisprudenziale richiamato

Il Tribunale richiama in particolare:

  • l’articolo 45 dello Statuto, che impone all’APN l’esame comparativo dei meriti e menziona, “in particolare”, rapporti, uso di lingue diverse e livello di responsabilità;
  • l’articolo 44 dello Statuto, per distinguere la promozione dall’avanzamento automatico di scatto;
  • l’articolo 9, paragrafo 1, e il paragrafo 3, dell’allegato IX dello Statuto, che qualificano la sospensione o la retrocessione di scatto come sanzioni e ribadiscono il principio del ne bis in idem disciplinare;
  • l’articolo 43 dello Statuto, in relazione alla nozione di condotta in servizio;
  • l’articolo 5, paragrafo 7, della decisione C(2013) 8968 final della Commissione, che attribuisce al comitato paritetico un ruolo di raccomandazione, ma lascia la decisione finale all’APN.

Il Tribunale ricorda inoltre la propria giurisprudenza secondo cui l’espressione “in particolare” dell’articolo 45 non limita i criteri valutabili in modo tassativo, e richiama precedenti che ammettono la considerazione di comportamenti scorretti come indice dei meriti o dell’idoneità alla promozione.

Ragionamento del Tribunale

Il Tribunale osserva anzitutto che la decisione di rigetto del reclamo è parte del procedimento complesso e che, pertanto, il ricorso mira in realtà contro la decisione di mancata promozione.

Nel merito, chiarisce che il diniego di promozione non è, in linea di principio, una sanzione disciplinare: la promozione dipende da uno scrutinio comparativo dei meriti, a differenza dell’avanzamento di scatto che segue meccanismi più automatici. Per questo motivo, il fatto che l’APN consideri una precedente sanzione disciplinare non equivale automaticamente a irrogare una seconda sanzione per gli stessi fatti.

Il Tribunale afferma che l’APN era legittimata a tenere conto della decisione sanzionatoria del 23 marzo 2016 nell’ambito dell’esame comparativo dei meriti. I fatti alla base di quella decisione, pur non essendo connessi alle funzioni svolte nella DG e in parte verificatisi durante l’aspettativa per motivi personali, costituivano comunque mancanze agli obblighi derivanti dalla qualità di funzionario e potevano quindi incidere sulla valutazione dei meriti.

Quanto allo sviamento di potere, il Tribunale sottolinea che il ricorrente non ha fornito elementi idonei a dimostrare che la mancata promozione fosse stata adottata con finalità punitive. Il fatto che la DG competente si attendesse la promozione, o che esistessero posizioni sindacali critiche verso una presunta prassi di diniego di promozione in presenza di sanzioni precedenti, non basta a provare che nel caso concreto la decisione fosse una nuova sanzione anziché l’esito dell’esame comparativo dei meriti.

Infine, il Tribunale respinge anche gli argomenti relativi a una presunta violazione della certezza del diritto e del diritto a un ricorso effettivo: tali censure presuppongono erroneamente che il diniego di promozione fosse una sanzione. Inoltre, la decisione non comporta un blocco indefinito della carriera, poiché il ricorrente avrebbe potuto essere promosso in esercizi successivi, come poi avvenuto nel 2018.

Decisione e conseguenze

Il Tribunale respinge il motivo unico, non ravvisando violazione dell’articolo 45 dello Statuto, dell’articolo 9, paragrafo 3, dell’allegato IX, né del principio del ne bis in idem, né uno sviamento di potere o di procedura. Di conseguenza, respinge anche le domande di annullamento, di promozione e di risarcimento del danno. Il ricorrente è infine condannato alle spese ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

Principio affermato

Ai fini della promozione dei funzionari UE, l’APN può legittimamente prendere in considerazione una precedente sanzione disciplinare o i fatti che l’hanno giustificata nell’ambito dell’esame comparativo dei meriti, purché la decisione di mancata promozione sia realmente fondata su tale esame e non su una finalità punitiva autonoma; in assenza di prova di uno sviamento di potere, non vi è violazione del ne bis in idem.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica europeapromozione dei funzionaridiritto disciplinarene bis in idemsviamento di potere

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