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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-383/18

Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'11 settembre 2019. — Lexitor Sp. z o.o contro Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka e altri. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Contratti di credito ai consumatori – Direttiva 2008/48/CE – Articolo 16, paragrafo 1 – Rimborso anticipato – Diritto del consumatore ad una riduzione del costo totale del credito corrispondente agli interessi e ai costi dovuti per la restante durata del contratto. — Causa C-383/18

Giurisprudenza europea62018CJ0383

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che, nel credito al consumo, il consumatore che rimborsa anticipatamente il finanziamento ha diritto a una riduzione di tutti i costi del credito, comprese le commissioni non legate alla durata del contratto. La soluzione tutela l’effettività del diritto al rimborso anticipato e impedisce che i professionisti aggirino la disciplina tramite la struttura dei costi. Restano fermi il diritto del creditore a un eventuale indennizzo nei limiti dell’articolo 16, paragrafi 2 e 4.

Rimborso anticipato del credito al consumo: la riduzione del costo totale del credito comprende anche i costi non dipendenti dalla durata del contratto

La questione giuridica

Se l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, letto in combinato disposto con l’articolo 3, lettera g), debba essere interpretato nel senso che, in caso di rimborso anticipato del credito, il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito che includa anche i costi il cui importo non dipende dalla durata del contratto.

Principio di diritto

L’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE va interpretato nel senso che, in caso di rimborso anticipato, la riduzione del costo totale del credito spetta al consumatore per tutti i costi posti a suo carico, non solo per quelli che dipendono oggettivamente dalla durata residua del contratto. La Corte fonda tale soluzione sul tenore sistematico della nozione di "costo totale del credito", sul contesto della direttiva e sull’obiettivo di elevata protezione del consumatore, evitando che la qualificazione contrattuale dei costi da parte del finanziatore possa svuotare l’effettività del diritto alla riduzione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2008/48/CE
  • Articolo 16, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5, direttiva 2008/48/CE
  • Articolo 3, lettera g), direttiva 2008/48/CE
  • Articolo 22, paragrafi 1 e 3, direttiva 2008/48/CE
  • Direttiva 87/102/CEE
  • Articolo 8 direttiva 87/102/CEE

Rimborso anticipato e riduzione del costo totale del credito nel credito al consumo

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Sąd Rejonowy Lublin‑Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, relativo all’interpretazione dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE sul credito ai consumatori. La controversia nasce da tre azioni promosse da Lexitor sp. z o.o., cessionaria dei crediti di consumatori che avevano rimborsato anticipatamente i propri prestiti, contro tre intermediari/banche per ottenere la restituzione di parte delle commissioni pagate.

Fatti e procedimento principale

I contratti di credito in discussione prevedevano commissioni il cui importo non dipendeva dalla durata del rapporto. Dopo il rimborso anticipato, i consumatori hanno ceduto a Lexitor i diritti di credito relativi alla pretesa riduzione dei costi. Lexitor ha chiesto il rimborso di una parte delle commissioni, proporzionata alla durata residua dei contratti, oltre agli interessi di mora. Le banche hanno contestato la domanda, sostenendo che la riduzione dovesse riguardare solo i costi collegati alla durata del contratto.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio ha chiesto se, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato comprenda anche i costi non dipendenti dalla durata del contratto.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, che riconosce al consumatore il diritto a una riduzione del costo totale del credito, comprensiva di interessi e costi dovuti per la restante durata del contratto;
  • l’articolo 3, lettera g), che definisce il "costo totale del credito" come l’insieme di tutti i costi connessi al contratto, senza limitazioni testuali legate alla durata;
  • l’articolo 16, paragrafi 2, 4 e 5, relativi all’indennizzo del creditore;
  • l’articolo 22, paragrafi 1 e 3, che impone l’armonizzazione e vieta elusioni;
  • il considerando 39 della direttiva 2008/48/CE;
  • il precedente articolo 8 della direttiva 87/102/CEE, che riconosceva una "equa riduzione" del costo complessivo del credito.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che il dato letterale non è univoco, poiché alcune versioni linguistiche dell’articolo 16, paragrafo 1, possono suggerire una limitazione ai costi legati alla durata residua, mentre altre versioni indicano solo il criterio di calcolo della riduzione.

Sul piano sistematico, la Corte rileva che la direttiva 2008/48/CE ha concretizzato e reso più preciso il precedente diritto a una "equa riduzione" previsto dalla direttiva 87/102/CEE, sostituendolo con la formula della riduzione del "costo totale del credito". La nozione di costo totale, definita dall’articolo 3, lettera g), comprende tutti i costi del contratto, senza distinzioni fondate sulla loro correlazione alla durata.

Quanto alla finalità, la direttiva mira a garantire un livello elevato di tutela del consumatore, parte strutturalmente debole rispetto al professionista. Una interpretazione restrittiva, limitata ai soli costi formalmente dipendenti dalla durata, consentirebbe ai finanziatori di concentrare i costi in voci non riducibili e di aggirare la disciplina, compromettendo l’effettività del diritto al rimborso anticipato. Inoltre, tale lettura renderebbe difficoltosa per il consumatore o per il giudice l’individuazione dei costi realmente collegati alla durata.

La Corte sottolinea infine che l’inclusione di tutti i costi nella riduzione non pregiudica in modo sproporzionato il creditore, il quale conserva un diritto a un indennizzo ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, e, se del caso, delle possibilità previste dall’articolo 16, paragrafo 4.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE deve essere interpretato nel senso che, in caso di rimborso anticipato del credito, il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a suo carico, anche quelli non dipendenti dalla durata del contratto.

Principio affermato

Nel credito al consumo, il rimborso anticipato comporta per il consumatore il diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, incluse commissioni e altri oneri non parametrati alla durata residua del rapporto; la disciplina non consente al finanziatore di sottrarre tali costi alla riduzione mediante la loro qualificazione contrattuale.

Come è indicizzato

Materiecredito al consumotutela dei consumatoririmborso anticipatocontratti bancariarmonizzazione del diritto dell'unione

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