Corte di giustizia, Sentenza C-143/18
Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'11 settembre 2019. — Antonio Romano e Lidia Romano contro DSL Bank – eine Niederlassung der DB Privat- und Firmenkundenbank AG, anciennement DSL Bank – ein Geschäftsbereich der Deutsche Postbank AG. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Bonn. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2002/65/CE – Contratto di credito al consumo concluso a distanza – Diritto di recesso – Esercizio del diritto di recesso successivamente all’integrale esecuzione del contratto su richiesta espressa del consumatore – Comunicazione al consumatore delle informazioni relative al diritto di recesso. — Causa C-143/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, su rinvio del Landgericht Bonn, ha interpretato la direttiva 2002/65/CE in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari. Ha stabilito che il diritto di recesso non si applica ai contratti integralmente eseguiti su richiesta espressa del consumatore prima del recesso e che il professionista deve informare il consumatore in tal senso. La valutazione della chiarezza delle informazioni va compiuta rispetto al consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. La terza questione non è stata esaminata perché assorbita dalle risposte alle prime due.
Interpretazione della direttiva 2002/65/CE sul diritto di recesso nei contratti di credito al consumo conclusi a distanza e sulla correttezza delle informazioni precontrattuali fornite al consumatore
La questione giuridica
Se l’articolo 6, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2002/65/CE osti a una normativa/prassi nazionale che non esclude il diritto di recesso nei contratti di mutuo conclusi a distanza integralmente eseguiti su richiesta espressa del consumatore; se gli articoli 4, paragrafo 2, 5, paragrafo 1, 6, paragrafo 1, secondo comma, secondo trattino, e paragrafo 6, debbano essere interpretati nel senso che l’idoneità delle informazioni sul recesso va valutata solo alla luce del consumatore medio; e, in subordine, se l’articolo 7, paragrafo 4, osti a una disciplina nazionale che imponga al fornitore di restituire, oltre alle somme ricevute, anche un’indennità per il godimento delle somme.
Principio di diritto
La Corte afferma che la direttiva 2002/65/CE, letta in combinato disposto con il suo articolo 1, paragrafo 1, e alla luce del considerando 13, osta a una normativa nazionale interpretata in modo da non escludere il diritto di recesso quando un contratto di servizi finanziari concluso a distanza sia stato integralmente eseguito da entrambe le parti su richiesta espressa del consumatore prima dell’esercizio del recesso. Inoltre, il professionista adempie all’obbligo informativo se comunica, in modo chiaro e comprensibile per il consumatore medio, che in tale ipotesi il diritto di recesso non si applica, anche se il diritto nazionale, secondo l’interpretazione giurisprudenziale interna, prevederebbe diversamente; in un sistema di completa armonizzazione non è consentito imporre informazioni contrastanti con la disciplina imperativa dell’Unione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2002/65/CE
- Articolo 1, paragrafo 1, direttiva 2002/65/CE
- Articolo 3, paragrafi 1 e 2, direttiva 2002/65/CE
- Articolo 4, paragrafo 2, direttiva 2002/65/CE
- Articolo 5, paragrafi 1 e 2, direttiva 2002/65/CE
- Articolo 6, paragrafi 1, 2, lettera c), e 6, direttiva 2002/65/CE
- Articolo 7, paragrafi 1, 3, 4 e 5, direttiva 2002/65/CE
- Articolo 11, direttiva 2002/65/CE
Diritto di recesso nei contratti di credito conclusi a distanza e correttezza delle informazioni precontrattuali
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Landgericht Bonn in una controversia tra due mutuatari e una banca, relativa all’esercizio del diritto di recesso da un contratto di mutuo concluso a distanza. La Corte è chiamata a interpretare la direttiva 2002/65/CE sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, con particolare attenzione all’effetto della completa esecuzione del contratto su richiesta espressa del consumatore e al contenuto delle informazioni precontrattuali sul recesso.
Fatti e procedimento principale
Nel 2007 Antonio Romano e Lidia Romano conclusero con DSL Bank un contratto di mutuo destinato al finanziamento dell’immobile da essi occupato per fini privati. La banca consegnò ai mutuatari un modulo di richiesta di mutuo, un documento informativo sul diritto di recesso e altra documentazione contrattuale e precontrattuale. Nel documento sul recesso era indicato che il diritto si sarebbe estinto prima del termine previsto in caso di integrale esecuzione del contratto su richiesta espressa del mutuatario.
Dopo l’erogazione del mutuo e l’avvio del piano di rimborso, i sigg. Romano, nel 2016, comunicarono di voler esercitare il diritto di recesso, sostenendo che l’informativa non fosse conforme al diritto tedesco. La banca contestò il recesso e i mutuatari adirono il giudice nazionale chiedendo che fosse accertata la perdita dei diritti della banca derivanti dal contratto, oltre alla restituzione delle somme versate e a un’indennità di godimento.
Normativa rilevante
La Corte richiama la direttiva 2002/65/CE, in particolare:
- l’articolo 1, paragrafo 1, sull’oggetto della direttiva;
- l’articolo 3, paragrafo 1, punto 3, lettera a), e paragrafo 2, sulle informazioni precontrattuali, inclusa l’esistenza o meno del diritto di recesso;
- l’articolo 4, paragrafo 2, sulla possibilità per gli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni più rigorose in materia di informazioni preliminari, purché conformi al diritto dell’Unione;
- l’articolo 5, paragrafo 1, sulla comunicazione delle condizioni contrattuali e delle informazioni su supporto durevole;
- l’articolo 6, paragrafo 2, lettera c), che esclude il recesso per i contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su richiesta esplicita del consumatore prima dell’esercizio del diritto;
- l’articolo 7, in particolare i paragrafi 1, 3, 4 e 5, sul pagamento per il servizio prestato e sui rimborsi in caso di recesso;
- l’articolo 11 sulle sanzioni.
Il giudice del rinvio menziona anche disposizioni del BGB tedesco, ma la Corte decide sulla compatibilità di tali regole con la direttiva.
Prima questione: esclusione del recesso nei contratti integralmente eseguiti
La Corte osserva che la direttiva 2002/65/CE mira, in linea di principio, a un’armonizzazione completa nelle materie che disciplina. Ne deriva che, per l’ipotesi di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera c), uno Stato membro non può introdurre o mantenere una disciplina che consenta il recesso nonostante l’integrale esecuzione del contratto su richiesta espressa del consumatore.
Di conseguenza, l’articolo 6, paragrafo 2, lettera c), letto alla luce dell’articolo 1, paragrafo 1, e del considerando 13, osta a una normativa nazionale interpretata nel senso di non escludere il diritto di recesso in tale situazione. La Corte aggiunge che il giudice nazionale deve interpretare il diritto interno nel suo complesso in modo conforme alla direttiva e, se necessario, discostarsi da una giurisprudenza consolidata incompatibile con il diritto dell’Unione.
Seconda questione: contenuto e destinatario delle informazioni sul recesso
La Corte riformula la seconda questione e chiarisce che il professionista deve comunicare, prima che il consumatore sia vincolato dal contratto, le informazioni relative all’esistenza o all’assenza del diritto di recesso in modo chiaro e comprensibile.
Poiché la direttiva esclude il recesso nell’ipotesi di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera c), il consumatore deve essere informato dell’assenza del diritto di recesso in tale caso. Uno Stato membro non può imporre al professionista di fornire informazioni contrarie a una norma imperativa di armonizzazione completa, cioè informazioni secondo cui il recesso esisterebbe anche quando la direttiva lo esclude.
Quanto al parametro di valutazione della chiarezza dell’informazione, la Corte afferma che rileva il consumatore medio, ossia il consumatore normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Non è quindi corretto fare riferimento a un criterio nazionale più restrittivo o diverso, come un consumatore medio "istruito in materia di diritto", perché ciò comprometterebbe l’uniformità applicativa della direttiva.
Terza questione: assorbimento
La terza questione, relativa all’eventuale incompatibilità dell’articolo 7, paragrafo 4, con una normativa nazionale che imponesse al fornitore di restituire anche un’indennità per il godimento delle somme, è dichiarata assorbita. La Corte non la esamina perché le risposte alle prime due questioni rendono superfluo pronunciarsi su di essa.
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- l’articolo 6, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2002/65/CE osta a una normativa nazionale interpretata nel senso di non escludere il recesso nei contratti di servizi finanziari conclusi a distanza quando il contratto sia stato integralmente eseguito su richiesta espressa del consumatore prima del recesso;
- l’articolo 5, paragrafo 1, in combinato disposto con gli articoli 3, paragrafo 1, punto 3, lettera a), e 6, paragrafo 2, lettera c), va interpretato nel senso che il professionista adempie correttamente all’obbligo informativo se comunica, in modo chiaro e comprensibile per il consumatore medio, che il diritto di recesso non si applica in tale ipotesi.
Principi di diritto utili per la pratica
La sentenza conferma che, nei contratti finanziari a distanza, la disciplina europea sul recesso è fortemente armonizzata e non tollera soluzioni nazionali più favorevoli al consumatore quando contrastino con le esclusioni previste dalla direttiva. Per gli operatori, ciò implica che le informative precontrattuali devono riflettere la regola europea applicabile, non eventuali letture divergenti della disciplina interna. Per gli interpreti nazionali, la sentenza ribadisce l’obbligo di interpretazione conforme e, se necessario, di revisione della giurisprudenza interna consolidata.
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