Corte di giustizia, Sentenza C-676/17
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell'11 settembre 2019. — Oana Mădălina Călin contro Direcţia Regională a Finanţelor Publice Ploieşti – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Dâmboviţa e altri. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Ploieşti. — Rinvio pregiudiziale – Principi del diritto dell’Unione – Autonomia procedurale – Principi di equivalenza e di effettività – Principio della certezza del diritto – Autorità di cosa giudicata – Restituzione dei tributi riscossi da uno Stato membro in violazione del diritto dell’Unione – Decisione giurisdizionale definitiva che obbliga al pagamento di un tributo incompatibile con il diritto dell’Unione – Domanda di revocazione di tale decisione giurisdizionale – Termine per la presentazione di tale domanda. — Causa C-676/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato un rinvio rumeno relativo alla possibilità di revocare una sentenza definitiva che aveva respinto il rimborso di un bollo ambientale poi dichiarato incompatibile con l’articolo 110 TFUE. La Corte ha ritenuto che un termine di un mese per la revocazione non sia, di per sé, contrario al diritto UE, ma ha escluso che esso possa essere applicato quando la sentenza nazionale che lo ha fissato non era ancora stata pubblicata ufficialmente. In tale ipotesi, infatti, vengono meno la prevedibilità della regola e, quindi, il rispetto del principio di effettività in combinato disposto con la certezza del diritto.
Termine di decadenza per la revocazione di una decisione definitiva che impone un tributo incompatibile con il diritto UE e compatibilità con i principi di effettività e certezza del diritto
La questione giuridica
Se il diritto dell’Unione, e in particolare i principi di equivalenza e di effettività, ostino a una disciplina nazionale come interpretata da una sentenza della Corte di cassazione rumena, che prevede un termine di decadenza di un mese, decorrente dalla notifica della decisione definitiva da revocare, per proporre domanda di revocazione contro una decisione passata in giudicato che ha imposto un tributo poi ritenuto incompatibile con il diritto dell’Unione; e se sia compatibile con il principio di effettività, in combinato disposto con la certezza del diritto, l’applicazione di tale termine quando, al momento della proposizione della revocazione, la sentenza che lo ha fissato non era ancora stata pubblicata ufficialmente.
Principio di diritto
Il diritto dell’Unione non osta, in linea di principio, a che uno Stato membro preveda un termine di un mese per proporre la revocazione di una decisione definitiva che abbia applicato un tributo incompatibile con il diritto UE, se il termine decorre dalla notifica della decisione da revocare; tuttavia, il principio di effettività, letto insieme alla certezza del diritto, osta all’applicazione di quel termine quando la regola che lo introduce non era ancora stata pubblicata ufficialmente al momento in cui la revocazione è stata proposta, perché una norma non pubblicata non può dirsi chiara, precisa e prevedibile per i soggetti interessati.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
- Articolo 110 TFUE
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 17, 20, 21 e 47
- Legge rumena n. 554/2004, articolo 21, paragrafo 2
- Codice di procedura civile rumeno, articolo 509, paragrafo 1, punto 11
- Codice di procedura civile rumeno, articolo 511, paragrafo 3
Termine di revocazione per una decisione definitiva contraria al diritto UE
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Curtea de Apel Ploiești in una controversia fiscale sulla restituzione di un bollo ambientale applicato all’immatricolazione di un veicolo usato importato dalla Germania. Il punto centrale è la compatibilità con il diritto dell’Unione del termine di un mese per proporre la revocazione di una sentenza definitiva che abbia imposto un tributo successivamente ritenuto incompatibile con l’articolo 110 TFUE.
Fatti e procedimento principale
La sig.ra Călin aveva pagato il bollo ambientale richiesto per immatricolare il veicolo in Romania e aveva chiesto il rimborso invocando l’incompatibilità della tassa con il diritto UE. Dopo il rigetto della domanda, aveva proposto una prima revocazione, anch’essa respinta, e poi una seconda revocazione, questa volta accolta dal giudice di primo grado. La Curtea de Apel Ploiești ha annullato tale accoglimento ritenendo tardiva la revocazione, perché proposta oltre il termine di un mese stabilito dalla sentenza n. 45/2016 della Înalta Curte di Casație și Justiție.
Normativa nazionale rilevante
Il giudice nazionale ha richiamato l’articolo 21, paragrafo 2, della legge n. 554/2004, che introduceva un motivo di revocazione per le sentenze definitive pronunciate in violazione del primato del diritto dell’Unione, e l’articolo 509, paragrafo 1, punto 11, del codice di procedura civile, relativo alla revocazione in caso di successiva pronuncia di incostituzionalità da parte della Corte costituzionale. L’articolo 511, paragrafo 3, del medesimo codice fissava per quest’ultimo rimedio un termine di tre mesi dalla pubblicazione della decisione nel Monitorul Oficial.
Questione sottoposta alla Corte
Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza se i principi di leale cooperazione, equivalenza, effettività e certezza del diritto, nonché l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, l’articolo 110 TFUE e varie disposizioni della Carta, ostassero a una disciplina che, come interpretata dalla sentenza n. 45/2016, imponeva di proporre la revocazione entro un mese dalla notifica della sentenza definitiva da revocare.
Ragionamento della Corte
La Corte ha ricordato anzitutto che il diritto al rimborso dei tributi riscossi in violazione del diritto UE è la conseguenza dei diritti attribuiti ai singoli dalle norme che vietano tali prelievi. Al tempo stesso, ha ribadito l’importanza dell’autorità di cosa giudicata, che il diritto dell’Unione non impone di superare per rimettere in discussione decisioni definitive.
La Corte ha quindi esaminato il rimedio processuale rumeno alla luce dei principi di equivalenza ed effettività, che impongono che le modalità nazionali non siano meno favorevoli rispetto a quelle relative a ricorsi analoghi di natura interna e non rendano impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento UE.
Principio di equivalenza
Su questo punto, la Corte ha rilevato che il fascicolo non forniva elementi sufficienti per verificare se il ricorso per revocazione contro decisioni incompatibili con il diritto UE fosse realmente analogo, per oggetto, causa ed elementi essenziali, al ricorso previsto dall’articolo 509, paragrafo 1, punto 11, del codice di procedura civile, relativo alle decisioni colpite da una successiva pronuncia di incostituzionalità. Di conseguenza, ha rimesso al giudice nazionale la verifica del rispetto del principio di equivalenza.
Principio di effettività
Quanto all’effettività, la Corte ha osservato che un termine di decadenza ragionevole è, in linea di principio, compatibile con il diritto UE. Un termine di un mese non è di per sé irragionevole, specie per un rimedio straordinario, e la sua decorrenza dalla notifica della decisione assicura che il soggetto interessato abbia conoscenza del provvedimento.
Tuttavia, nel caso concreto, la Corte ha ritenuto decisivo che la sentenza n. 45/2016, che aveva fissato quel termine, non era ancora stata pubblicata nel Monitorul Oficial al României quando la sig.ra Călin aveva presentato la sua seconda revocazione. Poiché la norma applicata non era ancora stata resa pubblica, essa non risultava sufficientemente chiara, precisa e prevedibile per i destinatari. In tale contesto, l’applicazione retroattiva del termine comprometteva la certezza del diritto e l’effettività della tutela, tanto più che la ricorrente non disponeva di altri rimedi nazionali per ottenere il rimborso.
Decisione
La Corte ha quindi risposto che:
- il diritto dell’Unione, in particolare i principi di equivalenza ed effettività, non osta in linea di principio a un termine di un mese per la revocazione di una decisione definitiva contraria al diritto UE, decorrente dalla notifica della decisione;
- tuttavia, il principio di effettività, in combinato disposto con la certezza del diritto, osta all’applicazione di tale termine quando, al momento della proposizione della domanda di revocazione, la sentenza che lo ha introdotto non era ancora stata pubblicata nel Monitorul Oficial.
Principi pratici per gli operatori
Per gli operatori, la pronuncia conferma che gli Stati membri possono fissare termini brevi per rimedi straordinari diretti a correggere decisioni definitive incompatibili con il diritto UE, ma tali termini devono essere effettivamente accessibili, prevedibili e pubblicati in modo idoneo a garantire la certezza del diritto. La decisione segnala inoltre che, in presenza di una sentenza definitiva non più rimuovibile, il potenziale rimedio residuo può essere la responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell’Unione da parte di un giudice di ultimo grado.
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