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Sentenza

Sentenza n. 172/2026 - Lecce, Sezione 1

per l’annullamento quanto al ricorso principale: della nota 20/11/19 prot. n. 0168391/2019 U (inviata con pec di pari data) con cui il Dirigente Settore Urbanistica del Comune di Lecce ha negativamente riscontrato la diffida 23-24/10/19 dei ricorrenti; - della successiva nota 20/12/19 prot. n. 185145/2019 U con cui il Dirigente Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio Ufficio Sportello Unico dell’Edilizia (inviata con pec di pari data), all’esito della richiesta di chiarimenti urgenti da parte delle Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Lecce Brindisi e Taranto, ha solo parzialmente accolto la istanza 23-24/10/19 dei ricorrenti; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ivi comprese le relazioni istruttorie; per l’accertamento della illegittimità dei lavori eseguiti e ancora da eseguire da GEMINI srl in virtù della CILA n. 2016/0509 prot. n. 44694 del 31/03/16 per come successivamente integrata e poi modificata da ultimo in data il 24/04/2019 prot. 60149, il 19/07/2019 prot. 07934 e nelle date successive, da ultimo, in data 9/8/19; quanto ai motivi aggiunti: per l’accertamento della illegittimità/abusività - dei lavori eseguiti da GEMINI srl in virtù della CILA n. 2016/0509 prot. n. 44694 del 31/03/16 per come successivamente integrata e poi modificata da ultimo in data il 24/04/2019 prot. 60149, il 19/07/2019 prot. 07934 e nelle date successive, da ultimo, in data 9/8/19 per motivi ulteriori rispetto a quelli già posti a fondamento della analoga richiesta di cui al ricorso introduttivo; -del silenzio tenuto dal Comune di Lecce sulla istanza 29/4/2025 con cui i ricorrenti hanno chiesto che fosse disposta verifica della non conformità dello stato attuale dell’immobile a quanto autorizzato e accatastato con conseguente irrogazione delle relative sanzioni reali e pecuniarie; nonché ancora per l’annullamento -in parte qua e solo ove occorra del parere istruttorio rilasciato dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce prot. n. 1036-P del 14/02/2021; - della nota priva di data e numero di protocollo (ove effettivamente esistente) con cui il Coordinatore del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio Ufficio agibilità ha (rectius avrebbe) attestato che il locale commerciale sito in Lecce alla Via degli Ammirati n. 8 (centro storico) .. "è idoneo sotto l'aspetto urbanistico e che l'istruttoria della SCA si è conclusa positivamente in data 28/10/2024".

Giustizia amministrativa202000083

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Note del Comune di Lecce che hanno respinto o parzialmente accolto le diffide relative a lavori eseguiti in regime di CILA da una società privata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno contestato lavori eseguiti da una società privata in forza di una CILA relativa a due unità immobiliari, chiedendo l'interruzione dei lavori, il divieto di fusione dei locali, il mancato accoglimento delle variazioni catastali e l'esercizio dei poteri repressivi comunali. Con il primo motivo hanno dedotto violazione e falsa applicazione di legge, eccesso di potere per carenza istruttoria e falsità dei presupposti, sostenendo: a) che la società non fosse legittimata a presentare la CILA perché gli interventi incidevano su parti comuni condominiali senza il consenso dell'assemblea; b) che mancasse la necessaria autorizzazione della Soprintendenza e che non fosse applicabile il silenzio-assenso tra amministrazioni. Con il secondo motivo hanno dedotto violazione dell'art. 43 delle NTA del PRG ed eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erroneità dei presupposti, sostenendo che la CILA avrebbe comportato la fusione dei locali e il mutamento della destinazione d'uso di un'unità da deposito a commerciale, in contrasto con la disciplina urbanistica, e che i dati catastali dovessero prevalere sugli ulteriori elementi documentali. In via subordinata hanno lamentato il contrasto con il regolamento condominiale. Con il terzo motivo hanno dedotto violazione dell'art. 27 d.P.R. 380/2001 per il mancato esercizio dei poteri repressivi degli abusi edilizi. I motivi aggiunti, aventi ad oggetto una fase procedimentale successiva e questioni ulteriori, riguardavano l'accertamento dell'abusività dei lavori, il silenzio del Comune su una nuova istanza, il parere favorevole della Soprintendenza e una presunta attestazione di agibilità; il Collegio ne ha disposto la separazione.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza di rinvio dell'udienza e ha separato il giudizio introdotto con motivi aggiunti, ritenendo che essi riguardassero una fase procedimentale nuova e successiva, con oggetti e questioni differenti, non riconducibili alla connessione necessaria per il ricorso cumulativo. Quanto al ricorso principale, ha respinto tutti i motivi. Ha escluso che il Comune debba verificare, nell'ambito del controllo su una CILA, la legittimazione civilistica del dichiarante a intervenire su parti comuni o il rispetto del regolamento condominiale: tali questioni hanno natura privatistica e devono essere fatte valere davanti al giudice ordinario, mentre il Comune deve verificare la conformità urbanistico-edilizia dell'intervento. Ha ritenuto applicabile l'art. 17-bis l. 241/1990 al parere della Soprintendenza richiesto dal Comune nell'esercizio dei propri poteri di controllo, affermando che il mancato riscontro entro il termine previsto equivaleva ad assenso e che il silenzio-assenso era maturato già dopo la richiesta del 20 febbraio 2017. Ha quindi considerato irrilevanti le successive richieste della Soprintendenza e il successivo parere favorevole. Quanto alla destinazione d'uso e alla fusione dei locali, ha ritenuto adeguatamente motivata la valutazione comunale fondata su documentazione anteriore al 1983, tra cui un'autorizzazione commerciale del 1975 e un atto notarile, dalla quale emergeva una situazione di fatto diversa da quella risultante dal catasto. I dati catastali hanno valore meramente indiziario e possono essere superati da altri elementi probatori. Non essendo emersi abusi edilizi, il Comune non era tenuto a esercitare i poteri repressivi previsti dall'art. 27 d.P.R. 380/2001. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 43 c.p.a.

    I motivi aggiunti e le domande ulteriori sono ammissibili quando sussistano ragioni di connessione con le domande originarie; in mancanza di connessione oggettiva e funzionale, il giudizio deve essere separato.

  • art. 6-bis d.P.R. 380/2001

    La CILA riguarda attività edilizie liberalizzate e non costituisce un provvedimento amministrativo autorizzatorio; la comunicazione non comporta un previo assenso amministrativo.

  • art. 11 d.P.R. 380/2001

    al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo

    Il requisito della titolarità o della legittimazione a richiedere il titolo riguarda il permesso di costruire e non è oggetto di un analogo controllo amministrativo preventivo nel regime della CILA.

  • art. 17-bis l. 241/1990

    Il silenzio-assenso tra amministrazioni può applicarsi al parere della Soprintendenza richiesto dal Comune nell'esercizio dei propri poteri amministrativi di controllo; il mancato riscontro entro il termine equivale all'acquisizione dell'assenso.

  • art. 21, comma 4, d.lgs. 42/2004

    Il parere della Soprintendenza deve essere reso entro il termine considerato dal Comune ai fini della formazione del silenzio-assenso.

  • art. 27 d.P.R. 380/2001

    Il potere repressivo comunale presuppone l'accertamento di un abuso edilizio; non deve essere esercitato quando l'intervento risulta conforme alla disciplina urbanistico-edilizia.

  • art. 42 NTA del PRG

    Nelle more di approvazione dei piani particolareggiati di ciascun settore restano confermate le destinazioni d'uso esistenti prima dell'adozione del P.R.G.

    La disposizione consente di considerare le destinazioni d'uso preesistenti all'adozione del PRG, ove non siano stati adottati i piani particolareggiati di settore.

Massime di principio

  • La CILA è una comunicazione relativa a un'attività edilizia liberalizzata e non un provvedimento amministrativo autorizzatorio; pertanto, il Comune non è tenuto a svolgere su di essa un controllo preventivo sulla legittimazione civilistica del dichiarante, fermo il potere di verificare la conformità urbanistico-edilizia dell'intervento e di reprimere eventuali abusi.
  • La legittimazione del privato a eseguire lavori su parti comuni condominiali e il rispetto del regolamento condominiale costituiscono questioni di natura privatistica, da far valere davanti al giudice ordinario, e non impediscono di per sé l'efficacia della CILA né impongono al Comune l'esercizio dei poteri repressivi edilizi.
  • Il silenzio-assenso tra amministrazioni previsto dall'art. 17-bis l. 241/1990 può operare anche con riferimento al parere della Soprintendenza quando esso sia richiesto dal Comune nell'ambito di un'attività amministrativa di controllo su interventi edilizi; il mancato riscontro nel termine comporta l'acquisizione dell'assenso.
  • Le risultanze catastali hanno valore essenzialmente fiscale e meramente indiziario e non costituiscono prova certa della consistenza, dello stato di fatto o della destinazione urbanistico-edilizia di un immobile; possono essere superate da documenti anteriori e da altri elementi probatori valutati dall'amministrazione.
  • Nel processo amministrativo il ricorso cumulativo e i motivi aggiunti sono ammessi solo in presenza di una connessione oggettiva e funzionale tra gli atti e le domande; quando i motivi aggiunti riguardano una fase procedimentale successiva, nuovi atti e temi giuridici autonomi, il giudice deve separare il relativo giudizio.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAutorizzazione paesaggisticaMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di istruttoriaTutela del terzo

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