Ordinanza n. 2380/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, sede di Napoli, Sez. VI, che aveva respinto il ricorso contro un provvedimento demolitorio
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa privata)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa ha proposto appello contro la sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso di primo grado e ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell’efficacia della sentenza. Ha dedotto, secondo quanto emerge dall’ordinanza, il grave pregiudizio derivante dalla persistente efficacia del provvedimento demolitorio, il quale avrebbe comportato la demolizione delle opere e la cessazione e chiusura dell’attività di parcheggio. Le questioni di merito sono state ritenute complesse e meritevoli di approfondimento, senza che l’ordinanza ne definisse il contenuto.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare e ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata. Il Collegio ha ritenuto sussistente un grave pregiudizio per l’appellante, poiché l’efficacia della pronuncia di primo grado avrebbe consentito la demolizione delle opere e la cessazione dell’attività di parcheggio. La sospensione è stata disposta per mantenere integra la situazione di fatto sino alla decisione definitiva sul merito. Ogni approfondimento sulle questioni sostanziali è stato rinviato alla fase di merito, da trattarsi in udienza pubblica nel primo trimestre del 2027. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La disposizione è stata richiamata quale base normativa per la domanda cautelare proposta in appello e per la sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In appello, la sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado può essere disposta quando la sua efficacia determini un grave pregiudizio concreto e attuale per l’appellante, tale da compromettere irreversibilmente la situazione materiale prima della decisione di merito.
- Quando l’esecuzione della sentenza comporterebbe la demolizione di opere e la cessazione dell’attività economica esercitata dal ricorrente, il giudice d’appello può sospenderne l’esecutività per mantenere integra la situazione di fatto sino alla definizione del merito.
- La complessità delle questioni di causa e la necessità di ulteriori approfondimenti possono giustificare la concessione della tutela cautelare senza anticipare la decisione sulle censure sostanziali e la compensazione delle spese della fase cautelare.
Come è indicizzato
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