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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/294

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/294 della Commissione, del 9 febbraio 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1078 per quanto riguarda l’inclusione di Potato virus X (isolati non UE) nell’elenco degli organismi nocivi specificati per l’introduzione nel territorio dell’Unione di talee non radicate da impianto di Calibrachoa spp., Petunia spp. e relativi ibridi provenienti dal Guatemala

Normativa europea32026R0294

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna la deroga fitosanitaria già prevista per le talee non radicate di Calibrachoa, Petunia e relativi ibridi provenienti dal Guatemala. A seguito di nuove evidenze scientifiche dell’EFSA sulla presenza in Guatemala di Potato virus X (isolati non UE), tale virus viene inserito tra gli organismi nocivi specificati. Di conseguenza, vengono estesi gli obblighi di analisi, campionamento e ispezione previsti dalla disciplina derogatoria del 2025.

Modifica la deroga fitosanitaria per l’introduzione nell’Unione di talee non radicate di Calibrachoa, Petunia e ibridi dal Guatemala, includendo Potato virus X (isolati non UE) tra gli organismi nocivi da considerare.

Ambito di applicazione

Si applica all’introduzione nel territorio dell’Unione di talee non radicate da impianto di Calibrachoa spp., Petunia spp. e relativi ibridi provenienti dal Guatemala, nonché alle piante direttamente radicate o coltivate a partire dalle piante specificate e agli operatori professionali coinvolti nella produzione, esportazione, ispezione e movimentazione di tali materiali vegetali. Incide sulle condizioni fitosanitarie già previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1078, che deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Non contiene esclusioni ulteriori rispetto al perimetro di tali specie e del relativo materiale vegetale.

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/294: aggiornamento della deroga fitosanitaria per talee di Calibrachoa e Petunia dal Guatemala

Il regolamento interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2025/1078, che disciplina una deroga al regime generale del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per l’introduzione nell’Unione di talee non radicate di Calibrachoa spp., Petunia spp. e relativi ibridi provenienti dal Guatemala. La modifica è motivata da nuove evidenze scientifiche e fitosanitarie, in particolare dall’addendum EFSA del 9 ottobre 2025, che ha confermato la presenza in Guatemala di Potato virus X (isolati non UE) e ne ha evidenziato la rilevanza per il rischio associato a tali vegetali.

Contesto normativo e finalità

La Commissione adotta l’atto sulla base dell’articolo 42 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, nel quadro delle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante. La finalità è rafforzare la protezione fitosanitaria del territorio dell’Unione adeguando la deroga del 2025 ai nuovi riscontri scientifici, così da includere il nuovo agente nocivo nel perimetro dei controlli obbligatori.

Modifica della nozione di organismi nocivi specificati

L’intervento centrale consiste nella sostituzione dell’articolo 1, punto 1, del regolamento (UE) 2025/1078. L’elenco degli «organismi nocivi specificati» viene aggiornato includendo espressamente Potato virus X (isolati non UE), insieme agli altri organismi già previsti, tra cui diversi virus, batteri e insetti nocivi. Questa modifica ha un effetto diretto su tutte le prescrizioni tecniche e procedurali che nel regime derogatorio dipendono da tale definizione.

Rafforzamento delle ispezioni ufficiali sulle piante derivate

Il regolamento modifica anche l’articolo 3, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) 2025/1078. Le piante direttamente radicate o coltivate a partire dalle piante specificate devono essere mantenute separate da qualsiasi altra pianta sensibile agli organismi nocivi specificati. Prima del primo spostamento dai siti dell’operatore professionale, esse devono essere sottoposte ad almeno un’ispezione ufficiale, effettuata il più possibile in prossimità dello spostamento. In caso di sospetta infezione, l’ispezione deve comprendere campionamento e analisi molecolare anche per Potato virus X (isolati non UE), oltre che per Pepper golden mosaic virus, Pepper huasteco yellow vein virus, Squash leaf curl virus e Tomato severe leaf curl virus.

Adeguamento delle condizioni di esportazione e dei controlli nel sito di produzione

L’allegato I del regolamento (UE) 2025/1078 è aggiornato per rendere coerenti le condizioni di esportazione con l’estensione del novero degli organismi nocivi. In particolare, le talee non radicate devono essere sottoposte ad analisi molecolari per individuare anche Potato virus X (isolati non UE) almeno una volta prima dell’esportazione nell’Unione della prima partita del ciclo produttivo oppure dopo l’eventuale rilevamento di Bemisia tabaci Genn. nel sito di produzione. Inoltre, è confermato l’obbligo di un’ispezione ufficiale mediante campionamento tale da consentire il rilevamento di almeno un’infestazione dell’1% con affidabilità del 99%, conformemente alla norma ISPM 31; in caso di sospetto, devono essere eseguite analisi molecolari anche per il nuovo virus incluso.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Inclusione di Potato virus X (isolati non UE) tra gli organismi nocivi specificati

L’articolo 1, punto 1, sostituisce la definizione di «organismi nocivi specificati» contenuta nell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1078, aggiungendo Potato virus X (isolati non UE) all’elenco degli organismi rilevanti per il regime derogatorio applicabile al materiale vegetale proveniente dal Guatemala.

Ispezioni ufficiali sulle piante direttamente radicate o coltivate

L’articolo 1, punto 2, modifica l’articolo 3, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) 2025/1078: le piante direttamente radicate o coltivate a partire dalle piante specificate devono essere tenute separate da qualsiasi altra pianta sensibile e sottoposte ad almeno un’ispezione ufficiale prima del primo spostamento dai siti dell’operatore professionale, il più vicino possibile a tale spostamento. In caso di sospetta infezione, l’ispezione comprende campionamento e analisi molecolare anche per Potato virus X (isolati non UE), oltre che per gli altri virus già elencati.

Aggiornamento delle analisi molecolari prima dell’esportazione

L’articolo 1, punto 3, lettera a), modifica l’allegato I, punto 1, lettera b), punto vi), prevedendo analisi molecolari per rilevare Pepper golden mosaic virus, Pepper huasteco yellow vein virus, Potato virus X (isolati non UE), Squash leaf curl virus e Tomato severe leaf curl virus almeno una volta prima dell’esportazione nell’Unione della prima partita di talee non radicate nel ciclo di produzione considerato, oppure dopo l’eventuale rilevamento di Bemisia tabaci Genn. nel sito di produzione.

Ispezione ufficiale con campionamento minimo e analisi in caso di sospetto

L’articolo 1, punto 3, lettera b), sostituisce il punto i) dell’allegato I, punto 1, lettera c), richiedendo un’ispezione ufficiale per rilevare gli organismi nocivi specificati mediante un metodo di campionamento idoneo a rilevare almeno un livello di infestazione dell’1% con affidabilità del 99%, conformemente alla norma internazionale ISPM 31. In caso di sospetta infezione, devono essere eseguite analisi molecolari anche per Potato virus X (isolati non UE) e per gli altri virus indicati.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiefitosanitàagricolturacontrolli ufficialicommercio di piante e prodotti vegetali

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