Regolamento (UE) 2026/292
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/292 della Commissione, del 9 febbraio 2026, che stabilisce una deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda l’introduzione nel territorio dell’Unione di talee non radicate da impianto di Calibrachoa spp., Petunia spp. e relativi ibridi provenienti dalla Costa Rica
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce una deroga temporanea al divieto generale di importazione nell’Unione di talune talee non radicate di Calibrachoa e Petunia provenienti dalla Costa Rica. La deroga è subordinata a un sistema articolato di controlli in Costa Rica, tracciabilità dei siti di produzione, certificazione fitosanitaria, ispezioni ufficiali e vincoli sul successivo spostamento e radicamento nell’Unione. L’obiettivo è consentire il commercio riducendo il rischio fitosanitario a un livello accettabile, in attesa di una valutazione più consolidata dell’esperienza commerciale.
Deroga temporanea al divieto di introduzione nell’UE di talee non radicate di Calibrachoa spp. e Petunia spp. e relativi ibridi provenienti dalla Costa Rica, con prescrizioni fitosanitarie e di tracciabilità.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica all’introduzione nel territorio dell’Unione di talee non radicate da impianto di Calibrachoa spp., Petunia spp. e relativi ibridi coltivate in Costa Rica e provenienti in linea diretta da piante madri importate dall’Unione. Disciplina anche lo spostamento di tali piante, una volta introdotte nell’Unione, verso specifici operatori professionali autorizzati al rilascio del passaporto delle piante o verso operatori per i quali il passaporto è rilasciato dall’autorità competente. Restano escluse, per effetto della deroga, le altre piante o merci non ricomprese nella definizione di "piante specificate"; il regolamento modifica inoltre l’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per inserire l’eccezione relativa alla Costa Rica. Si applica fino al 31 dicembre 2028.
Deroga per l’importazione di talee non radicate di Calibrachoa e Petunia dalla Costa Rica
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/292 della Commissione introduce una deroga temporanea al divieto generale di introduzione nell’Unione di piante da impianto della famiglia Solanaceae provenienti da taluni paesi terzi, consentendo in particolare l’ingresso di talee non radicate di Calibrachoa spp. e Petunia spp. e relativi ibridi provenienti dalla Costa Rica. La deroga si fonda sul parere scientifico EFSA del 2024, modificato nel 2025, e sull’esigenza di rendere compatibile il commercio con un livello di rischio fitosanitario accettabile.
Contesto fitosanitario e organismi nocivi rilevanti
La Commissione individua un ampio elenco di organismi nocivi rilevanti per queste piante, tra cui insetti, batteri, virus e viroidi. Alcuni di essi sono già organismi da quarantena rilevanti per l’Unione ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, altri sono soggetti a specifiche misure di emergenza o divieti, mentre alcuni non vengono considerati organismi nocivi specificati perché non risultano idonei, nel caso concreto, a causare un impatto economico sulla produzione di Petunia e Calibrachoa nell’Unione. Tra i motivi della deroga vi è anche il fatto che il materiale viene coltivato in Costa Rica a partire da piante madri importate dall’Unione, con l’obiettivo di prevenire la presenza iniziale di infestanti nel materiale di partenza.
Definizioni e ambito oggettivo
Ai fini del regolamento, le "piante specificate" sono le talee non radicate da impianto di Calibrachoa spp. e Petunia spp. e relativi ibridi coltivate in Costa Rica e provenienti direttamente da piante madri importate dall’Unione. Gli "organismi nocivi specificati" sono quelli elencati nell’articolo 1. La disciplina si concentra dunque su un flusso commerciale molto circoscritto, connesso a un paese terzo determinato e a materiale vegetale definito in modo puntuale.
Condizioni per l’introduzione nell’Unione
L’articolo 2 consente l’introduzione delle piante specificate solo se sono rispettate tutte le prescrizioni dell’articolo 3. In particolare, prima dell’avvio degli scambi la NPPO della Costa Rica deve comunicare per iscritto alla Commissione le misure adottate per garantire il rispetto delle prescrizioni tecniche dell’allegato I. Entro il 31 dicembre di ogni anno deve trasmettere l’elenco dei siti di produzione riconosciuti per l’anno civile successivo, con i rispettivi codici di tracciabilità, e comunicare immediatamente ogni modifica. Entro il 31 marzo di ogni anno deve inoltre inviare una relazione annuale sulle attività svolte nell’anno precedente.
Requisiti di produzione in Costa Rica
L’allegato I impone che le piante provengano da siti di produzione riconosciuti e autorizzati all’esportazione verso l’Unione, dotati di codice di tracciabilità unico e di misure strutturali e operative rafforzate. I siti devono essere fisicamente isolati contro gli insetti, con porte doppie e procedure igieniche/disinfezione per personale, attrezzature e processi produttivi. Devono inoltre disporre di un sistema di erogazione di acqua irrigua priva di organismi nocivi, soggetto ad almeno due ispezioni ufficiali annue con analisi molecolari per l’assenza di Ralstonia pseudosolanacearum e Ralstonia solanacearum.
I siti devono essere dedicati esclusivamente alle piante specificate o ad altre piante conformi alla normativa UE in materia di sanità delle piante, essere puliti e disinfettati prima dell’introduzione di nuove piante, disporre di scaffalature che mantengano i vasi ad almeno 50 cm da terra e di sistemi di tracciamento di tutti i processi produttivi e dei lotti. In caso di rilevamento di un organismo nocivo specificato, il sito è rimosso dall’elenco fino al ripristino dell’indennità fitosanitaria.
Controlli colturali e test pre-esportazione
Le piante devono essere coltivate in Costa Rica e derivare direttamente da piante madri importate dall’Unione. Devono essere prodotte con substrato colturale e vasi nuovi o comunque trattati per escludere organismi del suolo e organismi nocivi specificati. Il processo produttivo richiede monitoraggio con trappole per insetti, esami visivi settimanali da parte di personale qualificato e, se del caso, trattamenti contro gli organismi nocivi.
Prima dell’esportazione, le piante devono essere sottoposte ad analisi molecolari per un gruppo di virus specificamente indicati almeno una volta prima dell’esportazione del primo lotto di ciascun ciclo produttivo, oppure più frequentemente se nel sito sono rilevati Bemisia tabaci, Thrips palmi o altri insetti vettori di virus. Prima dell’esportazione ciascun lotto deve inoltre essere oggetto di un’ispezione ufficiale con campionamento idoneo a rilevare almeno un’infestazione dell’1% con affidabilità del 99%, secondo la norma internazionale ISPM 31.
Imballaggio, certificazione fitosanitaria e tracciabilità
Il trasporto dalle aree di produzione agli impianti di stoccaggio, raffreddamento o imballaggio deve avvenire in modo da evitare contaminazioni. Le piante devono essere imballate in scatole recanti l’etichetta con il codice di tracciabilità del sito di produzione. Ogni partita deve essere accompagnata da un certificato fitosanitario rilasciato dalla NPPO della Costa Rica, con una dichiarazione supplementare che indichi il nome o i nomi dei siti di produzione, i relativi codici di tracciabilità e la formula secondo cui la partita è conforme al regolamento (UE) 2026/292.
Regole dopo l’ingresso nell’Unione
Una volta introdotte nell’Unione, le piante specificate possono essere spostate solo verso siti di operatori professionali specificamente autorizzati a rilasciare passaporti delle piante per piante radicate o coltivate a partire da tali piante, oppure verso siti di operatori per i quali il passaporto è rilasciato dall’autorità competente. Prima di ricevere il materiale, gli operatori devono informare le autorità competenti della data prevista di arrivo e conservare il codice di tracciabilità. Le piante radicate o coltivate a partire dalle piante specificate devono essere tenute separate da altre piante sensibili, sottoposte ad almeno una ispezione ufficiale prima del primo spostamento e, in caso di sospetta infezione, a campionamento e analisi molecolare per alcuni virus.
Se viene rilevato un organismo nocivo specificato, almeno tutte le piante del medesimo lotto devono essere distrutte immediatamente e, se necessario, i siti devono essere puliti e disinfettati. Gli Stati membri devono notificare immediatamente ogni rilevamento alla Commissione e agli altri Stati membri; la Commissione ne informa senza indugio la NPPO della Costa Rica, che rimuove il sito di produzione dall’elenco fino al ripristino dell’indennità fitosanitaria.
Modifica del regolamento (UE) 2019/2072 e durata
Il regolamento modifica l’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per inserire l’eccezione relativa alle talee non radicate di Calibrachoa e Petunia provenienti dalla Costa Rica tra le piante di Solanaceae altrimenti vietate. L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica fino al 31 dicembre 2028, configurandosi quindi come misura temporanea ai sensi dell’articolo 42 bis del regolamento (UE) 2016/2031.
Disposizioni principali
Definizioni di organismi nocivi specificati e piante specificate
L’articolo 1 definisce gli "organismi nocivi specificati" elencando numerosi parassiti e virus individuati come rilevanti per le piante interessate. Definisce inoltre le "piante specificate" come talee non radicate da impianto di Calibrachoa spp. e Petunia spp. e relativi ibridi, coltivate in Costa Rica e provenienti in linea diretta da piante madri importate dall’Unione.
Deroga al divieto di introduzione nell’Unione
L’articolo 2 deroga all’allegato VI, punto 18, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, consentendo l’introduzione nel territorio dell’Unione delle piante specificate solo se sono rispettate le prescrizioni dell’articolo 3.
Prescrizioni per importazione, spostamento e controllo post-importazione
L’articolo 3 impone, tra l’altro, una comunicazione preventiva della NPPO della Costa Rica alla Commissione prima dell’inizio degli scambi, l’invio annuale entro il 31 dicembre dell’elenco dei siti di produzione riconosciuti per l’anno successivo e la relazione annuale entro il 31 marzo sull’attività dell’anno precedente. L’importatore deve presentare un documento dell’autorità competente che attesti la ricezione presso operatori conformi alle regole di spostamento. Dopo l’ingresso nell’Unione, le piante possono essere spostate solo verso operatori specificamente autorizzati a rilasciare passaporti delle piante o verso operatori per i quali l’autorità competente li rilascia. Le piante radicate o coltivate a partire dalle piante specificate devono essere tenute separate, ispezionate ufficialmente almeno una volta prima del primo spostamento e, in caso di sospetta infezione, sottoposte a campionamento e analisi molecolare per alcuni virus; se si rileva un organismo nocivo specificato, tutte le piante del medesimo lotto devono essere distrutte e i siti, se del caso, puliti e disinfettati. Gli Stati membri devono notificare immediatamente ogni rilevamento alla Commissione, che informa la NPPO della Costa Rica; il sito di produzione interessato viene rimosso dall’elenco fino al ripristino dell’indennità fitosanitaria.
Prescrizioni dettagliate per i siti di produzione in Costa Rica
L’allegato I stabilisce che le piante possono essere introdotte solo se prodotte in siti riconosciuti dalla NPPO della Costa Rica come indenni dagli organismi nocivi specificati, dotati di codice di tracciabilità unico, isolamento fisico contro gli insetti, procedure igieniche e di disinfezione, sistema di erogazione di acqua irrigua priva di organismi nocivi e soggetto ad almeno due ispezioni ufficiali annuali con analisi molecolari per Ralstonia pseudosolanacearum e Ralstonia solanacearum, scaffalature che mantengano i vasi ad almeno 50 cm da terra e sistemi di tracciamento dei processi produttivi. I siti devono essere dedicati esclusivamente alle piante specificate o ad altre piante conformi alla normativa UE e, in caso di rilevamento di un organismo nocivo specificato, vengono rimossi dall’elenco fino al ripristino dell’indennità.
Condizioni di produzione, controlli in vivaio e test pre-esportazione
Sempre nell’allegato I, le piante devono essere coltivate in Costa Rica e derivare direttamente da piante madri importate dall’Unione; devono essere prodotte con substrato e vasi nuovi o trattati per escludere organismi del suolo; monitorate con trappole da personale qualificato; controllate visivamente ogni settimana; e, se necessario, sottoposte a trattamenti fitosanitari. Devono inoltre essere sottoposte ad analisi molecolari per determinati virus almeno una volta prima dell’esportazione del primo lotto di ciascun ciclo produttivo, o più spesso se nel sito sono rilevati Bemisia tabaci, Thrips palmi o altri vettori virali.
Ispezione ufficiale, imballaggio e certificato fitosanitario
Prima dell’esportazione, ciascun lotto di ciascun sito deve essere ispezionato ufficialmente con un campionamento idoneo a rilevare almeno un’infestazione dell’1% con affidabilità del 99% secondo la norma ISPM 31; in caso di sospetta infezione sono previste analisi molecolari per specifici virus. Il trasporto verso gli impianti di stoccaggio, raffreddamento o imballaggio deve evitare contaminazioni; le piante devono essere imballate in scatole etichettate con il codice di tracciabilità. Ogni partita deve essere accompagnata da certificato fitosanitario della NPPO della Costa Rica con dichiarazione supplementare che indichi il sito o i siti di produzione, i relativi codici di tracciabilità e la formula di conformità al regolamento (UE) 2026/292.
Relazione annuale e contenuti minimi
L’allegato I richiede che la relazione annuale della NPPO della Costa Rica contenga, per ciascun sito di produzione, il numero di piante esportate nell’Unione, il riepilogo delle ispezioni ufficiali pre-esportazione, i casi di rilevamento degli organismi nocivi specificati, il numero di piante distrutte per sospetta infestazione o infestazione e le azioni adottate per ripristinare e prevenire il mancato stato di indennità.
Modifica dell’allegato VI del regolamento (UE) 2019/2072
L’allegato II aggiorna l’elenco delle piante da impianto di Solanaceae escluse dal divieto, inserendo tra le eccezioni le talee non radicate di Calibrachoa e Petunia e relativi ibridi provenienti dalla Costa Rica, ammesse solo alle condizioni del regolamento (UE) 2026/292. Il testo dell’allegato ricorda anche le analoghe deroghe già previste per Guatemala e Kenya.
Entrata in vigore, durata e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica fino al 31 dicembre 2028. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 9 feb 2026Regolamento (UE) 2026/2
- Regolamento · 9 feb 2026Regolamento (UE) 2026/293
- Regolamento · 9 feb 2026Regolamento (UE) 2026/294
- Regolamento · 9 feb 2026Regolamento (UE) 2026/296
- Regolamento · 9 feb 2026Regolamento (UE) 2026/297
- Regolamento · 9 feb 2026Regolamento (UE) 2026/299
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →