Regolamento (UE) 2026/2
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2 della Commissione, del 9 febbraio 2026, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i dettagli e il formato per la divulgazione delle informazioni sui prodotti di consumo invenduti di cui ci si è disfatti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento definisce il quadro operativo per l’informativa sui prodotti di consumo invenduti di cui ci si è disfatti, prevista dal regolamento (UE) 2024/1781. Stabilisce un formato uniforme di divulgazione, criteri per delimitare le categorie di prodotti tramite la nomenclatura combinata e regole minime per la conservazione della documentazione e per la verifica da parte delle autorità nazionali competenti. La disciplina mira ad accrescere trasparenza e accountability, riducendo al tempo stesso gli oneri amministrativi per le imprese.
Regolamento di esecuzione che stabilisce i dettagli, il formato standard e le modalità di verifica per la divulgazione delle informazioni sui prodotti di consumo invenduti di cui gli operatori economici si siano disfatti, ai sensi del regolamento (UE) 2024/1781.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori economici che, nell’ambito del regolamento (UE) 2024/1781, si disfano di prodotti di consumo invenduti nel corso di ciascun esercizio finanziario, direttamente o tramite terzi. L’obbligo di divulgazione riguarda le grandi imprese e, dal 19 luglio 2030, anche le medie imprese; non si applica alle microimprese e alle piccole imprese. Sono esclusi dalla divulgazione i prodotti offerti come donazione, poiché la donazione non integra, in linea di principio, un atto di disfarsi del prodotto. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dal 2 marzo 2027.
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2 della Commissione
Il regolamento attua l’articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1781, definendo il contenuto minimo, il formato uniforme e le regole di verifica della divulgazione relativa ai prodotti di consumo invenduti di cui gli operatori economici si siano disfatti. La finalità, richiamata nei considerando, è aumentare la trasparenza e la sensibilizzazione del pubblico, disincentivare la distruzione dei prodotti invenduti e, al contempo, contenere gli oneri amministrativi.
Finalità e contesto normativo
La disciplina si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2024/1781 sui requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili. Il regolamento di esecuzione specifica i dettagli comuni richiesti per la divulgazione delle informazioni sui prodotti invenduti di cui ci si è disfatti, tenendo conto del fatto che l’obbligo sostanziale di disclosure grava sulle grandi imprese e, dal 19 luglio 2030, sulle medie imprese, mentre microimprese e piccole imprese restano escluse. I considerando chiariscono inoltre che la donazione non è considerata, di per sé, un atto di disfacimento e quindi non rientra nell’obbligo informativo.
Ambito di applicazione e tempistica
L’articolo 1 stabilisce che il regolamento si applica ai prodotti di cui ci si è disfatti nel corso di ciascun esercizio finanziario a partire dal primo esercizio finanziario completo successivo alla data di applicazione del regolamento. Le informazioni devono essere rese pubbliche entro 12 mesi dalla chiusura dell’esercizio di riferimento. La data di applicazione generale del regolamento è fissata al 2 marzo 2027, mentre l’entrata in vigore avviene il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Contenuto della divulgazione e formato standard
L’articolo 2 rinvia integralmente al formato dell’allegato I per la presentazione visiva e il contenuto della disclosure. Il formato richiede, tra l’altro, l’identificazione del soggetto giuridico, il tipo di divulgazione (autonoma o consolidata), l’esercizio finanziario di riferimento, la categoria di prodotti, il numero di unità di cui ci si è disfatti, il peso totale, l’eventuale inclusione dell’imballaggio, il motivo del disfacimento, la ripartizione per operazioni di trattamento dei rifiuti e le misure adottate e pianificate per prevenire la distruzione.
L’articolo 2, paragrafo 2, consente agli operatori obbligati a pubblicare l’informativa sulla sostenibilità ai sensi degli articoli 19 bis o 29 bis della direttiva 2013/34/UE, oppure che pubblicano relazioni analoghe su base volontaria, di integrare tali informazioni nella relazione sulla gestione e, in tal caso, di pubblicare sul sito web un semplice link alla relazione, purché sia chiaramente indicato dove si trovano le informazioni sui prodotti invenduti di cui si sono disfatti.
Delimitazione delle categorie di prodotti
L’articolo 3 utilizza la nomenclatura combinata (NC) del regolamento (CEE) n. 2658/87 come criterio di classificazione. In via generale, la disclosure è effettuata con riferimento alle prime due cifre del codice NC; per i prodotti elencati nell’allegato II è invece richiesta una granularità maggiore, con riferimento alle prime quattro cifre. L’allegato II precisa inoltre che i prodotti ivi elencati non sono soggetti all’obbligo se sono componenti, prodotti intermedi o prodotti non destinati principalmente al consumatore.
Conservazione della documentazione
L’articolo 4 impone un obbligo di conservazione quinquennale della documentazione necessaria a dimostrare la consegna e il ricevimento dei prodotti invenduti, inclusi i documenti rilasciati dai gestori del trattamento dei rifiuti. Il termine decorre dalla divulgazione delle informazioni. La norma è funzionale sia alla verificabilità interna sia ai controlli delle autorità competenti.
Verifica e controlli delle autorità nazionali
L’articolo 5 rinvia all’allegato III, che disciplina principi e procedura di verifica. Le autorità nazionali competenti possono utilizzare informazioni, documenti, risultanze, dichiarazioni e altre notizie come elementi probatori. Il controllo deve essere risk-based e può tener conto, tra l’altro, dell’assenza di divulgazione o di valori insolitamente bassi, dei precedenti di non conformità, dell’elevata percentuale di trattamenti "sconosciuti", della natura e dell’entità delle attività dell’operatore e di informazioni provenienti da altre fonti, incluse dichiarazioni fiscali o prove materiali.
L’allegato III indica inoltre i passaggi di verifica: controllo dell’avvenuta pubblicazione sul sito web o del link alla relazione sulla sostenibilità, controllo del formato, richiesta della documentazione di consegna ai gestori dei rifiuti, confronto tra quantità divulgate e documentazione ricevuta, verifica della corrispondenza delle operazioni di trattamento e controllo della plausibilità delle deroghe dichiarate. Se lo scostamento tra quantità divulgata e quantità documentata è inferiore al 10 %, l’operatore si considera conforme all’obbligo di divulgazione per tale profilo.
Deroghe, motivi di disfacimento e operazioni di trattamento
L’allegato I richiede l’indicazione del motivo per cui ci si è disfatti dei prodotti, con rinvio, se del caso, ai motivi legittimi previsti dagli atti delegati adottati a norma dell’articolo 25, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1781. Sono previste anche informazioni sulle operazioni di trattamento dei rifiuti: preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, altre forme di recupero, smaltimento e quota di distruzione totale. Se i motivi di disfacimento sono diversi per unità della stessa categoria, occorre una riga distinta per ciascun motivo.
Categorie di prodotti interessate
L’allegato II elenca numerose categorie merceologiche soggette a delimitazione a quattro cifre NC, tra cui saponi e detergenti, pneumatici nuovi, articoli di pelletteria, biancheria e articoli tessili per la casa, apparecchi domestici ed elettronici, batterie e accumulatori, apparecchi di illuminazione, mobili, giocattoli, apparecchi per videogiochi e prodotti di igiene assorbenti. La previsione serve a garantire una classificazione sufficientemente precisa per prodotti che, pur ricadendo in categorie ampie della NC, richiedono un dettaglio maggiore ai fini della disclosure.
Riesame e possibile revisione futura
La Commissione deve riesaminare il regolamento sulla base dell’esperienza applicativa e presentare i risultati, con eventuale proposta di revisione, entro il 2 marzo 2031. Il riesame riguarda in particolare l’adeguatezza del formato di disclosure, la selezione delle categorie di prodotti soggette a maggiore dettaglio e le modalità di verifica adottate dalle autorità nazionali competenti.
Disposizioni principali
Ambito temporale e soggetti tenuti alla divulgazione
L’articolo 1 dispone che il regolamento si applica ai prodotti di cui ci si è disfatti nel corso di ciascun esercizio finanziario a decorrere dal primo esercizio finanziario completo successivo alla data di applicazione del regolamento. Le informazioni devono essere divulgate entro 12 mesi dalla chiusura dell’esercizio di riferimento. Il considerando 1 richiama che l’obbligo sostanziale ex articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1781 riguarda le grandi imprese e, dal 19 luglio 2030, le medie imprese, con esclusione di microimprese e piccole imprese.
Formato uniforme della divulgazione
L’articolo 2 prevede che contenuto e presentazione visiva della divulgazione seguano il formato dell’allegato I. Gli operatori tenuti a pubblicare l’informativa sulla sostenibilità nella relazione sulla gestione ai sensi degli articoli 19 bis o 29 bis della direttiva 2013/34/UE, o che pubblicano relazioni analoghe su base volontaria, possono inserire tali informazioni nell’informativa sulla sostenibilità e, in alternativa alla pubblicazione diretta sul sito, fornire un link alla relazione indicandovi chiaramente la sezione pertinente.
Delimitazione delle categorie di prodotti
L’articolo 3 stabilisce che la divulgazione è delimitata, in via generale, sulla base delle prime due cifre dei codici della nomenclatura combinata (NC) di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87. Per i prodotti elencati nell’allegato II è richiesta una delimitazione più granulare, con le prime quattro cifre del codice NC.
Conservazione di informazioni e documentazione
L’articolo 4 impone agli operatori economici di conservare per cinque anni dalla divulgazione le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la consegna e il ricevimento dei prodotti di consumo invenduti di cui si sono disfatti. Sono comprese le dichiarazioni di ricevimento e trattamento rilasciate dai gestori del trattamento dei rifiuti.
Verifica da parte delle autorità nazionali competenti
L’articolo 5 prevede che le autorità nazionali competenti applichino, nel verificare il rispetto degli obblighi di divulgazione, i principi e la procedura dell’allegato III. Se la non conformità può riguardare uno o più altri Stati membri, le autorità interessate devono essere informate.
Riesame della Commissione
L’articolo 6 prevede che la Commissione riesamini il regolamento alla luce dell’esperienza applicativa, con particolare riguardo al formato dell’allegato I, alla delimitazione dei prodotti dell’allegato II e alle modalità di verifica dell’allegato III. I risultati del riesame, con eventuale proposta di revisione, devono essere presentati entro il 2 marzo 2031.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 7 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione a decorrere dal 2 marzo 2027. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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