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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/293

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/293 della Commissione, del 9 febbraio 2026, recante modifica degli allegati da I a IV, VII, VIII, XI e XIII e rettifica dell’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 per quanto riguarda l’approvazione o il ritiro dello status di indenne da malattia di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all’approvazione dei programmi di eradicazione per alcune malattie elencate

Normativa europea32026R0293

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regime europeo di riconoscimento dello status di indenne da malattia per varie malattie elencate, sulla base dell’evoluzione epidemiologica e delle domande presentate dagli Stati membri. Modifica numerosi allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 per includere nuovi territori indenni, sopprimere voci obsolete e ritirare alcuni riconoscimenti, in particolare in relazione al virus della febbre catarrale degli ovini. Contiene inoltre una rettifica sulla data di approvazione iniziale di un programma di eradicazione per le Isole Baleari.

Modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 in materia di status di indenne da malattia, ritiri di status e approvazione di programmi di eradicazione per alcune malattie animali elencate.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea e, per taluni profili, al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord conformemente al Quadro di Windsor, limitatamente alle malattie animali elencate disciplinate dal regolamento (UE) 2016/429. Incide sugli elenchi territoriali contenuti negli allegati da I a IV, VII, VIII, XI e XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, aggiornando lo status di indenne da malattia di Stati membri, regioni, province, voivodati, zone e compartimenti, nonché i programmi di eradicazione approvati. È un atto direttamente applicabile e produce effetti dal terzo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 in materia di status di indenne da malattia e programmi di eradicazione

Il regolamento interviene sul quadro applicativo del regolamento (UE) 2016/429 in materia di sanità animale, aggiornando gli elenchi territoriali contenuti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/620. La revisione è motivata dall’evoluzione della situazione epidemiologica nell’Unione, dalle richieste di riconoscimento presentate dagli Stati membri e da una rettifica tecnica relativa a un programma di eradicazione già approvato.

Contesto normativo

L’atto si fonda sugli articoli 31, paragrafo 4, secondo comma, 36, paragrafo 4, 37, paragrafo 4, e 42, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/429. I considerando richiamano inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/689, che disciplina i criteri per la concessione, il mantenimento, la sospensione e il ritiro dello status di indenne da malattia, e il regolamento delegato (UE) 2024/2623, dedicato al riconoscimento dello status dei compartimenti che detengono animali terrestri, con specifiche previsioni per i compartimenti avicoli rispetto a HPAI e malattia di Newcastle.

Aggiornamento degli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620

L’intervento principale consiste nella modifica degli allegati da I a IV, VII, VIII, XI e XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620. Tali allegati elencano gli Stati membri, le regioni, le province, i voivodati, le zone e i compartimenti che beneficiano dello status di indenne da malattia o di programmi di eradicazione approvati.

Allegato I: Brucellosi nei bovini e negli ovini/caprini

Nell’allegato I, parte I, capitolo 1, la voce dell’Italia è sostituita con un elenco più ristretto di territori indenni da infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis nelle popolazioni di bovini. È inoltre inserita l’Ungheria come intero territorio indenne. Sempre nell’allegato I, parte I, capitolo 2, viene inserita la Croazia come intero territorio per la brucellosi nelle popolazioni di ovini e caprini.

Nell’allegato I, parte II, capitolo 1, la voce dell’Italia è sostituita con un elenco di territori per i quali lo status si riferisce a porzioni specifiche del territorio nazionale; contestualmente, la voce dell’Ungheria è soppressa. Nell’allegato I, parte II, capitolo 2, la voce della Croazia è soppressa.

Allegato II: MTBC

Nell’allegato II, parte I, viene inserita la Croazia come intero territorio. In parte II, la voce relativa alla Croazia è soppressa.

Allegato III: Rabbia

Per la Polonia, l’allegato III, parte I, è riscritto per includere i voivodati e le powiaty riconosciuti indenni da infezione da virus della rabbia (RABV). Nella parte II, la voce della Polonia viene sostituita con una elencazione di specifiche powiaty ancora rilevanti per il riconoscimento territoriale.

Allegato IV: LEB

Nell’allegato IV, parte I, la Croazia è inserita come intero territorio; nella parte II la relativa voce è soppressa.

Allegato VII: BVD in Germania

L’allegato VII, parte I, sostituisce la voce della Germania, confermando numerosi Länder indenni da BVD e specificando esclusioni per il Landkreis Cuxhaven e il Kreis Höxter. Nella parte II, la voce della Germania è aggiornata con Berlino e con le aree di Niedersachsen e Nordrhein-Westfalen, con data 21.2.2022.

Allegato VIII: ritiro dello status per BTV e rettifica su programma di eradicazione

La parte I dell’allegato VIII è modificata in modo sostanziale: sono soppresse le voci relative a Lituania, Ungheria e Italia; la voce relativa alla Polonia è riscritta in forma molto dettagliata, individuando il territorio residuo ancora coperto dallo status di indenne da BTV; la voce relativa al Regno Unito in relazione all’Irlanda del Nord è soppressa.

La parte II è rettificata per la Spagna: la Comunidad Autónoma de Islas Baleares è indicata con data di approvazione iniziale 21.10.2024, sostituendo la data erronea 21.2.2022.

Allegato XI: compartimenti avicoli per HPAI

L’allegato XI viene aggiornato per includere compartimenti avicoli francesi e olandesi riconosciuti indenni da HPAI. In Francia sono indicati ISA Bretagne, SASSO Sabres e SASSO Soulitré; nei Paesi Bassi è indicato Institut de selection animale B.V., con il relativo numero di riconoscimento e gli stabilimenti/sedi che lo compongono.

Allegato XIII: NEI in Finlandia

L’allegato XIII, parte I, sostituisce la voce della Finlandia con il riconoscimento dell’intero territorio come indenne da necrosi ematopoietica infettiva (NEI).

Ritiro e riconoscimento di status: conseguenze pratiche

Le modifiche producono effetti diretti sulle zone che possono commercializzare animali e prodotti con un determinato status sanitario e su quelle che devono rispettare i vincoli connessi alla perdita del riconoscimento. Per la febbre catarrale degli ovini, il regolamento distingue tra territori che perdono lo status e territori residuali che restano elencati; per i compartimenti avicoli e per le altre malattie elencate, l’aggiornamento degli allegati ha la funzione di allineare il diritto positivo alla situazione epidemiologica e alle valutazioni presentate dagli Stati membri.

Rettifica tecnica sulle Isole Baleari

Il regolamento chiarisce che la data di approvazione iniziale del programma di eradicazione per le Isole Baleari non poteva essere anteriore al momento in cui esse hanno cessato di essere indenni da BTV. Per questo motivo la data è rettificata al 21 ottobre 2024, ossia la data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2692.

Entrata in vigore

L’atto entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica degli elenchi territoriali per lo status di indenne da malattia

Aggiorna gli allegati da I a IV, VII, VIII, XI e XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 per riflettere nuove approvazioni o ritiri di status di indenne da malattia e l’approvazione di programmi di eradicazione. Le modifiche riguardano, tra l’altro, Brucella abortus, B. melitensis e B. suis, MTBC, rabbia (RABV), leucosi bovina enzootica (LEB), diarrea virale bovina (BVD), necrosi ematopoietica infettiva (NEI), influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) e febbre catarrale degli ovini (BTV).

Nuove aree riconosciute indenni da Brucella, MTBC, rabbia, BVD e NEI

Sono riconosciuti o ampliati gli elenchi territoriali indenni: Croazia per Brucella abortus, B. melitensis e B. suis nelle popolazioni di ovini e caprini e per MTBC e LEB; Ungheria e specifiche province italiane per Brucella nei bovini; specifiche zone della Polonia per RABV; regioni della Germania per BVD; Finlandia per NEI; ulteriori aggiornamenti territoriali sono apportati agli allegati I, II, III, VII, XI e XIII.

Ritiro dello status per l’infezione da BTV

Ritira lo status di indenne da malattia per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini per il territorio della Lituania e dell’Ungheria, per Friuli-Venezia Giulia e Bolzano in Italia, per determinate zone della Polonia e per il Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord. L’allegato VIII, parte I, è conseguentemente modificato con soppressione o sostituzione delle voci interessate.

Riconoscimento di compartimenti avicoli per HPAI

Aggiorna l’allegato XI includendo i compartimenti ISA Bretagne, SASSO Sabres e SASSO Soulitré in Francia e Institut de selection animale B.V. nei Paesi Bassi, in conformità alle condizioni del regolamento delegato (UE) 2024/2623. Si tratta del riconoscimento dello status di indenne da malattia per l’HPAI per compartimenti avicoli autorizzati.

Rettifica della data di approvazione iniziale per le Isole Baleari

Rettifica l’allegato VIII, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620: per la Spagna, Comunidad Autónoma de Islas Baleares, la data di approvazione iniziale del programma di eradicazione per BTV è fissata al 21.10.2024 e non al 21.2.2022.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalemalattie animali trasmissibilicontrolli veterinariprogrammi di eradicazionemercato interno

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