Regolamento (UE) 2026/297
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/297 della Commissione, del 9 febbraio 2026, che dispone la registrazione delle importazioni di determinati fili di acciai silico-manganese (fili per saldatura) originari della Repubblica popolare cinese al fine di consentire la riscossione di dazi antidumping sulle importazioni soggette a registrazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base antidumping, la registrazione delle importazioni nell’Unione di determinati fili per saldatura originari della Cina. La misura è adottata nel contesto di un procedimento antidumping già aperto e mira a consentire, se ne ricorrono i presupposti, la riscossione retroattiva di eventuali dazi antidumping. La Commissione precisa che l’importo dei futuri dazi non è ancora determinabile e che sarà definito in base agli esiti dell’inchiesta. La registrazione dura nove mesi dall’entrata in vigore del regolamento.
Registrazione delle importazioni nell’Unione di determinati fili di acciai silico-manganese originari della Repubblica popolare cinese per consentire l’eventuale riscossione retroattiva di dazi antidumping.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione, da tutti gli Stati membri, di fili di acciai silico-manganese con diametro tra 0,6 mm e 4 mm, con composizione percentuale indicata nel regolamento, anche se rivestiti di rame o bronzo o lubrificati con olio/cera, attualmente classificati nel codice NC ex 7229 20 00 (codice TARIC 7229 20 00 10), originari della Repubblica popolare cinese. La misura riguarda la registrazione doganale delle importazioni per un periodo di nove mesi dalla data di entrata in vigore. Il regolamento non istituisce dazi definitivi né determina l’aliquota dei futuri dazi, che dipenderanno dall’esito dell’inchiesta antidumping.
Registrazione delle importazioni di determinati fili per saldatura originari della Cina
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/297 della Commissione dispone la registrazione doganale di specifiche importazioni di fili di acciai silico-manganese, in un contesto di indagine antidumping già avviata contro le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese. La misura è adottata ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 e ha la finalità di preservare la possibilità di una riscossione retroattiva di eventuali dazi antidumping, se ne saranno soddisfatte le condizioni giuridiche.
Contesto del procedimento antidumping
La Commissione richiama l’apertura del procedimento antidumping annunciata l’11 dicembre 2025 e la denuncia presentata il 29 ottobre 2025 da più produttori dell’Unione, rappresentativi di oltre il 25 % della produzione totale unionale di fili per saldatura. In questa fase il regolamento non decide nel merito sull’esistenza del dumping o del pregiudizio, ma introduce uno strumento cautelare di natura procedurale: la registrazione delle importazioni.
Prodotto interessato
Il prodotto soggetto a registrazione è definito in modo tecnico e puntuale. Si tratta di fili di acciai silico-manganese con diametro compreso tra 0,6 mm e 4 mm, con tenori massimi o intervalli di composizione specificati per carbonio, silicio e manganese, esclusi altri elementi in misura tale da farli rientrare in altri acciai legati. La misura include anche i prodotti rivestiti di rame o bronzo o lubrificati con olio/cera, attualmente classificati nel codice NC ex 7229 20 00 e nel codice TARIC 7229 20 00 10.
Registrazione doganale e finalità
La Commissione ordina alle autorità doganali di adottare le misure necessarie per registrare le importazioni del prodotto in esame. La registrazione è disposta d’ufficio e serve a rendere possibile, in un momento successivo, l’eventuale applicazione retroattiva dei dazi antidumping qualora il regolamento definitivo lo consenta e sussistano le condizioni previste dal diritto dell’Unione. Il regolamento precisa espressamente che la questione della riscossione retroattiva sarà valutata nel successivo regolamento istitutivo di dazi definitivi, se adottato.
Entità potenziale dei dazi e chiarimenti della Commissione
La Commissione non determina in questo atto il livello dei dazi eventualmente applicabili. Richiama però, a titolo meramente informativo, i calcoli contenuti nella denuncia: margini di dumping stimati tra il 38 % e il 52 % e livello di eliminazione del pregiudizio compreso tra il 45 % e il 105 % per il periodo 1º luglio 2024 - 30 giugno 2025. In via ordinaria, il dazio è fissato al livello inferiore tra margine di dumping e margine di pregiudizio ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. Se nel corso dell’inchiesta emergessero distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, e se un dazio inferiore non bastasse a eliminare il pregiudizio, il dazio potrebbe essere fissato al livello del margine di dumping ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 ter.
Durata, entrata in vigore e trattamento dei dati
La registrazione ha durata di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento. Quest’ultimo entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Quanto ai dati personali raccolti nell’ambito della registrazione, la Commissione rinvia al regolamento (UE) 2018/1725 per il relativo trattamento.
Disposizioni principali
Avvio del procedimento antidumping e contesto fattuale
La Commissione richiama l’apertura, l’11 dicembre 2025, di un procedimento antidumping sulle importazioni nell’Unione di determinati fili di acciai silico-manganese originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di una denuncia presentata il 29 ottobre 2025 da produttori dell’Unione rappresentativi di oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione.
Definizione del prodotto soggetto a registrazione
Il prodotto in esame è identificato come fili di acciai silico-manganese con sezione di diametro compresa tra 0,6 mm e 4 mm, contenenti in peso fino allo 0,2 % di carbonio, dallo 0,6 % all’1,4 % di silicio e dallo 0,9 % all’1,9 % di manganese, escluso ogni altro elemento in proporzione tale da conferire il carattere di altri acciai legati, anche se rivestiti di rame o bronzo o lubrificati a base di olio/cera, classificati attualmente nel codice NC ex 7229 20 00 e nel codice TARIC 7229 20 00 10, originari della Repubblica popolare cinese.
Registrazione delle importazioni
In applicazione dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione istruisce le autorità doganali a registrare le importazioni del prodotto in esame nell’Unione. La registrazione è disposta d’ufficio e serve a preservare la possibilità di eventuale riscossione retroattiva di dazi antidumping, ove ne ricorrano le condizioni previste dal diritto applicabile.
Durata della registrazione
La registrazione termina decorso un periodo di nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Criteri per eventuali futuri dazi e assenza di determinazione anticipata
La Commissione chiarisce che gli eventuali futuri dazi dipenderanno dalle risultanze dell’inchiesta. In base ai calcoli richiamati nella denuncia, i margini di dumping sarebbero compresi tra il 38 % e il 52 % e il livello di eliminazione del pregiudizio tra il 45 % e il 105 %, ma tali valori hanno solo funzione informativa. Di regola, il dazio sarebbe fissato al livello inferiore tra margine di dumping e margine di pregiudizio ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base; in presenza di distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, il dazio potrebbe essere fissato al livello del margine di dumping secondo l’articolo 7, paragrafo 2 ter, se un dazio inferiore non fosse sufficiente a eliminare il pregiudizio.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nel contesto della registrazione sono trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725.
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