Regolamento (UE) 2026/296
Regolamento delegato (UE) 2026/296 della Commissione, del 9 febbraio 2026, che integra il regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo deroghe al divieto di distruzione dei prodotti di consumo invenduti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento integra il quadro introdotto dal regolamento (UE) 2024/1781 sul divieto di distruzione dei prodotti di consumo invenduti, individuando deroghe tassative che consentono la distruzione solo in casi giustificati. Le deroghe riguardano, tra l’altro, pericoli per la sicurezza, non conformità normativa, violazioni di diritti di proprietà intellettuale, prodotti danneggiati o difettosi, offerte di donazione rimaste senza esito e prodotti recuperati dai gestori dei rifiuti. Sono previsti obblighi di conservazione documentale per cinque anni, tempi di esibizione entro 30 giorni, una dichiarazione da fornire ai gestori dei rifiuti e un riesame della Commissione entro il 12 maggio 2031 e comunque ogni volta che nuovi prodotti siano aggiunti all’allegato VII del regolamento madre.
Regolamento delegato che stabilisce deroghe al divieto di distruzione dei prodotti di consumo invenduti previsto dal regolamento (UE) 2024/1781.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori economici che distruggono prodotti di consumo invenduti rientranti nell’allegato VII del regolamento (UE) 2024/1781. Disciplina le ipotesi in cui tali prodotti possono comunque essere distrutti in presenza di specifiche circostanze derogatorie e i relativi obblighi documentali e informativi. Si applica a decorrere dal 19 luglio 2026, con entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Regolamento delegato (UE) 2026/296: deroghe al divieto di distruzione dei prodotti di consumo invenduti
Il regolamento delegato completa il regolamento (UE) 2024/1781, che ha introdotto il divieto, per taluni prodotti di consumo invenduti, di essere distrutti dagli operatori economici a decorrere dal 19 luglio 2026. La Commissione individua una serie chiusa di deroghe, volte a consentire la distruzione solo quando essa sia effettivamente giustificata e proporzionata, in coerenza con la gerarchia dei rifiuti e con l’obiettivo generale di sostenibilità dei prodotti.
Contesto e finalità
Il provvedimento è motivato dall’esigenza di evitare che il divieto assoluto ostacoli la gestione di situazioni in cui i prodotti non possono essere riutilizzati, ricondizionati, donati o preparati per il riutilizzo. I considerando chiariscono che la distruzione resta una misura di ultima istanza e deve rispettare l’ordine di priorità della direttiva 2008/98/CE, privilegiando il riciclaggio rispetto ad altre forme di recupero e allo smaltimento.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda i prodotti di consumo invenduti elencati nell’allegato VII del regolamento (UE) 2024/1781 e gli operatori economici che ne dispongono. Non disciplina in generale tutti i prodotti, ma solo quelli ricadenti nell’elenco del regolamento madre e solo con riferimento alla fase di distruzione dei prodotti invenduti. Le deroghe operano se l’operatore può documentare la sussistenza della causa giustificativa prevista.
Definizioni rilevanti
Ai fini del regolamento è definito il "soggetto dell’economia sociale", rinviando alla direttiva quadro sui rifiuti. È inoltre chiarito il concetto di "efficace in termini di costi", elemento centrale per valutare se un prodotto danneggiato o difettoso possa essere distrutto anziché riparato o ricondizionato: il costo della riparazione o del ricondizionamento non deve superare il costo complessivo della distruzione e della sostituzione.
Deroghe al divieto di distruzione
L’articolo 2 elenca le ipotesi in cui la distruzione è ammessa. La prima riguarda i prodotti pericolosi ai sensi del regolamento (UE) 2023/988. È poi ammessa la distruzione quando il prodotto non è conforme al diritto UE o nazionale per ragioni diverse dalla sicurezza e la distruzione è imposta dalla normativa o rappresenta la misura correttiva appropriata e proporzionata.
Sono inoltre previste deroghe per le violazioni di diritti di proprietà intellettuale, purché la violazione risulti da una decisione giudiziaria definitiva, da una procedura ADR, da una notifica del titolare dei diritti o da un’indagine interna adeguatamente comprovata. Una deroga separata copre i casi di licenze o altri obblighi contrattuali validi che limitano vendita, distribuzione o trasferimento del prodotto dopo un certo periodo, quando tale periodo sia scaduto e la distruzione sia la misura correttiva appropriata e proporzionata.
Il regolamento consente poi la distruzione di prodotti non idonei al riutilizzo o alla rifabbricazione quando sia tecnicamente impossibile rimuovere o rendere inaccessibili in modo permanente segni distintivi, etichette, loghi o altre caratteristiche protette da diritti di proprietà intellettuale oppure considerate inappropriate. Sono parimenti coperti i prodotti danneggiati, deteriorati o contaminati, compresi i problemi di igiene verificatisi lungo la filiera, se riparazione e ricondizionamento non sono tecnicamente fattibili o non sono efficaci in termini di costi. È infine ammessa la distruzione di prodotti difettosi non riparabili.
Una deroga specifica riguarda la donazione: la distruzione è possibile solo dopo che il prodotto è stato offerto, per almeno otto settimane, ad almeno tre soggetti dell’economia sociale idonei nell’Unione o su una pagina facilmente accessibile del sito web dell’operatore economico, senza esito positivo. Sono contemplate anche le ipotesi in cui il prodotto sia stato ricevuto come donazione da un soggetto dell’economia sociale ma non si riesca a trovare un destinatario, nonché il caso dei prodotti messi sul mercato dopo preparazione per il riutilizzo da parte di un gestore del trattamento dei rifiuti, qualora non vi sia domanda o non si trovi un destinatario.
Obblighi documentali e controlli
La legittimità della deroga deve essere supportata da documentazione specifica, da conservare per cinque anni dalla distruzione. Gli operatori devono metterla a disposizione delle autorità competenti in formato elettronico entro 30 giorni dalla richiesta, salvo che le informazioni siano già disponibili all’autorità per effetto di altra normativa.
La documentazione varia in funzione della deroga invocata: per i prodotti pericolosi occorrono valutazioni di sicurezza o verbali di prova; per i prodotti non conformi, una dichiarazione di autovalutazione; per le violazioni di proprietà intellettuale, una decisione o notifica idonea o documenti di indagine interna; per le licenze o restrizioni contrattuali, il testo della licenza o dell’accordo e una giustificazione di proporzionalità; per l’impossibilità tecnica di preparazione al riutilizzo o alla rifabbricazione, rapporti di ispezione, prove visive, analisi tecniche o pareri di esperti; per i prodotti danneggiati o difettosi, prove delle procedure di qualità o verbali di ispezione che attestino tipo e gravità del danno e l’impossibilità di misure correttive.
Per le deroghe legate alla donazione o al recupero da gestori dei rifiuti sono richieste prove dell’offerta in donazione, dichiarazioni di ricezione e di mancato reperimento del destinatario, oppure documentazione attestante il passaggio tramite un gestore del trattamento dei rifiuti.
Informazione al gestore del trattamento dei rifiuti
Quando i prodotti invenduti sono consegnati a un gestore del trattamento dei rifiuti nell’ambito di una deroga, l’operatore economico deve accompagnarli con una dichiarazione che indichi la specifica deroga applicabile. La ratio è facilitare la cernita, migliorare riutilizzo e riciclaggio e ridurre i costi di trattamento inutili.
Riesame della disciplina
La Commissione deve riesaminare il regolamento alla luce dell’evoluzione dell’allegato VII del regolamento (UE) 2024/1781 e dell’adeguatezza delle deroghe, considerando anche eventuali nuovi dati scientifici e il progresso tecnologico, in particolare in relazione a tecnologie di riciclaggio di alta qualità. Il riesame deve essere presentato ogni volta che un nuovo prodotto è aggiunto all’allegato VII e comunque entro il 12 maggio 2031.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applica dal 19 luglio 2026. Essendo un regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Definizioni
Introduce due nozioni ai fini del regolamento: "soggetto dell’economia sociale", rinviando all’articolo 3, punto 4 decies), della direttiva 2008/98/CE, ed "efficace in termini di costi", inteso come situazione in cui il costo della riparazione o del ricondizionamento non supera il costo totale della distruzione e dei costi di sostituzione, inclusi materiali, fabbricazione, imballaggio, trasporto, stoccaggio e spese amministrative o logistiche.
Deroghe al divieto di distruzione
Stabilisce che i prodotti di consumo invenduti elencati nell’allegato VII del regolamento (UE) 2024/1781 possono essere distrutti solo in specifiche circostanze, purché sia disponibile la documentazione di verifica di cui all’articolo 3. Le ipotesi includono: prodotto pericoloso ai sensi del regolamento (UE) 2023/988; non conformità al diritto UE o nazionale per motivi diversi dalla sicurezza, quando la distruzione è prescritta o è misura correttiva appropriata e proporzionata; violazione accertata di diritti di proprietà intellettuale; prodotti soggetti a licenze o obblighi contrattuali che limitano la distribuzione dopo un termine determinato; impossibilità tecnica di rimuovere o rendere inaccessibili etichette, loghi o caratteristiche protette o inappropriati; prodotti danneggiati o contaminati quando riparazione e ricondizionamento non sono fattibili o convenienti; prodotti difettosi non riparabili; donazioni rimaste senza destinatario dopo offerta ad almeno tre soggetti dell’economia sociale o su sito web per almeno otto settimane; prodotti ricevuti in donazione da un soggetto dell’economia sociale senza destinatario; prodotti messi sul mercato dopo preparazione per il riutilizzo da un gestore dei rifiuti, se non trova destinatario.
Documentazione di conformità e conservazione
Impone agli operatori economici di conservare per cinque anni dalla distruzione la documentazione giustificativa relativa alla deroga applicata e di metterla a disposizione delle autorità competenti in formato elettronico entro 30 giorni dalla richiesta, salvo che le informazioni siano già disponibili all’autorità sulla base di altro atto giuridico. L’articolo elenca, per ciascuna deroga, i documenti richiesti: valutazioni di sicurezza, verbali di prova o dichiarazioni di autovalutazione, decisioni giudiziarie o ADR, licenze o contratti, rapporti di ispezione e prove tecniche, documentazione sulle procedure di qualità e sul danno, prova dell’offerta in donazione, dichiarazioni di ricezione in donazione e atti che dimostrino la provenienza dal gestore del trattamento dei rifiuti.
Dichiarazione al gestore del trattamento dei rifiuti
Prevede che l’operatore economico fornisca al gestore del trattamento dei rifiuti destinatario dei prodotti invenduti una dichiarazione indicante la deroga applicabile, per agevolare la cernita, aumentare riutilizzo e riciclaggio e ridurre costi di trattamento non necessari.
Riesame della Commissione
Obbliga la Commissione a riesaminare il regolamento tenendo conto dei nuovi prodotti inseriti nell’allegato VII del regolamento (UE) 2024/1781 e dell’adeguatezza delle deroghe, anche alla luce di nuovi dati scientifici e dell’evoluzione tecnologica, in particolare per eventuali tecnologie di riciclaggio di alta qualità. Il riesame va presentato ogni volta che un nuovo prodotto è aggiunto all’allegato VII e, in ogni caso, entro il 12 maggio 2031, con eventuale proposta di revisione.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 19 luglio 2026.
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