Regolamento (UE) 2026/299
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/299 della Commissione, del 9 febbraio 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2703 per quanto riguarda modifiche amministrative dell’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo EuLA oxi-lime 23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica in via meramente amministrativa l’autorizzazione dell’Unione del biocida singolo "EuLA oxi-lime 23", già concessa nel 2023. La Commissione recepisce il parere favorevole dell’ECHA e sostituisce integralmente l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2703 con un nuovo sommario delle caratteristiche del prodotto, aggiornando fabbricanti e formulazione documentale. Restano invariati gli altri elementi dell’autorizzazione, mentre il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2703 per introdurre modifiche amministrative dell’autorizzazione dell’Unione del biocida singolo "EuLA oxi-lime 23".
Ambito di applicazione
Si applica alla modifica dell’autorizzazione dell’Unione già rilasciata per il biocida singolo "EuLA oxi-lime 23" (numero EU-0028963-0000), autorizzato per la messa a disposizione sul mercato e l’uso nell’Unione europea e nel SEE. Il regolamento riguarda in particolare l’aggiornamento del sommario delle caratteristiche del prodotto, inclusa l’aggiunta di un fabbricante del principio attivo e di un fabbricante del biocida, nonché alcuni adeguamenti redazionali e di layout; tutte le altre informazioni restano invariate.
Modifica dell’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo "EuLA oxi-lime 23"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/299 della Commissione interviene sull’autorizzazione dell’Unione già rilasciata al biocida singolo "EuLA oxi-lime 23" con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2703. La finalità è esclusivamente amministrativa: recepire un aggiornamento dell’autorizzazione, alla luce del parere favorevole espresso dall’ECHA, mantenendo fermo il giudizio di conformità ai requisiti dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 528/2012.
Contesto e base giuridica
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi, in particolare l’articolo 50, paragrafo 2, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 sulle modifiche delle autorizzazioni. La European Lime Association aisbl, titolare dell’autorizzazione, aveva notificato il 28 febbraio 2024 modifiche amministrative consistenti nell’aggiunta di un fabbricante del principio attivo e di un fabbricante del biocida; l’ECHA ha trasmesso il proprio parere il 5 aprile 2024 e la revisione del sommario delle caratteristiche del prodotto il 3 maggio 2024.
Natura della modifica apportata
Il regolamento dispone la sostituzione integrale dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2703 con il nuovo testo allegato al presente atto. La Commissione precisa che, salvo le modifiche amministrative richieste, tutte le altre informazioni del sommario delle caratteristiche del prodotto restano invariate. Per ragioni di chiarezza e per agevolare la consultazione della versione consolidata nel registro biocidi, sono incluse anche alcune modifiche minori redazionali e di layout.
Identificazione del prodotto e struttura dell’allegato
L’allegato descrive il biocida singolo "EuLA oxi-lime 23", autorizzato con numero EU-0028963-0000 e approvazione R4BP corrispondente. Il prodotto è una polvere (formulazione DP), con principio attivo ossido di calcio/calce viva (quicklime), CAS 1305-78-8, CE 215-138-9, contenuto al 100% p/p. I tipi di prodotto autorizzati sono il tipo 2 (disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o su animali) e il tipo 3 (igiene veterinaria).
Titolare, fabbricanti e durata dell’autorizzazione
Il titolare dell’autorizzazione è European Lime Association aisbl, con sede a Bruxelles. Il sommario indica una pluralità di fabbricanti del prodotto e del principio attivo, distribuiti in diversi Stati membri e nel Regno Unito, il cui elenco viene aggiornato nel nuovo allegato. L’autorizzazione era stata rilasciata il 25 dicembre 2023 e scade il 30 novembre 2033.
Usi autorizzati
Il regolamento consolida quattro usi autorizzati del prodotto:
- disinfezione dei fanghi di depurazione (tipo di prodotto 2);
- disinfezione del letame (tipo di prodotto 3);
- disinfezione delle superfici interne dei pavimenti degli alloggi e dei trasporti degli animali (tipo di prodotto 3);
- disinfezione dei pavimenti dei recinti per animali all’aperto (tipo di prodotto 3).
Per tutti gli usi il prodotto è destinato a utilizzatori professionali e l’applicazione avviene in ambiente chiuso o all’aperto a seconda del caso.
Disinfezione dei fanghi di depurazione
Per questo impiego il prodotto viene dosato nei fanghi e miscelato tramite miscelatore; il caricamento deve avvenire con processi completamente automatizzati. La dose indicata è 0,15-1,5 kg di prodotto per kg di peso secco della sostanza, con contenuto tipico di solidi secchi del 12-25% nei fanghi di depurazione. Il tempo di contatto è di 24 ore e la dose deve mantenere pH > 12 e temperatura > 50°C. Sono previste specifiche misure di mitigazione del rischio: uso di RPE con APF 40, guanti EN 374, tuta EN 13982, uso di sollevatore telescopico con cabina chiusa per il carico dei big bag e per lo smaltimento degli imballaggi vuoti, e pulizia automatizzata dell’unità di trattamento senza esposizione dell’operatore.
Disinfezione del letame
Per il letame il prodotto va miscelato in modo completamente automatizzato e la dose deve essere sufficiente a mantenere pH > 12 e temperatura > 60°C per 24 ore. È stabilito il limite di non applicare più di 100 kg di prodotto per m3 di letame. Dopo il tempo di contatto, il letame trattato deve essere rimosso dal ricovero degli animali e il suo utilizzo è rinviato alla legislazione locale. Le misure di mitigazione del rischio replicano quelle previste per i fanghi, con raccomandazione di utilizzare RPE ad aria o bombole per gas di ammoniaca in assenza di misure di gestione collettiva idonee a evitare esposizioni superiori all’OEL UE di 14 mg/m3.
Disinfezione delle superfici interne dei pavimenti degli alloggi e dei trasporti degli animali
L’uso prevede applicazione diretta sui pavimenti, manuale o automatizzata, mediante pala o spandiconcime a basso impatto. La dose è di 800 g/m2 e il tempo di contatto è di 48 ore; la frequenza di applicazione è prima di ogni ciclo produttivo per gli alloggi e dopo ogni trasporto di animali per i mezzi di trasporto. È richiesto che gli animali non siano presenti durante tutto il trattamento, che mangime e acqua siano coperti o rimossi e che i residui siano spazzati via prima del rientro degli animali. Lo smaltimento dei residui secchi può avvenire come materiale di calcinazione agricola o secondo i requisiti locali; per il trasporto di animali è richiesta anche la pulizia del veicolo dopo la spazzolatura.
Disinfezione dei pavimenti dei recinti per animali all’aperto
Per i recinti esterni la dose è di 600-800 g/m2, con tempo di contatto di 48 ore e massimo due applicazioni all’anno. L’applicazione va effettuata prima dell’introduzione di nuovi animali, previa spazzolatura e bagnatura del pavimento, con aggiunta di 0,9 litri/m2 di acqua. È vietata l’applicazione in caso di vento o pioggia. Le misure di protezione sono analoghe a quelle degli altri impieghi: RPE APF 40, guanti EN 374, tuta EN 13982, carico automatico dei big bag, gestione accurata dei sacchi piccoli da 25 kg, e rimozione dei residui con spazzolatura prima del rientro degli animali.
Prescrizioni generali di uso, sicurezza e pronto soccorso
Le indicazioni generali impongono di rispettare le istruzioni d’uso, le condizioni di utilizzo e il piano igienico esistente per garantire l’efficacia. Per gli usi all’aperto non è consentita l’applicazione in caso di pioggia o vento. È vietato l’accesso all’area di trattamento a terzi e animali domestici durante tutto il processo, inclusi caricamento, applicazione, tempo di contatto e rimozione dei residui; il prodotto deve essere usato solo in aree ben ventilate.
Il sommario contiene inoltre istruzioni di pronto soccorso dettagliate per inalazione, ingestione, contatto con la pelle e con gli occhi, con obbligo di ricorrere a centri antiveleni o al 112 secondo i casi. Le istruzioni di smaltimento vietano di scaricare il prodotto non utilizzato nel suolo, nei corsi d’acqua, nelle tubazioni o nelle fognature e rinviano allo smaltimento secondo le normative locali.
Stoccaggio, conservazione e altre informazioni tecniche
Il prodotto non deve essere conservato a temperature superiori a 30°C, deve essere protetto dall’umidità e presenta un periodo di conservazione di 15 mesi. L’allegato richiama inoltre i titoli completi delle norme EN applicabili ai DPI e la direttiva 98/24/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato dell’autorizzazione
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2703 con il testo contenuto nell’allegato del presente regolamento, aggiornando il sommario delle caratteristiche del biocida "EuLA oxi-lime 23".
Natura delle modifiche
Le modifiche riguardano esclusivamente aspetti amministrativi dell’autorizzazione, ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012 e dell’allegato, titolo 1, sezioni 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013. In particolare, sono aggiunti un fabbricante del principio attivo e un fabbricante del biocida.
Usi autorizzati del prodotto
L’allegato aggiorna il sommario delle caratteristiche del prodotto per il biocida singolo "EuLA oxi-lime 23", un prodotto in polvere a base di ossido di calcio/calce viva al 100% p/p, autorizzato come prodotto di tipo 2 e 3 per: disinfezione dei fanghi di depurazione, disinfezione del letame, disinfezione delle superfici interne dei pavimenti degli alloggi e dei trasporti degli animali, disinfezione dei pavimenti dei recinti per animali all’aperto.
Condizioni d’uso e misure di mitigazione del rischio
Per ciascun uso sono fissate condizioni operative, tempi di contatto, dosi, categorie di utilizzatori professionali e specifiche misure di protezione: applicazione completamente automatizzata in diversi casi, uso di DPI conformi alle norme EN 149, EN 374, EN 13982, EN 14387 ed EN 14126, ventilazione adeguata, divieto di presenza di terzi e animali durante il trattamento, e prescrizioni per la gestione di residui e imballaggi.
Prescrizioni specifiche per alcuni impieghi
Per la disinfezione dei fanghi è richiesto il mantenimento di pH > 12 e temperatura > 50°C per 24 ore; per la disinfezione del letame pH > 12 e temperatura > 60°C per 24 ore, con limite massimo di 100 kg di prodotto per m3 di letame; per la disinfezione delle superfici interne dei pavimenti degli alloggi e dei trasporti degli animali si prevede una dose di 800 g/m2 e un tempo di contatto di 48 ore; per i recinti all’aperto la dose è 600-800 g/m2, con massimo due applicazioni annue.
Stoccaggio, conservazione e smaltimento
Il prodotto non deve essere conservato a temperature superiori a 30°C, deve essere protetto dall’umidità e ha un periodo di conservazione di 15 mesi. Lo smaltimento del prodotto non utilizzato e degli imballaggi deve avvenire in conformità alla normativa locale, con specifiche avvertenze di non scaricare il prodotto nel suolo, nelle acque o nelle fognature.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
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