Sentenza n. 141/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'ottemperanza alla Sentenza n. 157/2024, pubblicata il 20/03/2024, emessa dal Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, R.G. n. 108/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta elettronica del docente e all'accredito delle somme arretrate
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza passata in giudicato che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica del docente e a ricevere l'accredito delle somme relative alle annualità non corrisposte, oltre agli interessi. Ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza e la condanna del Ministero al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il ricorso è stato proposto dopo il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione al Ministero e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile, rilevando che la sentenza ottemperanda era passata in giudicato il 20 settembre 2024, era stata notificata al Ministero il 21 marzo 2024 ed era decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Nel merito ha accertato la mancata esecuzione del giudicato e ha ordinato al Ministero di mettere a disposizione del ricorrente, entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, la carta del docente e gli importi dovuti per le annualità non corrisposte, oltre agli interessi dal dovuto al saldo. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inottemperanza, il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, stabilendo che provveda entro sessanta giorni dalla richiesta dell'interessato successiva all'inutile decorso del termine assegnato al Ministero. Ha inoltre condannato il Ministero al pagamento di una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino al saldo. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
eventuale penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una penalità di mora per assicurare l'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata parametrata agli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino al saldo.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997
termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle pubbliche amministrazioni costituisce presupposto per la proposizione dell'azione di ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente
Costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto dal giudicato ottemperando.
art. 4, comma 1-bis, d.m. 55/2014, come modificato dall'art. 7, comma 1, d.m. 147/2022
maggiorazione del compenso
Il TAR ha escluso nel caso concreto i presupposti per applicare la maggiorazione del compenso professionale.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione debitrice e sia decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Accertata la mancata esecuzione di un giudicato che riconosce somme e prestazioni determinate, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine preciso, indicando gli adempimenti necessari e le somme dovute, comprensive degli interessi stabiliti dal titolo.
- In caso di ulteriore inottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuandone i poteri e fissando il termine per l'esecuzione sostitutiva, decorrente dalla richiesta dell'interessato dopo l'inutile scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo saldo.
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