Sentenza n. 2245/2026 - Napoli, Sezione 1
per l’annullamento del silenzio inadempimento serbato sull’istanza presentata dalla ricorrente in data 10.4.2019 per l’iscrizione all’Anagrafe Antimafia (White list) nonché per il conseguente accertamento dell’obbligo della Prefettura di Napoli di provvedere.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio inadempimento sull'istanza di iscrizione all'Anagrafe antimafia (White list) presentata il 10 aprile 2019
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa richiedente)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa ha impugnato il silenzio inadempimento serbato dalla Prefettura di Napoli sull'istanza del 10 aprile 2019, volta all'iscrizione nella White list per attività di trasporto di materiale a discarica per conto terzi, estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti, noli a freddo e a caldo di macchinari e autotrasporto per conto terzi. Ha chiesto l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere. Nel corso del giudizio, la Prefettura ha comunicato l'avvenuta iscrizione dell'impresa nella White list.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa sostanziale della ricorrente era stata integralmente soddisfatta dall'adozione del provvedimento di iscrizione nella White list e dalla conclusione del procedimento amministrativo previsto dall'art. 1, comma 52, l. n. 190/2012. Le spese sono state poste a carico del Ministero dell'Interno, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, in ragione del consistente ritardo della Prefettura nel provvedere.
Norme richiamate
art. 1, comma 52, l. n. 190/2012
La disposizione è richiamata quale base normativa del procedimento amministrativo per l'iscrizione all'Anagrafe antimafia (White list), concluso dalla Prefettura nel corso del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della ricorrente a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento dell'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio promosso contro il silenzio inadempimento, l'amministrazione adotta il provvedimento richiesto e soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere.
- La definizione del procedimento amministrativo durante il giudizio non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese, che possono essere poste a suo carico in ragione del ritardo significativo nel provvedere.
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