Cassazione Civile, Ordinanza n. 05194/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
L'appaltatore aveva convenuto in giudizio la società committente chiedendo il pagamento del saldo di un contratto di appalto relativo a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di un fabbricato. La società, per contrastare la pretesa, aveva prodotto una scrittura privata datata 26 aprile 2012, qualificata come quietanza liberatoria e accordo sul residuo corrispettivo, sostenendone l'efficacia estintiva del credito. L'attore aveva proposto querela di falso incidentale deducendo la falsità della sottoscrizione e del testo del documento. In primo grado la querela era stata accolta anche perché il documento prodotto risultava essere una fotocopia e non l'originale. In appello la società sosteneva che l'assenza dell'originale fosse frutto di una mera svista e che, comunque, la fotocopia fosse periziabile. La Corte d'appello ha riformato la decisione, ritenendo non decisivo il mancato deposito dell'originale e valorizzando la consulenza grafologica che aveva ricondotto la firma all'appaltatore. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 221, 223 e 225 c.p.c., in relazione agli artt. 2702 c.c., 88 e 116 c.p.c., sostenendo che, mancando l'originale, la querela di falso non avrebbe potuto essere rigettata o comunque che il documento non fosse idoneo alla verifica peritale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, quando un documento è prodotto in copia, la querela di falso può essere proposta direttamente contro la fotocopia senza previo disconoscimento della conformità all'originale, e che la mancata produzione dell'originale non impedisce, di per sé, la valutazione della copia se questa è suscettibile di esame grafologico. Nel caso concreto, la Corte d'appello aveva correttamente valorizzato il fatto che la conformità della copia non era stata contestata e che la consulenza tecnica aveva fornito elementi univoci sulla riferibilità della sottoscrizione al ricorrente. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente alle spese, al pagamento di una somma equitativa in favore della controparte e di una somma in favore della cassa delle ammende, oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
è stata invocata come norma di legittimazione dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione
art. 221 c.p.c.
richiamato in relazione alla querela di falso e al procedimento incidentale
art. 223 c.p.c.
richiamato in relazione alla querela di falso incidentale
art. 225 c.p.c.
richiamato in relazione alla gestione istruttoria della querela di falso
art. 2702 c.c.
richiamato per il valore probatorio della scrittura privata e della sua sottoscrizione
art. 88 c.p.c.
richiamato dal ricorrente in relazione ai doveri di lealtà e probità processuale
art. 116 c.p.c.
richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle prove da parte del giudice
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la definizione anticipata del giudizio e per l'opposizione alla proposta
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per le memorie illustrative depositate dalle parti
art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.
applicato per la condanna ulteriore del ricorrente soccombente, una in favore della controparte e una in favore della cassa delle ammende
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La querela di falso è ammissibile anche contro una copia fotostatica del documento, senza che sia necessario un previo disconoscimento della conformità all'originale, quando la copia è posta a fondamento della pretesa probatoria.
- La mancata produzione dell'originale non comporta automaticamente l'inidoneità del documento a essere oggetto di accertamento, se la copia consente comunque verifiche tecniche sulla sottoscrizione e sulla riferibilità grafologica.
- Se la conformità della copia all'originale non viene specificamente contestata e la consulenza tecnica evidenzia indici grafologici coerenti con la paternità della scrittura, il giudice può valorizzare tali esiti per escludere la falsità dedotta.
- Nel giudizio di falso, la deduzione circa l'inesistenza o l'artificiosa creazione del documento deve essere sorretta da elementi idonei a superare gli esiti della verifica tecnica; non è sufficiente la sola mancanza dell'originale se la copia è periziabile e non è contestata la sua corrispondenza all'originale.
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