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Sentenza

Sentenza n. 1441/2026 - Salerno, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600877

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente supplente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Avellino, notificata al Ministero l’11 novembre 2025 e divenuta irrevocabile, con la quale era stato riconosciuto il diritto della docente, alle condizioni applicate ai docenti a tempo indeterminato, a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione per quattro annualità scolastiche. Il titolo aveva inoltre condannato il Ministero all’assegnazione di buoni elettronici per complessivi euro 2.000,00, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data degli incarichi di supplenza sino all’attribuzione. La ricorrente ha dedotto il perdurante inadempimento dell’Amministrazione e ha chiesto l’adozione delle misure necessarie all’integrale esecuzione del giudicato, la fissazione di un termine per adempiere e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il TAR ha verificato la ricevibilità del ricorso, depositato entro quindici giorni dalla notificazione all’Amministrazione, e la sua ammissibilità, essendo decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l’esecuzione dei titoli esecutivi di pagamento nei confronti delle amministrazioni statali. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dimostrato l’avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era stata correttamente notificata, era passata in giudicato e non risultava eseguita. L’Amministrazione, pur costituita, non ha fornito la prova del pagamento né dell’attribuzione della carta elettronica; il relativo onere probatorio gravava sul debitore che deduceva l’adempimento. È stato quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, incaricandolo di provvedere entro i successivi sessanta giorni al pagamento della somma dovuta e di compiere tutti gli atti necessari, inclusi l’allocazione in bilancio, l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione e il reperimento materiale delle somme. Il TAR ha precisato che l’esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all’esecuzione del giudicato. Le spese del giudizio, pari a euro 500,00 oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero soccombente.

Norme richiamate

  • art. 45, comma 1, c.p.a.

    Richiamato, unitamente all’art. 87, comma 3, c.p.a., per ritenere tempestivo il deposito del ricorso per ottemperanza entro quindici giorni dalla notificazione all’Amministrazione.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Richiamato, unitamente all’art. 45, comma 1, c.p.a., per la verifica della tempestività del deposito del ricorso.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il termine dilatorio di centoventi giorni deve essere decorso affinché il ricorso per l’esecuzione di un titolo giudiziale di pagamento nei confronti dell’Amministrazione statale sia ammissibile.

  • art. 112 c.p.a.

    La domanda è qualificata come ricorso per ottemperanza e conduce all’imposizione all’Amministrazione dell’obbligo di eseguire integralmente il giudicato, con possibilità di nomina di un commissario ad acta.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza è ammissibile nei confronti di un’amministrazione statale quando il titolo giudiziale avente efficacia esecutiva è stato notificato, è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e l’Amministrazione non ha dato esecuzione alle statuizioni di condanna.
  • In presenza di un giudicato favorevole non eseguito, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’Amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al titolo entro un termine determinato e può nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
  • L’Amministrazione che eccepisce o assume l’avvenuto adempimento del giudicato deve fornirne la prova; la costituzione meramente formale e l’assenza di documentazione sull’esecuzione non sono sufficienti a superare la domanda di ottemperanza.
  • La carenza di stanziamento o di disponibilità di cassa non costituisce legittimo impedimento all’esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento di somme, dovendo il commissario ad acta adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il reperimento e il pagamento delle risorse.
  • Nell’esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione, il commissario ad acta può essere incaricato di svolgere anche le attività contabili e finanziarie strumentali al pagamento, comprese allocazione in bilancio, impegno, liquidazione e ordinazione della spesa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTermini e notificazione del ricorsoIstruttoria processualeSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoTermini del procedimento

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