Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33326/2022 del 11/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)

La controversia

La parte ricorrente aveva originariamente impugnato, davanti al Giudice di Pace, il decreto prefettizio di espulsione dal territorio dello Stato emesso ai sensi del testo unico immigrazione. Il Giudice di Pace aveva rigettato l'opposizione. In cassazione la ricorrente aveva proposto quattro motivi di ricorso contro il decreto di rigetto. Successivamente, però, ha rappresentato di aver ottenuto dal Tribunale di Roma il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per protezione speciale, e di essere quindi titolare di un titolo che legittimava la sua presenza regolare in Italia. Su tale base ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha ritenuto che la sopravvenuta concessione di un permesso di soggiorno diverso e idoneo a legittimare la permanenza sul territorio nazionale avesse reso inefficace il provvedimento di espulsione impugnato. Non ha pronunciato sulle spese, poiché le amministrazioni intimate non si erano difese. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, richiamando il principio per cui il raddoppio non opera quando il giudizio di cassazione si chiude per cessazione della materia del contendere sopravvenuta.

Norme richiamate

  • art. 18 d.lgs. n. 150/2011

    Norma processuale richiamata quale base del ricorso avverso il decreto di espulsione davanti al Giudice di Pace.

  • d.lgs. n. 286/1998

    Fonte del potere prefettizio di disporre l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Il raddoppio del contributo unificato non si applica se il giudizio di cassazione si conclude con declaratoria di cessazione della materia del contendere sopravvenuta, e non con integrale conferma o ordinaria inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 10-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per escludere i presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione avverso un decreto di espulsione dello straniero, la sopravvenuta concessione di un valido permesso di soggiorno che legittimi la presenza sul territorio nazionale rende inefficace il provvedimento impugnato e determina la cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere sopravvenuta comporta la definizione del giudizio senza esame dei motivi di ricorso nel merito.
  • Il raddoppio del contributo unificato previsto per le impugnazioni non si applica quando il processo di cassazione si estingue per cessazione della materia del contendere sopravvenuta, poiché tale esito non equivale né a rigetto né a inammissibilità ordinaria del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.