Cassazione Penale, Sentenza n. 31899/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
ESPOSITO era stato assolto in primo grado dal Tribunale Militare di Roma dall'accusa di truffa militare consistente nella percezione indebita di retribuzione per ore non prestate (114,65 euro). Il Pubblico Ministero impugnò l'assoluzione e, dopo rinnovazione istruttoria disposta dalla Corte d'appello militare, la Corte di secondo grado lo dichiarò responsabile e lo condannò a sei mesi e cinque giorni di reclusione militare (con rimozione dal grado), ritenendo che l'imputato fosse consapevole della mancata registrazione delle interruzioni del servizio. ESPOSITO ricorse in Cassazione denunciando, in particolare, la violazione dell'art. 603 c.p.p. (commi 3 e 3-bis) perché la rinnovazione disposta in appello non aveva riguardato le prove dichiarative specificamente decisive (in primis l'esame dello stesso imputato), e lamentando vizi motivazionali e violazioni di altre norme processuali; inoltre contestava la mancata considerazione di misure sostitutive della pena accessoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in rito per violazione dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p. Ha ritenuto che, nel caso di appello del P.M. contro una sentenza di proscioglimento per ragioni attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice d'appello deve disporre la rinnovazione mirata delle prove dichiarative ritenute erroneamente valutate (e, se del caso, l'esame dell'imputato ove le sue dichiarazioni siano decisive). Nel caso concreto il P.M. non aveva chiesto la rinnovazione delle specifiche dichiarazioni decisive e la Corte d'appello, pur disponendo un'integrazione istruttoria, ha escusso testi non precedentemente interrogati anziché riassumere le prove dichiarative indicate dalla giurisprudenza come obbligatorie; ciò ha determinato la violazione della normativa. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato la sentenza di appello e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte Militare d'Appello per la rinnovazione dell'istruttoria secondo i criteri di cui all'art. 603, comma 3-bis, c.p.p., lasciando impregiudicato l'esercizio dei poteri istruttori dell'appello.
Norme richiamate
art. 603 cod. proc. pen. (comma 3-bis)
«Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale»
La Corte interpreta il comma 3-bis come obbligo di rinnovazione mirata delle sole prove dichiarative ritenute dal P.M. erroneamente valutate e decisive ai fini del passaggio "proscioglimento-condanna"; non impone una rinnovazione integrale di tutte le prove ma la ripetizione delle dichiarazioni rilevanti (incluso, se del caso, l'esame dell'imputato). Solo dopo tale rinnovazione, se apparisse "assolutamente necessario", può essere disposta ulteriore attività istruttoria ai sensi del comma 3.
legge 23 giugno 2017, n. 103 ("riforma Orlando")
Ha introdotto il comma 3-bis nell'art. 603 c.p.p. con l'obiettivo di rafforzare il controllo sull'appello del P.M. avverso proscioglimenti per valutazione della prova dichiarativa, limitando la rinnovazione alla prova dichiarativa ritenuta decisiva e contestata.
art. 533 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di motivazione e al criterio del "oltre ogni ragionevole dubbio"; la Corte non ha ritenuto risolutivo il vizio lamentato su questo capo, decidendo sul profilo procedurale relativo all'art. 603.
art. 545-bis cod. proc. pen.
Citato dal ricorrente in relazione alle possibilità di misure alternative alla pena; la Corte di legittimità non ha deciso sul merito di questo motivo, avendo annullato per vizio procedurale e rimandato il giudizio di merito.
art. 62, n. 4) cod. pen.
Norma attenuante richiamata nella motivazione di condanna in Corte d'appello; citata nel quadro fattuale ma non centrale nella decisione di Cassazione che si è concentrata sul vizio procedurale.
Massime di principio
- Quando il Pubblico Ministero impugna un'assoluzione motivandola con una diversa valutazione della prova dichiarativa, l'appello deve indicare con chiarezza quali dichiarazioni si censurano e perché: l'appellante deve porre al centro le prove dichiarative che ritiene erroneamente valutate.
- In tali ipotesi l'art. 603, comma 3-bis, c.p.p. impone al giudice d'appello la rinnovazione mirata delle prove dichiarative ritenute decisive (compreso, se rilevante, l'esame dell'imputato); non è sufficiente ascoltare in appello testi diversi rispetto a quelli la cui valutazione è contestata.
- La rinnovazione non deve essere integrale e indifferenziata: essa va limitata alle dichiarazioni di cui si contesta la valutazione; solo successivamente, se la rinnovazione rende "assolutamente necessario" ulteriore accertamento, può essere disposta ulteriore istruttoria ai sensi del comma 3.
- La mancata osservanza di questi obblighi formali e procedurali (da parte del P.M. o del giudice d'appello) può determinare l'annullamento della sentenza di appello e il rinvio per nuovo giudizio.
- In casi analoghi la difesa può efficacemente dedurre in Cassazione la violazione dell'art. 603-3bis: va verificato se l'appello abbia indicato le prove dichiarative da riassumere e se la Corte d'appello abbia effettivamente rinnovato le stesse (incluso l'esame dell'imputato quando le sue dichiarazioni furono decisive in primo grado).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31814/2023 del 24/07/2023
- Sentenza penale · 24 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31817/2023 del 24/07/2023
- Sentenza penale · 24 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31819/2023 del 24/07/2023
- Sentenza penale · 24 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31820/2023 del 24/07/2023
- Sentenza penale · 24 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31821/2023 del 24/07/2023
- Sentenza penale · 24 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31823/2023 del 24/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →