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Sentenza

Sentenza n. 2674/2026 - Catania, Sezione 5

Giustizia amministrativa202601196

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria della selezione per incarichi di collaborazione libero-professionale di medico competente, nella parte in cui non include la ricorrente, e atti di non ammissione fondati sul mancato possesso di sei anni di iscrizione all’Elenco Nazionale dei medici competenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, iscritta all’Elenco Nazionale dei medici competenti da cinque anni e tre mesi alla data della domanda e destinata a maturare i sei anni nel novembre 2026, ha impugnato la graduatoria pubblicata il 23 marzo 2026 e gli atti presupposti, chiedendo la riammissione, la valutazione del curriculum, il colloquio e il risarcimento della perdita di chance. Ha dedotto: 1) erronea interpretazione del bando, sostenendo che i sei anni di iscrizione fossero requisito per lo svolgimento dell’incarico e non requisito di ammissione, con violazione di affidamento, massima partecipazione, trasparenza, imparzialità, correttezza e buona fede; 2) che il requisito avrebbe potuto essere maturato durante il triennio di validità della graduatoria, purché posseduto al momento dell’eventuale conferimento dell’incarico; 3) violazione degli artt. 3 e 7 della l. 241/1990 e dei principi di trasparenza e buon andamento per la mancata comunicazione formale e motivata della non ammissione, conosciuta soltanto dopo la pubblicazione della graduatoria e l’accesso agli atti; 4) irragionevolezza e sproporzione del requisito dei sei anni, idoneo a restringere la partecipazione senza giustificazione funzionale. L’amministrazione ha sostenuto che il requisito fosse di ammissione, anche perché doveva essere autodichiarato nella domanda, e che non sussistesse obbligo di comunicazione autonoma dell’esclusione. La ricorrente ha inoltre contestato come postuma la giustificazione della soglia di anzianità. Ha chiesto anche il risarcimento del danno da perdita di chance, da liquidarsi equitativamente.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e la domanda risarcitoria. Ha esaminato congiuntamente i primi due motivi e li ha respinti: la formula del bando sui requisiti richiesti per lo svolgimento della prestazione comprendeva tutti i requisiti della selezione, inclusi laurea, abilitazione, iscrizione all’ordine e requisiti per esercitare come medico competente. La procedura mirava a formare una graduatoria di professionisti già prontamente nominabili; la previsione che tutti i requisiti fossero dichiarati nella domanda confermava che dovessero sussistere alla data della candidatura. L’interpretazione sistematica e conservativa della clausola, considerata nel complesso, prevale sulla lettura proposta dalla ricorrente, che condurrebbe al risultato incongruo di ammettere anche soggetti non ancora laureati, abilitati o iscritti all’ordine. È quindi irrilevante che la ricorrente avrebbe raggiunto i sei anni durante la vigenza della graduatoria. Il terzo motivo è stato respinto: nelle procedure selettive l’esclusione per carenza di requisiti non costituisce un subprocedimento autonomo e non comporta un autonomo obbligo partecipativo; inoltre, l’operato era vincolato dal bando e rilevava l’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. Non era dovuto neppure il preavviso di rigetto ex art. 10-bis, espressamente non applicabile alle procedure concorsuali. Quanto alle censure di irragionevolezza e sproporzione, il TAR ha rilevato che esse avrebbero dovuto essere proposte con immediata impugnazione del bando, in quanto attinenti a un requisito di ammissione immediatamente escludente; le ha comunque giudicate infondate. La soglia ulteriore di professionalità trovava giustificazione nel regolamento universitario, che richiedeva esperti di particolare e comprovata specializzazione e consentiva ulteriori criteri selettivi. La discrezionalità dell’amministrazione nel fissare requisiti più rigorosi è sindacabile solo in caso di manifesta irragionevolezza, non ravvisata anche in considerazione della rilevanza delle funzioni del medico competente per la sicurezza sul lavoro. L’anzianità di iscrizione costituisce inoltre indicatore del possesso continuativo dei requisiti professionali e non è duplicata dalla distinta valutazione dell’esperienza documentata. La domanda risarcitoria è stata respinta, anche perché formulata genericamente. Spese a carico della ricorrente, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001

    La ricorrente ha partecipato alla selezione indetta dall’-OMISSIS-, con bando del Direttore Generale Rep. n. 333 del 2.2.2026, finalizzata alla creazione di una graduatoria aperta per il conferimento di incarichi di collaborazione libero professionale ex art. 7, comma sesto, del D.Lgs. 165/2001 a medici competenti per lo svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria presso l’ateneo.

    La disposizione costituisce il fondamento del conferimento degli incarichi di collaborazione professionale oggetto della selezione; la decisione non ne sviluppa un’interpretazione autonoma.

  • art. 38 d.lgs. 81/2008

    Ed invero, se il chiaro e non contestato scopo della selezione era quello di stilare una graduatoria di professionisti a cui l’amministrazione potesse attingere per attribuire incarichi annuali di medico competente presso l’ateneo, è gioco forza ritenere che, per essere ricompresi nella predetta graduatoria, i professionisti dovessero essere già medici laureati, abilitati, in possesso degli specifici requisiti previsti dall’art. 38 per i medici competenti e, pertanto, già iscritti al relativo Elenco Nazionale.

    I requisiti professionali prescritti per svolgere l’attività di medico competente, insieme all’iscrizione all’Elenco richiesta dal bando, dovevano essere già posseduti per l’inclusione nella graduatoria predisposta per il conferimento degli incarichi.

  • artt. 1363 e 1367 c.c.

    Alla luce di quanto sopra, si giustifica, pertanto, l’applicazione degli ulteriori criteri ermeneutici dell’interpretazione sistematica e conservatrice di cui ai richiamati artt. 1363 e 1367 c.c., in forza dei quali può affermarsi che, con l’espressione in esame, l’amministrazione abbia fatto riferimento ai requisiti per poter partecipare alla procedura e, dunque, essere iscritti nella graduatoria, trovando smentita l’interpretazione proposta dalla ricorrente.

    Quando la clausola del bando non è univoca, essa va interpretata considerando le clausole nel loro insieme e, in caso di dubbio, privilegiando il significato che conserva la funzione e gli effetti della procedura; nel caso concreto ciò porta a qualificare i requisiti elencati come requisiti di partecipazione.

  • artt. 3 e 7 l. 241/1990

    La censura non merita accoglimento, posto che, come ormai costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, anche di questo T.A.R., le procedure selettive sono procedimenti ad istanza di parte le cui regole sono note ab origine al partecipante. L’esclusione per mancanza dei requisiti non costituisce un subprocedimento autonomo rispetto all’unico procedimento concorsuale finalizzato alla selezione, sicché non si configura un autonomo incombente partecipativo a carico dell’amministrazione

    Nella procedura selettiva l’esclusione per mancanza dei requisiti è interna all’unico procedimento concorsuale e non determina un autonomo obbligo di avvio o partecipazione procedimentale nei confronti del candidato.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Peraltro, alla luce di quanto chiarito nei precedenti paragrafi, l’operato dell’amministrazione è risultato essere aderente al bando, e dunque vincolato rispetto a quanto ivi disposto, operando, in ogni caso, la disposizione di cui all’art. 21 octies, secondo comma, della L. 241/1990.

    Quando l’esito della procedura è vincolato dalle prescrizioni del bando e l’amministrazione vi si è attenuta, la mancata comunicazione contestata non comporta l’annullamento, trovando applicazione la disposizione sui vizi procedimentali non invalidanti.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Neppure può ritenersi che l’amministrazione dovesse preavvertire la ricorrente ai sensi dell’art. 10 bis della medesima legge, in quanto il citato articolo esclude espressamente l’applicabilità dell’istituto del preavviso di rigetto alle procedure concorsuali (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III ter, 4.5.2022, n. 5554).

    Il preavviso di rigetto non si applica alle procedure concorsuali e selettive.

Massime di principio

  • Quando una clausola di un avviso selettivo raggruppa sotto un’unica formula i requisiti per lo svolgimento dell’incarico, la sua portata va ricostruita considerando l’intero testo e lo scopo della procedura. Se questa è diretta a formare una graduatoria di professionisti immediatamente nominabili e richiede che tutti i requisiti siano autodichiarati nella domanda, i requisiti professionali elencati si intendono da possedere alla data di presentazione della candidatura, salvo che l’avviso disponga chiaramente altrimenti.
  • L’esclusione di un candidato per mancanza dei requisiti, nell’ambito di una procedura selettiva a istanza di parte, non costituisce un subprocedimento autonomo e non comporta un autonomo obbligo partecipativo o una separata comunicazione di avvio; il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 non si applica alle procedure concorsuali.
  • L’amministrazione può stabilire requisiti selettivi ulteriori e più rigorosi rispetto ai requisiti minimi di legge quando siano coerenti con la particolare professionalità richiesta e trovino giustificazione nella disciplina regolamentare applicabile; tali scelte discrezionali sono sindacabili in sede giurisdizionale nei limiti della manifesta irragionevolezza.
  • La durata dell’iscrizione a un elenco professionale può essere utilizzata come requisito minimo selettivo quale indicatore del possesso continuativo dei requisiti necessari all’esercizio dell’attività, e può cumularsi con una distinta valorizzazione dell’esperienza professionale documentata.
  • Le censure rivolte contro un requisito di ammissione immediatamente escludente contenuto nel bando devono essere proposte con l’immediata impugnazione della lex specialis.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciPartecipazione al procedimento
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaVizi formali non invalidantiPartecipazione procedimentale

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