Cassazione Penale, Sentenza n. 24695/2023 del 08/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che li aveva riconosciuti responsabili, in concorso, del reato di porto illegale di arma da sparo (fucile Breda cal. 12), di minacce aggravate con esplosione di colpi d'arma da fuoco (art. 612, comma 2, c.p.) e – originariamente – della contravvenzione per esplosioni pericolose (art. 703 c.p., poi dichiarata estinta per prescrizione). I motivi di ricorso denunciavano: 1) carenza/contraddittorietà della prova e travisamento probatorio, in particolare sull'affidabilità della testimonianza dell'appuntato Simone Stabile e sul valore delle intercettazioni ambientali; 2) intervenuta prescrizione del reato di minaccia aggravata (art. 612, comma 2), per decorso del termine massimo di sette anni e sei mesi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse svolto una motivazione ampia, coerente e congrua, basata sulla convergenza di elementi (testimonianza investigativa, conversazioni intercettate, agganci alle celle telefoniche e riscontri oggettivi dalle telecamere) e che le censure prospettate si limitassero a una nuova valutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Quanto alla prescrizione, la Corte ha osservato che, pur essendo intervenuta in termini temporali, non poteva essere dichiarata l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 129 c.p.p. perché il ricorso si è rivelato inammissibile e quindi non idoneo a formare un rapporto di impugnazione valido. Conseguentemente è stata confermata la pronuncia di appello (condanne e quantificazioni ivi indicate); i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e a una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
legge 02 ottobre 1967, n. 895
art. 4, commi 1 e 2, lett. a) e art. 7
Norma che disciplina l'aggravante connessa all'uso di armi; applicata per contestare l'aggravante relativa al porto ed uso di armi nell'ambito del reato.
legge 14 ottobre 1974, n. 497
art. 12 e art. 14 (in relazione alla sostituzione normativa della legge 895/1967)
Riferimento alla modifica/sostituzione di taluni commi della legge 895/1967; citata per ricostruire la disciplina applicabile.
Codice Penale
art. 612, comma 2; art. 703; art. 110
Art. 612 c.2 (minaccia aggravata mediante esplosione di colpi) applicato per il reato principale; art.703 (esplosioni pericolose) originariamente contestato e poi dichiarato prescritto; art.110 (concorso di persone) usato per la qualificazione della responsabilità concorrente.
Codice Penale (prescrizione)
Norme sul decorrere e calcolo della prescrizione; utilizzate per accertare la scadenza del termine prescrizionale del reato contestato.
Codice di Procedura Penale
art. 129, comma 1; art. 606, comma 1 (lett. c) e lett. e)); art. 609, comma 2; art. 173 disp. att.
Art.129 c.p.p. (effetti dell'impugnazione e dichiarazione di estinzione per prescrizione) richiamato per spiegare perché la prescrizione non è stata dichiarata; art.606 c.p.p. regola i motivi di ricorso in Cassazione e limita il sindacato di legittimità; art.609 c.p.p. richiamato nella parte relativa alla declaratoria d'ufficio della prescrizione; art.173 disp. att. citato per i limiti di sintesi nella esposizione dei motivi.
Codice Penale (riferimento normativo citato in ricorso)
art. 339 (richiamato come riferimento nelle censure)
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla qualificazione del reato e alla mancanza di prova; la Corte lo considera nel quadro delle censure, ma ne respinge l'argomentazione per genericità/inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di Cassazione non è consentito riformulare il giudizio di merito: le censure che si limitano a chiedere una diversa valutazione delle prove sono inammissibili.
- Il vizio di "travisamento della prova" è deducibile in Cassazione solo se il giudice di merito si è fondato su una prova inesistente o su un risultato di prova oggettivamente diverso da quello reale; non basta contestare la valutazione delle prove.
- Le decisioni motivatamente fondate sulla convergenza di elementi eterogenei (testimonianze, intercettazioni, dati di localizzazione) sono difficili da scalfire in sede di legittimità se la motivazione è coerente e analitica.
- La prescrizione del reato può essere rilevata anche d'ufficio, ma non può essere dichiarata quando l'impugnazione è ritenuta inammissibile: un ricorso privo dei requisiti di ammissibilità non consente la formazione del rapporto processuale necessario per l'applicazione dell'art.129 c.p.p.
- Per battere una condanna in sede di legittimità è necessario produrre censure specifiche, ben motivate e atte a mostrare vizi formali o di diritto (es. violazione di norma processuale, errore di diritto, travisamento della prova come sopra definito), non semplici rilievi sulla valutazione del merito.
- Le prove raccolte tramite intercettazioni e riscontri tecnici (videosorveglianza, celle telefoniche) hanno valore probatorio se inserite in un ragionamento logico e confrontate con il resto del materiale istruttorio; la loro sola esistenza non determina automaticamente l'innocenza o la colpevolezza, ma la loro convergenza rafforza la motivazione del giudice.
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