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Sentenza

Sentenza n. 719/2021 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento - della nota del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – I Reparto – SM – Ufficio Personale Appuntati e Carabinieri -OMISSIS- di comunicazione di sospensione dell'avanzamento per il primo semestre 2019, subordinatamente alla mancata formalizzazione del provvedimento di transito nei ruoli civili del Ministero della Difesa, ai sensi dell'art. 1051 bis del D.Lgs. n. 66 del 2010; - nonché per il riconoscimento del diritto del ricorrente ad ottenere l'inserimento a ratifica nell'aliquota di avanzamento del primo semestre 2019 ai fini economici e giuridici;

Giustizia amministrativa202001243

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri che subordinava la valutazione per l'avanzamento nel primo semestre 2019 alla mancata formalizzazione del transito nei ruoli civili del Ministero della Difesa

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la nota che, in risposta alla sua istanza di riesame, aveva escluso la valutazione per l'avanzamento al grado di appuntato per il primo semestre 2019, salvo che non fosse formalizzato il transito nei ruoli civili. Con un unico motivo articolato ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 1051, comma 2, 1051-bis, 1093 e 1311 del d.lgs. 66/2010, delle disposizioni richiamate del d.P.R. 51/2009 e dell'art. 2 del d.m. 18 aprile 2002, nonché eccesso di potere per difetto d'istruttoria, carenza dei presupposti, erronea valutazione e illogicità. Secondo il ricorrente, una volta annullata in autotutela la precedente collocazione che aveva costituito l'originaria ragione ostativa alla valutazione, l'Amministrazione avrebbe dovuto reintegrarlo nella procedura «ora per allora», considerando la situazione esistente alla chiusura della valutazione nel giugno 2020. La domanda di transito, presentata il 10 agosto 2020, sarebbe stata successiva alla conclusione della procedura e quindi inidonea a impedirne la valutazione. L'Amministrazione ha eccepito che la precedente sospensione non era stata impugnata e ha sostenuto che la domanda di transito costituiva comunque causa ostativa ai sensi del d.m. 18 aprile 2002.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati. Ha ritenuto che l'annullamento in autotutela della nota del 28 maggio 2020, adottata in assenza dei presupposti per il collocamento del militare nella condizione ostativa, avesse rimosso ex tunc anche la successiva sospensione dall'avanzamento, che su quella nota si fondava esclusivamente. La nota impugnata, recante una ragione ostativa nuova rispetto alle precedenti determinazioni, era innovativa e non meramente confermativa, ed era stata tempestivamente impugnata; la precedente sospensione risultava comunque caducata insieme al suo presupposto. L'Amministrazione avrebbe dovuto valutare il militare assumendo come riferimento la situazione di fatto e di diritto esistente al termine della procedura, nel giugno 2020. La domanda di transito del 10 agosto 2020 era sopravvenuta e non poteva incidere su una valutazione che, per effetto della reintegrazione, doveva svolgersi «ora per allora». È stata quindi annullata la nota impugnata ed è stato imposto all'Amministrazione di procedere alla valutazione, senza riconoscere però un diritto all'avanzamento o alla promozione: la posizione del militare è di interesse legittimo e la verifica dei presupposti e il giudizio di idoneità spettano all'Amministrazione. Le spese sono state integralmente compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 2 d.m. 18 aprile 2002

    Le parti dibattono, quindi, esclusivamente in ordine alla rilevanza, ai sensi dell’art. 2 cit., della domanda di transito rispetto ad una procedura di avanzamento che, alla data di presentazione della predetta istanza risultava già conclusa per lo scaglione in valutazione e da cui il militare sia rimasto illegittimamente escluso (rectius sospeso).

    La sospensione prevista per la domanda di transito non può incidere su una procedura di avanzamento già conclusa prima della presentazione della domanda, quando la valutazione deve essere ripristinata retroattivamente a seguito della rimozione della precedente illegittima esclusione.

  • art. 1051-bis d.lgs. 66/2010

    D’altro canto, come già evidenziato nell’ordinanza cautelare interlocutoria, quanto sin qui indicato altro non è se non espressione del principio generale, di cui la disposizione di cui all’art. 1051 bis COM fa espressa applicazione per specifiche ipotesi, per cui la maturazione dei requisiti per l’avanzamento in data anteriore all’evento estintivo del rapporto consente comunque la progressione, se tali requisiti si sono già verificati.

    La disposizione esprime, per le ipotesi specificamente contemplate, il principio per cui la maturazione dei requisiti di avanzamento prima dell'evento che incide sul rapporto consente comunque la progressione; nel caso deciso, ciò sostiene la valutazione retroattiva sulla base della situazione esistente alla chiusura della procedura.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione annulla d'ufficio un atto illegittimo che costituiva l'unico presupposto di un'esclusione o sospensione da una procedura di avanzamento, la rimozione opera ex tunc e comporta il ripristino della posizione che l'interessato avrebbe avuto se l'atto non fosse stato adottato, con conseguente obbligo di valutazione «ora per allora».
  • La valutazione ripristinatoria deve essere compiuta considerando la situazione di fatto e di diritto esistente alla data in cui si è conclusa la procedura originaria; una causa di sospensione sopravvenuta dopo tale data non può incidere retroattivamente sulla valutazione.
  • L'annullamento dell'esclusione da una procedura di avanzamento attribuisce il diritto a essere valutati secondo la situazione rilevante, ma non determina automaticamente il diritto alla promozione, che resta subordinata al giudizio e alla verifica dei requisiti riservati all'Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamento
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiAutotutela decisoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

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