Sentenza n. 3499/2021 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 02796/2013, resa tra le parti, concernente la corresponsione del trattamento economico per il personale trasferito d’autorità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. I-bis, n. 2796/2013, che aveva respinto la domanda di accertamento del diritto all’indennità di trasferimento per personale trasferito d’autorità
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I militari appellavano la sentenza che aveva negato loro il trattamento economico previsto per i trasferimenti d’autorità, sostenendo l’erroneità della decisione e riproponendo sostanzialmente i motivi dedotti in primo grado. La controversia riguardava l’assegnazione, il 23 marzo 2001, al termine di un corso svolto dal 5 al 23 marzo 2001 per conseguire la specializzazione di addetto alle Compagnie di intervento operativo, istituite nel 2001. Gli appellanti sostenevano che l’assegnazione dovesse essere qualificata come trasferimento d’autorità, benché fosse avvenuta dopo un interpello e su domanda degli interessati, poiché l’istituzione dei nuovi reparti rispondeva all’interesse pubblico. Il Ministero chiedeva il rigetto dell’appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. L’assegnazione è stata ricondotta a una procedura di interpello per la copertura dei posti disponibili: l’interpello consentiva ai militari di manifestare il proprio interesse e il successivo trasferimento non era quindi autoritativo o automatico. Il fatto che l’Amministrazione perseguisse l’interesse pubblico a dotare di personale le nuove compagnie non eliminava l’interesse individuale, esplicitato nelle domande; risultava inoltre che alcuni militari avevano già chiesto di essere assegnati alle Regioni interessate. La regola elaborata per i trasferimenti conseguenti alla soppressione del reparto d’origine non era applicabile: in quel caso il trasferimento è d’ufficio perché imposto dalla scelta organizzativa dell’Amministrazione, mentre qui i reparti d’origine non erano stati soppressi e l’assegnazione era avvenuta dopo un interpello e un corso. Non spettava pertanto l’indennità richiesta. Spese del grado compensate.
Norme richiamate
art. 1 l. 29 marzo 2001, n. 86
Il comma 1-bis, introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’art.1, comma 163, della legge 24.12.2012, n. 228, ha aggiunto che “L’indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d’autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni”.
L’indennità spetta, secondo la disciplina richiamata, in presenza dei presupposti del trasferimento d’autorità e degli ulteriori requisiti territoriali indicati in sentenza; nel caso concreto mancava il trasferimento d’autorità, essendo l’assegnazione avvenuta a seguito di interpello e su domanda.
Massime di principio
- L’indennità prevista per il trasferimento d’autorità del personale militare presuppone che il trasferimento sia collegato esclusivamente all’interesse dell’Amministrazione; non ricorre tale requisito quando l’assegnazione a posti disponibili segue un interpello al quale il dipendente risponde presentando domanda.
- L’interesse pubblico a coprire posti presso reparti di nuova istituzione non trasforma, da solo, in trasferimento d’autorità un’assegnazione conseguente a interpello e a domanda dell’interessato.
- La qualificazione come trasferimento d’ufficio del trasferimento conseguente alla soppressione del reparto d’origine, in quanto diretto a risolvere un problema organizzativo derivante da una scelta dell’Amministrazione, non si estende automaticamente all’assegnazione a reparti di nuova istituzione dopo un corso e un interpello, quando il reparto di provenienza non sia stato soppresso.
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