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Sentenza

Sentenza n. 2776/2021 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Valle d’Aosta, n. 96 del 15 novembre 2012, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa201304091

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego del Comando Generale della Guardia di Finanza del pagamento dell’indennità di trasferimento d’autorità, confermato dalla sentenza del TAR Valle d’Aosta n. 96 del 15 novembre 2012

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti, trasferiti d’autorità il 24 dicembre 2009 dal Gruppo di Pollein alla sede di Aosta, avevano chiesto nel febbraio 2011 le indennità previste dall’art. 1 della legge n. 86/2001, dall’art. 21 della legge n. 836/1973 e dall’art. 47 del d.P.R. n. 164/2002. Il diniego del 12 gennaio 2012 era stato impugnato e il TAR aveva respinto il ricorso. In appello hanno dedotto, da un lato, violazione e falsa applicazione delle norme sulle indennità e difetto di motivazione, sostenendo che la legge n. 86/2001 avrebbe disciplinato autonomamente i presupposti del beneficio e richiamato le diarie di missione soltanto per quantificarlo, senza richiedere una distanza minima tra le sedi; hanno inoltre contestato l’interpretazione sistematica accolta dall’Adunanza Plenaria, richiamando la portata innovativa della nuova disciplina rispetto alla legge n. 100/1987. Dall’altro lato, hanno denunciato disparità di trattamento, poiché l’Amministrazione avrebbe riconosciuto in precedenti casi l’indennità per trasferimenti analoghi.

La decisione

L’appello è respinto e la sentenza del TAR Valle d’Aosta è confermata. Il Collegio aderisce all’orientamento dell’Adunanza Plenaria: il riconoscimento dell’indennità prevista dall’art. 1, comma 1, della legge n. 86/2001 presuppone una distanza non inferiore a dieci chilometri tra la sede di provenienza e quella di destinazione, oltre al trasferimento d’autorità e alla collocazione delle sedi in comuni diversi. Il richiamo al trattamento economico di missione rileva anche per il presupposto sostanziale della distanza, non soltanto per il calcolo dell’importo; la diversa lettura degli appellanti è quindi infondata. È respinta anche la censura di disparità di trattamento: essa può configurarsi solo a fronte di situazioni assolutamente identiche trattate irragionevolmente in modo diverso, ma non consente di estendere un beneficio eventualmente attribuito illegittimamente ad altri, poiché l’illegittimità di precedenti condotte amministrative non vincola l’azione futura dell’Amministrazione. Spese del grado compensate per la particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 1, l. 29 marzo 2001, n. 86

    Nel rilevare l’assenza di elementi giustificanti la mancata adesione all’orientamento del quale si è dato, precedentemente, conto, non può il Collegio omettere di ribadire che l’attribuzione della speciale indennità economica per il trasferimento d’autorità del personale individuato dall’art. 1, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 86, è subordinata al requisito generale della distanza minima non inferiore ai dieci chilometri tra la sede di provenienza e quella di destinazione.

    L’indennità per trasferimento d’autorità è dovuta soltanto se la sede di destinazione dista almeno dieci chilometri da quella di provenienza; il rinvio al trattamento di missione incide anche sui presupposti sostanziali del beneficio.

  • art. 3 l. 18 dicembre 1973, n. 836

    La normativa del 2001 richiama, in modo esplicito, il trattamento economico di missione, il quale è tuttora subordinato, indiscutibilmente, al requisito della distanza minima di dieci chilometri. Il rinvio non riguarda solo il criterio di quantificazione dell’indennità, ma anche uno dei presupposti sostanziali del trattamento economico stabilito per il trasferimento di ufficio.

    Il requisito dei dieci chilometri previsto per l’indennità di missione si applica anche all’indennità mensile di trasferimento richiamata dalla legge n. 86/2001, per assicurare coerenza al sistema.

Massime di principio

  • L’indennità prevista dall’art. 1, comma 1, della legge n. 86/2001 per il trasferimento d’autorità del personale individuato dalla norma spetta quando ricorrono congiuntamente il trasferimento d’ufficio, la collocazione della nuova sede in un comune diverso e una distanza tra la sede originaria e quella nuova non inferiore a dieci chilometri.
  • Il richiamo della legge n. 86/2001 al trattamento economico di missione non riguarda soltanto il criterio di quantificazione dell’indennità di trasferimento, ma anche il requisito sostanziale della distanza minima di dieci chilometri.
  • La disparità di trattamento è configurabile solo in presenza di situazioni di fatto assolutamente identiche e di un’irragionevole diversità di trattamento; non è invece possibile ottenere l’estensione di un beneficio eventualmente riconosciuto illegittimamente ad altri, perché l’illegittimità pregressa non vincola l’Amministrazione né deroga al principio di legalità.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamento
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiEccesso di poterePrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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