Sentenza n. 4792/2021 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (Sezione Prima), n. 36/2021, resa tra le parti, pubblicata il 1° febbraio 2021 e notificata in pari data, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 512/2020.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego parziale di accesso alla documentazione relativa a titoli edilizi, consistente nella trasmissione di copie solo di una parte degli atti e nella possibilità di visionare i documenti restanti senza estrarne copia
Esito
Favorevole al resistente (comune)
La controversia
Il consigliere comunale ha appellato la sentenza del TAR Lazio, sezione staccata di Latina, n. 36/2021, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 116 c.p.a. contro la nota del Comune del 1° settembre 2020, ritenendola meramente confermativa della nota del 10 luglio 2020, non impugnata tempestivamente. L'appellante ha contestato tale qualificazione, sostenendo che la nota del 10 luglio fosse interlocutoria e non provvedimentale. Ha inoltre riproposto le censure di primo grado: violazione dell’art. 43, comma 2, d.lgs. 267/2000, degli artt. 22 ss. l. 241/1990 e dell’art. 14 dello Statuto comunale, poiché il Comune aveva trasmesso copia solo di una parte dei titoli edilizi richiesti e aveva consentito per i restanti soltanto la visione, senza rilascio di copie.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha riconosciuto l’errore del TAR nel qualificare la nota del 1° settembre 2020 come meramente confermativa: la nota del 10 luglio 2020 era una comunicazione interlocutoria, priva di natura provvedimentale, sicché non poteva costituire un precedente atto lesivo non impugnato. Ha tuttavia respinto l’appello nel merito e, riformando la sentenza, ha respinto il ricorso di primo grado. L’art. 43, comma 2, TUEL attribuisce al consigliere il diritto di ottenere notizie e informazioni utili all’espletamento del mandato, ma non garantisce incondizionatamente l’estrazione di copia di ogni documento; tale diritto va interpretato in rapporto alle funzioni consiliari di indirizzo e controllo politico-amministrativo. Anche lo Statuto comunale garantiva la visione degli atti senza imporre il rilascio di copie. Poiché il consigliere aveva potuto visionare il 17 luglio 2020 la documentazione richiesta, il Comune aveva assicurato l’ostensione dovuta. Spese del grado compensate.
Norme richiamate
art. 43, comma 2, d.lgs. 267/2000
Il diritto del consigliere comunale all’accesso agli atti dell’ente locale ex art. 43, c. 2, D.Lgs. n. 267 del 2000 non è, dunque, incondizionato
Il diritto di accesso del consigliere è funzionale all’espletamento del mandato e deve essere strumentale alle funzioni consiliari di indirizzo e controllo; la disposizione non impone l’estrazione di copia di tutta la documentazione, purché siano rese disponibili le notizie e le informazioni utili.
art. 42, comma 1, d.lgs. 267/2000
Il descritto limite implica che il bisogno di conoscenza del titolare della carica elettiva debba porsi in rapporto di strumentalità con la funzione ‘di indirizzo e di controllo politico-amministrativo’, di cui nell’ordinamento dell’ente locale è collegialmente rivestito il consiglio comunale (art. 42, c. 1, t.u.e.l.), e alle prerogative attribuite singolarmente al componente dell’organo elettivo (art. 43).
La conoscenza richiesta dal consigliere deve avere un rapporto di strumentalità con le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo del consiglio e con le prerogative individuali del componente.
artt. 22 e seguenti l. 241/1990
l’articolo 43 t.u.e.l. non impone l’estrazione di copia di tutta la documentazione richiesta, ma consente genericamente ai consiglieri comunali di “ottenere” tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del loro mandato
La decisione delimita il diritto azionato sulla base della disciplina speciale dell’accesso dei consiglieri: l’accesso è soddisfatto mediante l’acquisizione delle informazioni utili al mandato e non comporta necessariamente il rilascio di copia di ogni documento.
art. 14, comma 3, Statuto comunale
l’articolo 14, comma 3, dello Statuto comunale (doc. 9 del fascicolo del ricorrente in primo grado), per quanto concerne il diritto di accesso dei consiglieri comunali, consente solo di “visionare gli atti ed i documenti”, senza imporre in ogni caso l’estrazione di copia
La previsione statutaria riconosce la possibilità di visionare gli atti, ma non stabilisce un obbligo generalizzato di rilasciarne copia.
art. 116 c.p.a.
con la quale il primo giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’odierno appellante, ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., avverso il diniego di accesso agli atti opposto dal predetto Comune
La disposizione individua il rito speciale con cui era stato proposto il ricorso contro il diniego di accesso; la sentenza d’appello ha riformato la declaratoria di inammissibilità del TAR, decidendo il ricorso nel merito e respingendolo.
Massime di principio
- Il diritto di accesso del consigliere comunale previsto dall’art. 43, comma 2, TUEL è funzionale all’espletamento del mandato e il bisogno di conoscenza deve essere strumentale alle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo e alle prerogative del consigliere.
- L’art. 43, comma 2, TUEL non attribuisce un diritto incondizionato a ottenere copia di ogni documento richiesto: è sufficiente che il consigliere possa acquisire le notizie e le informazioni utili al mandato secondo le modalità previste dalla disciplina applicabile.
- Una nota interlocutoria che non abbia natura provvedimentale non costituisce un precedente atto lesivo e non può fondare la qualificazione di una successiva determinazione come meramente confermativa.
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