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Sentenza

Sentenza n. 974/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 106/2025 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata in data 23.01.2025.

Giustizia amministrativa202600129

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 106/2025 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, divenuta definitiva, deducendo la perdurante inerzia del Ministero nell'esecuzione delle statuizioni contenute nel giudicato. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione. Il Ministero non si è costituito in giudizio.

La decisione

Il TAR ha accertato che la sentenza civile era passata in giudicato, come risultante dall'attestazione della cancelleria, e che il termine dilatorio per l'esecuzione era decorso. Ritenuta perdurante l'inadempienza dell'Amministrazione, ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e includendo le spese liquidate dal giudice ordinario e quelle del giudizio di ottemperanza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta, su istanza della ricorrente, il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, o un funzionario delegato, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, adottando le misure necessarie, compresa la nomina di un commissario ad acta.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il provvedimento giurisdizionale da eseguire è passato in giudicato, è decorso il termine dilatorio applicabile e l'Amministrazione permane inadempiente.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'Amministrazione di eseguire specificamente le statuizioni del giudicato entro un termine determinato, tenendo conto di quanto eventualmente già corrisposto e delle spese dovute.
  • In caso di ulteriore inerzia dell'Amministrazione, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte vittoriosa e nei termini stabiliti dal giudice.
  • La perdurante mancata esecuzione del giudicato comporta la condanna dell'Amministrazione inadempiente alle spese del giudizio di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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