Cassazione Civile, Ordinanza n. 13731/2023 del 18/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento TIA 2007 emesso da un comune nei confronti di una società di trasporti per omesso versamento della tariffa rifiuti relativa a superfici aziendali, in particolare aree scoperte/piazzale utilizzati per il transito e la sosta provvisoria di autoveicoli. Nel merito la società contestava: la tempestività della notifica dell'atto e la decadenza del potere accertativo; la validità della notifica eseguita a soggetto non qualificato; la motivazione dell'avviso; l'applicabilità della presunzione di produttività dei rifiuti e la tassabilità del piazzale; la conformità del regolamento comunale; l'asserita prova della mancata produzione di rifiuti; la mancata fruizione del servizio di raccolta; la riduzione della superficie imponibile; la debenza della quota variabile della TIA; l'applicazione di interessi per ritardata iscrizione a ruolo; il preteso giudicato interno sulla riduzione già riconosciuta; e, infine, l'assoggettamento ad IVA della TIA. Il comune, a sua volta, proponeva ricorso incidentale avverso la disapplicazione delle sanzioni disposta dal giudice regionale, ritenuta priva di adeguata motivazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale soltanto sul quindicesimo motivo, relativo all'assoggettamento ad IVA della TIA, ritenendo che la tariffa abbia natura tributaria e non sia quindi assoggettabile ad IVA. Ha inoltre accolto il ricorso incidentale del comune sul motivo relativo alle sanzioni, rilevando che la Commissione tributaria regionale aveva motivato in modo apodittico e apparente la disapplicazione delle sanzioni. Per il resto ha rigettato i motivi della società, confermando in sostanza la legittimità dell'avviso di accertamento quanto a notifica, decadenza, tassabilità delle aree e altri profili dedotti. La sentenza è stata quindi cassata in relazione ai soli capi accolti, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
primo comma, nn. 3, 4 e 5
Sono stati richiamati i diversi vizi deducibili in cassazione; le censure che in realtà investivano l'omessa applicazione di norme giuridiche non potevano essere ricondotte al n. 5.
art. 112 c.p.c.
È stato evocato per denunciare omessa pronuncia; la Corte ha distinto tra omessa pronuncia e dissenso sulla motivazione o sulla valutazione delle questioni.
art. 366 c.p.c.
La ricorrente deve rispettare l'onere di specificità, trascrivendo gli atti o i passi rilevanti; la mancanza di trascrizione dell'avviso di accertamento impedisce la verifica della censura sulla motivazione.
art. 1, comma 161, L. 296/2006
In materia di notificazione dell'atto impositivo, rileva il termine di decadenza per l'esercizio del potere accertativo, ma la tempestività va valutata alla data di spedizione/consegna dell'atto al notificatore, non a quella di ricezione.
art. 26 d.P.R. 602/1973
Richiamato insieme alle regole sulla notifica per posta degli atti tributari.
art. 145 c.p.c.
È stata richiamata la disciplina della notifica alle persone giuridiche, con rilievo della prova del rapporto del consegnatario con la società quando il destinatario contesta specificamente.
art. 146 c.p.c.
Richiamato insieme alle norme sulla notificazione; il punto centrale è la validità della consegna a persona addetta o incaricata.
art. 157 c.p.c.
Richiamato nel motivo sulla notifica; la nullità della notificazione richiede la specifica contestazione della legittimazione del consegnatario.
art. 7 L. 212/2000
Richiamato per la motivazione dell'avviso di accertamento; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
art. 3 L. 241/1990
Richiamato quale parametro della motivazione amministrativa dell'atto impositivo.
art. 238 d.lgs. 152/2006
Richiamato dalla società per sostenere il venir meno della presunzione di produttività dei rifiuti; la Corte ha escluso che ciò impedisse l'applicazione della disciplina TARSU/TIA richiamata.
art. 62 d.lgs. 507/1993
Costituisce la norma cardine: la tassa rifiuti è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali e aree scoperte; le esclusioni sono tassative, non automatiche, e richiedono prova contraria su circostanze oggettive e permanenti.
art. 66 d.lgs. 507/1993
Le riduzioni previste non operano automaticamente e producono effetto solo dall'anno successivo, previa deduzione delle circostanze nella denuncia.
art. 49 d.lgs. 22/1997
La TIA è una variante della TARSU e ha natura tributaria; il prelievo è dovuto per l'occupazione di locali e aree scoperte idonee alla produzione di rifiuti.
art. 16 d.P.R. 158/1999
Richiamato dalla ricorrente sulla quota variabile della tariffa; la Corte ha ritenuto infondata la censura alla luce della natura e struttura della TIA.
art. 52 d.lgs. 446/1997
Consente ai comuni di disciplinare, con regolamento, entrate anche tributarie e di prevedere interessi sulle somme dovute a titolo di imposta.
art. 115 c.p.c.
Il principio di non contestazione riguarda fatti storici e non le conclusioni ricostruttive tratte dalla valutazione dei documenti.
art. 149 c.p.c.
Richiamato attraverso la giurisprudenza costituzionale sulla notificazione a mezzo posta; la data rilevante per il notificante è quella di spedizione/consegna al servizio postale.
art. 60 d.P.R. 600/1973
In materia tributaria la notificazione a mezzo posta si considera fatta alla data della spedizione; i termini decorrono dalla ricezione per il destinatario.
art. 7, comma 9, regolamento comunale TIA
La Corte ha ritenuto che il regolamento, per la parte richiamata, fosse conforme ai principi di tassabilità delle aree scoperte, escludendo esenzioni automatiche non fondate su fattori oggettivi e permanenti.
art. 11, regolamento comunale TIA
Richiamato dalla società per sostenere esenzioni; la censura è stata disattesa perché il regolamento non derogava ai principi di legge applicabili.
Massime di principio
- In materia di notificazione degli atti impositivi a mezzo posta, ai fini della decadenza del potere di accertamento del notificante rileva la data di spedizione o di consegna del plico al servizio postale, non quella di ricezione da parte del destinatario.
- La validità della notificazione eseguita a persona diversa dal legale rappresentante di una società può essere contestata solo con specifica deduzione della mancanza di un rapporto idoneo con il consegnatario; in difetto di contestazione specifica, il rapporto si ha per ammesso.
- Nel giudizio di cassazione la censura sulla motivazione dell'avviso di accertamento richiede il rispetto del principio di specificità: occorre trascrivere o indicare puntualmente i passaggi dell'atto impugnato su cui si fonda la doglianza.
- Ai fini della tassa rifiuti, la regola generale è la tassabilità di locali e aree scoperte occupati o detenuti; le esclusioni e riduzioni sono eccezionali, non automatiche e devono essere provate dal contribuente con elementi oggettivi e circostanze permanenti di inidoneità alla produzione di rifiuti.
- La nozione di area scoperta esente richiede che il bene, per natura o per stabile destinazione, sia oggettivamente non idoneo a produrre rifiuti; non basta il mero collegamento funzionale con l'attività produttiva o la diversa modalità di utilizzo contingente.
- La mancata fruizione concreta del servizio di raccolta rifiuti non esclude il tributo, quando il servizio sia istituito e disponibile; al più può incidere sulla misura dovuta secondo le regole applicabili.
- La TIA ha natura tributaria e, in quanto tale, non è assoggettabile ad IVA.
- La disapplicazione di sanzioni richiede una motivazione effettiva e non apparente, che dia conto delle ragioni di diritto e di fatto della scelta del giudice.
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