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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14877/2024 del 28/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La società fornitrice ha chiesto l'ammissione al passivo fallimentare per un credito complessivo derivante dalla somministrazione di energia elettrica in favore della società poi fallita. Il tribunale ha rigettato l'insinuazione, ritenendo, da un lato, che un decreto ingiuntivo emesso in precedenza ma ancora opposto al momento del fallimento non fosse opponibile alla massa dei creditori; dall'altro, che le fatture prodotte non bastassero a provare, nei confronti del curatore, l'effettiva esecuzione della fornitura, soprattutto perché la fornitura era stata contestata dal debitore prima del fallimento. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione di legge, sostenendo che il decreto ingiuntivo era assistito da documentazione depositata prima del fallimento e dunque opponibile ai creditori ai sensi dell'art. 2704 c.c.; 2) omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che dalle prove del giudizio di opposizione risultava l'effettiva erogazione dell'energia e la certificazione dei consumi da parte del distributore; 3) analogo omesso esame con riguardo alle certificazioni del distributore che attestavano i consumi effettivi. La Corte ha ritenuto inammissibili tutti i motivi perché, in sostanza, miravano a una rivalutazione del merito e non denunciavano un vero omesso esame di fatti decisivi; inoltre il ricorso non indicava con precisione in quale atto e in quali termini le questioni fossero state ritualmente poste nei gradi di merito. La Corte ha ribadito che, nel contratto di somministrazione, chi agisce per il pagamento del corrispettivo o per l'ammissione al passivo deve provare di avere esattamente adempiuto, e che né il decreto ingiuntivo non definitivo al momento del fallimento né le fatture, da sole, sono idonei a provare il credito verso la massa, essendo il curatore terzo rispetto al rapporto contrattuale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che i motivi erano solo apparentemente di violazione di legge, ma in realtà sollecitavano una diversa valutazione delle prove, attività riservata al giudice di merito. Ha inoltre rilevato la carenza di specificità ex artt. 366 e 369 c.p.c. quanto alla deduzione delle questioni e dei documenti nei precedenti gradi. Nessuna spesa è stata liquidata per la mancata costituzione del fallimento; è stato anche dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    La censura per violazione di legge non può essere usata per ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove; nel caso, i motivi erano in realtà diretti contro l'accertamento di merito.

  • art. 360 c.p.c.

    L'omesso esame è configurabile solo quando sia del tutto mancato l'esame di un fatto storico decisivo e discusso, non già quando il giudice abbia valutato le prove in modo non condiviso dalla parte.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile se non indica specificamente in quale atto e in quali termini le questioni e i documenti siano stati dedotti nel merito.

  • art. 369 c.p.c.

    Gli atti e i documenti su cui il ricorso si fonda devono essere depositati e specificamente richiamati in modo rigoroso.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è censurabile solo se apparente, perplessa o contraddittoria; non basta contestare la sufficienza della valutazione probatoria.

  • art. 2704 c.c.

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere l'opponibilità alla massa dei documenti depositati prima del fallimento.

  • art. 2710 c.c.

    La fattura è documento contabile che può provare i rapporti tra imprenditori, ma non costituisce da sola prova del contratto o del credito verso il curatore.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    Costituisce il parametro per determinare l'ulteriore contributo unificato dovuto.

  • l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Ha introdotto il testo del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ammissione al passivo, il creditore che invochi il corrispettivo di una somministrazione deve provare, quale fatto costitutivo del credito, l'effettiva esecuzione della prestazione da parte sua, con prova idonea anche nei confronti del curatore, che è terzo rispetto al rapporto originario.
  • Il decreto ingiuntivo non ancora definitivo al momento della dichiarazione di fallimento non è opponibile alla massa dei creditori; la pendenza dell'opposizione impedisce di attribuirgli efficacia verso la procedura.
  • La fattura è un mero documento contabile: può avere valore nei rapporti tra imprenditori, ma non basta, da sola, a provare l'esistenza e la quantificazione del credito verso il fallimento.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non coincide con la mancata considerazione di singoli elementi istruttori; ricorre solo se il giudice ha omesso del tutto l'esame di un fatto storico decisivo e discusso.
  • In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del merito e delle prove; il controllo di legittimità non può sovrapporre una nuova valutazione del compendio istruttorio a quella del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoInadempimentoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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