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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21148/2024 del 29/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del GIP del 25/07/2023 che aveva riconosciuto la continuazione tra un fatto di bancarotta fraudolenta del 16/03/2017 (sentenza irrevocabile) e un fatto di bancarotta fraudolenta del 13/09/2013 (sentenza irrevocabile). Il PM ha dedotto errata applicazione di legge perché il fatto del 2017 era già stato riunito in continuazione con fatti del 2010 e del 2011 e, nella fase di cognizione, era stata espressamente esclusa la continuazione tra il fatto del 2013 e quello del 2010; pertanto il GIP non poteva "scindere" la continuazione già riconosciuta e ricollegare un episodio precedentemente escluso dal medesimo disegno criminoso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del PM; ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione non avesse motivato adeguatamente la possibilità di superare l'ostativo rilievo del Pubblico Ministero e che non fosse ammissibile scindere un reato già qualificato come parte di una continuazione per riunirlo con altro fatto precedentemente escluso. Ha disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Milano.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p. (continuazione)

    La continuazione richiede l'esistenza di un medesimo disegno criminoso tra più fatti; il riconoscimento della continuazione non può essere effettuato sottraendo elementi da una fattispecie già qualificata come continuata e ricollegandoli separatamente ad altri fatti senza congrua motivazione.

  • Principio di rispetto delle valutazioni di cognizione / efficacia della cosa giudicata

    Le valutazioni sulla sussistenza o meno della continuazione espresse in sede di cognizione acquisiscono rilievo e non possono essere disattese dal giudice dell'esecuzione senza specifica e congrua motivazione; non è ammissibile rimettere sostanzialmente in discussione accertamenti già compiuti se non adeguatamente giustificato.

Massime di principio

  • Se in sede di cognizione è stata esclusa la continuazione tra due fatti, il giudice dell'esecuzione non può riconoscerla successivamente senza motivazione particolarmente circostanziata che superi le ragioni della valutazione precedente.
  • Non è ammesso "scindere" un insieme di fatti già riconosciuti come continuazione per riunire singoli episodi con altri fatti: la qualificazione di un reato come componente di una continuazione vincola le successive valutazioni salvo motivazione adeguata.
  • Il ricorso per cassazione del PM può avere esito favorevole quando il giudice dell'esecuzione omette di affrontare o di motivare in modo congruo le obiezioni sollevate dal Pubblico Ministero circa l'irricevibilità o l'erroneità del riconoscimento della continuazione.
  • In casi analoghi è fondamentale verificare la cronologia delle decisioni penali (quali sentenze irrevocabili e quali riunioni già disposte) e rispettare gli effetti delle valutazioni già pronunciate nella fase di cognizione.

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