Cassazione Penale, Sentenza n. 21148/2024 del 29/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP del 25/07/2023 che aveva riconosciuto la continuazione tra un fatto di bancarotta fraudolenta del 16/03/2017 (sentenza irrevocabile) e un fatto di bancarotta fraudolenta del 13/09/2013 (sentenza irrevocabile). Il PM ha dedotto errata applicazione di legge perché il fatto del 2017 era già stato riunito in continuazione con fatti del 2010 e del 2011 e, nella fase di cognizione, era stata espressamente esclusa la continuazione tra il fatto del 2013 e quello del 2010; pertanto il GIP non poteva "scindere" la continuazione già riconosciuta e ricollegare un episodio precedentemente escluso dal medesimo disegno criminoso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del PM; ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione non avesse motivato adeguatamente la possibilità di superare l'ostativo rilievo del Pubblico Ministero e che non fosse ammissibile scindere un reato già qualificato come parte di una continuazione per riunirlo con altro fatto precedentemente escluso. Ha disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Milano.
Norme richiamate
art. 81 c.p. (continuazione)
La continuazione richiede l'esistenza di un medesimo disegno criminoso tra più fatti; il riconoscimento della continuazione non può essere effettuato sottraendo elementi da una fattispecie già qualificata come continuata e ricollegandoli separatamente ad altri fatti senza congrua motivazione.
Principio di rispetto delle valutazioni di cognizione / efficacia della cosa giudicata
Le valutazioni sulla sussistenza o meno della continuazione espresse in sede di cognizione acquisiscono rilievo e non possono essere disattese dal giudice dell'esecuzione senza specifica e congrua motivazione; non è ammissibile rimettere sostanzialmente in discussione accertamenti già compiuti se non adeguatamente giustificato.
Massime di principio
- Se in sede di cognizione è stata esclusa la continuazione tra due fatti, il giudice dell'esecuzione non può riconoscerla successivamente senza motivazione particolarmente circostanziata che superi le ragioni della valutazione precedente.
- Non è ammesso "scindere" un insieme di fatti già riconosciuti come continuazione per riunire singoli episodi con altri fatti: la qualificazione di un reato come componente di una continuazione vincola le successive valutazioni salvo motivazione adeguata.
- Il ricorso per cassazione del PM può avere esito favorevole quando il giudice dell'esecuzione omette di affrontare o di motivare in modo congruo le obiezioni sollevate dal Pubblico Ministero circa l'irricevibilità o l'erroneità del riconoscimento della continuazione.
- In casi analoghi è fondamentale verificare la cronologia delle decisioni penali (quali sentenze irrevocabili e quali riunioni già disposte) e rispettare gli effetti delle valutazioni già pronunciate nella fase di cognizione.
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