Circolare INAIL n. 27 del 14 aprile 1987
Legge 20.11.1986, n. 778. Modificazioni degli artt. 206 e 207 del Decreto del Presidente della Repubblica 30.06.65, n. 1124 per la definizione dell impresa di allevamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra gli effetti della legge 20 novembre 1986, n. 778, che modifica gli artt. 206 e 207 del D.P.R. n. 1124/1965 e ridefinisce l’allevamento di animali come attività agricola principale, anche se svolto autonomamente e senza connessione con la coltivazione del fondo. Vengono chiariti l’ambito applicativo della norma, gli effetti sulle posizioni assicurative in corso e sui contenziosi pendenti, le modalità di cessazione e definizione delle posizioni interessate, nonché la necessità di salvaguardare i trattamenti già riconosciuti per infortuni e malattie professionali. La circolare dispone inoltre la notifica del passaggio al settore agricolo alla ditta e allo S.C.A.U. e abroga le precedenti istruzioni del notiziario n. 32/1985.
Definizione dell'impresa di allevamento e passaggio dalla tutela industriale a quella agricola
Legge 20 novembre 1986, n. 778: nuova definizione dell’impresa di allevamento
La circolare dell’INAIL interviene per recepire le modifiche introdotte dalla legge 20 novembre 1986, n. 778 agli artt. 206 e 207 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. L’obiettivo è chiarire il nuovo criterio di delimitazione tra tutela agricola e tutela industriale con riferimento alle attività di allevamento.
Inquadramento normativo dell’allevamento come attività agricola
La principale innovazione consiste nella nuova formulazione dell’art. 206 del testo unico assicurativo, in base alla quale l’allevamento di ogni specie animale è considerato attività agricola principale anche quando sia svolto autonomamente e non sia connesso alla coltivazione della terra. La circolare sottolinea che tale impostazione è coerente con l’art. 2135 c.c., che attribuisce la qualifica di imprenditore agricolo a chi eserciti autonomamente le attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento del bestiame.
Portata dell’elencazione delle specie animali
La seconda parte dell’art. 206, contenente l’indicazione di alcune specie animali, viene interpretata come elencazione meramente esemplificativa. Questa precisazione è ritenuta utile per evitare incertezze applicative, soprattutto nei confronti di allevamenti di tipo spiccatamente intensivo.
Effetti sulle posizioni assicurative
La circolare distingue tra posizioni senza contenzioso e posizioni controverse:
- per le posizioni assicurative in corso e prive di controversie pendenti, cessazione e definizione devono avere effetto dall’11 dicembre 1986, data di entrata in vigore della legge;
- nelle ipotesi di ditte con contenzioso in atto, viene meno la materia del contendere e l’attività deve essere qualificata agricola dalla data della contestazione sollevata dalla controparte;
- le posizioni interessate devono essere cessate e definite alla data in cui la contestazione si è manifestata, anche se tale data coincide con l’inizio dell’attività di allevamento.
Resta fermo che gli effetti dei rapporti già esauriti non vengono toccati dalla nuova disciplina.
Adempimenti amministrativi e comunicazioni
Per facilitare le operazioni di cessazione, la Direzione Generale - servizio meccanizzazione trasmetterà alle unità operative tabulati relativi alle posizioni assicurative classificate alle voci di tariffa 1211, 1212, 1213 e 1214. Il passaggio al settore agricolo dovrà essere notificato contestualmente alla ditta interessata e allo S.C.A.U., per i provvedimenti di rispettiva competenza.
Salvaguardia delle prestazioni già riconosciute
La circolare precisa che, nel trasferimento dalla gestione industriale a quella agricola, eventuali casi di infortunio o malattia professionale già indennizzati secondo la precedente normativa devono mantenere i livelli di tutela già riconosciuti. Eventuali difficoltà applicative dovranno essere segnalate alla Direzione Generale.
Abrogazione delle istruzioni precedenti
Con l’adozione della nuova disciplina, le istruzioni contenute nel notiziario n. 32 del 20 giugno 1985 sono espressamente abrogate.
Punti principali
Nuova qualificazione dell'attività di allevamento
La legge n. 778/1986 modifica l’art. 206 del D.P.R. n. 1124/1965 stabilendo che l’allevamento di ogni specie animale è attività agricola principale anche se svolto in modo autonomo, senza connessione con la coltivazione della terra. La previsione si coordina con l’art. 2135 c.c., che considera sufficienti, ai fini della qualifica di imprenditore agricolo, le attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento del bestiame svolte distintamente.
Valore esemplificativo dell'elencazione delle specie animali
L’elenco di alcune specie animali contenuto nella seconda parte dell’art. 206, come modificato, viene qualificato come puramente esemplificativo. Tale impostazione serve a evitare dubbi interpretativi, in particolare per gli allevamenti a carattere spiccatamente intensivo.
Effetti sulle posizioni assicurative senza contenzioso
Per le posizioni assicurative in corso e prive di controversie pendenti, la cessazione e la definizione devono avvenire con effetto dalla data di entrata in vigore della legge, individuata nell’11 dicembre 1986.
Effetti sulle posizioni in contenzioso
Nei casi in cui esista un contenzioso in atto, viene meno la materia del contendere e l’attività deve essere qualificata agricola a decorrere dalla data della contestazione sollevata dalla controparte. Le posizioni assicurative interessate vanno quindi cessate e definite alla data in cui tale contestazione si è manifestata, anche se coincidente con l’inizio dell’attività di allevamento.
Salvaguardia dei rapporti già esauriti
Restano impregiudicati gli effetti dei rapporti già esauriti, che non vengono rimessi in discussione dalla nuova disciplina.
Adempimenti operativi e comunicazioni
Per agevolare le cessazioni, la Direzione Generale - servizio meccanizzazione trasmetterà alle unità operative tabulati relativi alle posizioni assicurative classificate alle voci di tariffa 1211, 1212, 1213 e 1214. Il passaggio al settore agricolo dovrà essere contestualmente notificato alla ditta interessata e allo S.C.A.U. per i provvedimenti di competenza.
Tutela dei casi già indennizzati
Per lo storno dalla gestione industriale a quella agricola di casi di infortunio o malattia professionale eventualmente già indennizzati secondo la precedente normativa, deve essere comunque garantito il mantenimento dei livelli di tutela già riconosciuti.
Abrogazione delle precedenti istruzioni
Le istruzioni impartite sulla materia con il notiziario n. 32 del 20 giugno 1985 devono intendersi abrogate.
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